Negli appalti di servizi, il raggruppamento temporaneo di imprese soddisfa i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale secondo le modalità stabilite dalla lex specialis, potendo la stazione appaltante prevederne il possesso cumulativo da parte del raggruppamento nel suo complesso, ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023. Il principio di corrispondenza tra quota di partecipazione e requisiti di qualificazione, previsto dall'art. 30 dell'Allegato II.12, trova applicazione agli appalti di lavori e non si estende automaticamente ai servizi. Ne consegue che è legittima l'ammissione di un RTI che ripartisca le prestazioni anche mediante indicazione percentuale, purché il raggruppamento, nel suo complesso, possieda i requisiti richiesti dalla disciplina di gara. L'obbligo di specificazione delle parti di servizio eseguite dagli operatori riuniti in RTI, previsto dall'art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023, può ritenersi assolto sia mediante indicazione descrittiva delle singole parti, sia mediante indicazione in termini meramente percentuali delle quote di esecuzione. Inoltre, la mancata attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo per manifesta illogicità o errore di fatto, mentre la valutazione dell'offerta tecnica non può essere censurata sulla base della sola maggiore estensione descrittiva dell'elaborato, non essendo la prolissità indice di superiore qualità tecnica.
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Nel caso in cui la documentazione di gara richiami le normative europee in materia di sicurezza alimentare (Reg. CE 178/2002; Reg. CE 852/2004; Reg. UE 1169/2011), le stesso non rappresentano una condizione ulteriore unilateralmente individuata dalla commissione, in spregio al principio di autovincolo contenuto nelle norme di gara. In tali circostanze si deve distinguere la sussistenza in astratto di un regime certificativo riferibile ad una determinata categoria merceologica, dalla necessità di verificare che il prodotto concretamente offerto in gara sia effettivamente ed attualmente riconducibile a quel medesimo regime di qualità attraverso documentazione tecnica attendibile, aggiornata e coerente con lo stato del prodotto al momento della presentazione dell'offerta. In simile contesto, il bando di gara non risulta viziato, dovendosi ritenere condivisibile l’interpretazione dello stesso operata dalla commissione, nel senso della prescrizione della attualità delle schede presentate, rappresentando ciò una eterointegrazione del bando con le disposizioni di carattere unionale che presiedono al regime delle certificazioni di prodotti biologici. Al riguardo la giurisprudenza amministrativa afferma che il principio di eterointegrazione, espressamente richiamato anche dalla relazione all’art. 10 del Codice Appalti del 2023, impone ai concorrenti il possesso dei requisiti indicati e previsti da norme imperative di legge anche se queste ultime non sono espressamente richiamate dalla lex specialis di gara e ciò può applicarsi anche alle ipotesi in cui i requisiti non siano di partecipazione, ma cd. premiali. Detto principio opera in presenza di una (obiettiva) “lacuna” delle regole di gara ovvero nel caso in cui la stazione appaltante abbia omesso di inserire nella disciplina di gara elementi previsti come necessari ed obbligatori dall’ordinamento giuridico nel suo complesso.
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, l’operatore economico non può limitarsi a prospettare in termini meramente assertivi le condizioni organizzative, economiche o tecnologiche che consentirebbero una significativa riduzione dei costi o dei tempi di esecuzione rispetto alle previsioni progettuali, ma è tenuto a fornire giustificazioni specifiche, credibili e adeguatamente documentate. Grava, pertanto, sul concorrente l’onere di “spiegare provando” la sostenibilità dell’offerta, mediante elementi oggettivi e verificabili, quali contratti, preventivi, listini, dati storici, simulazioni contabili o documentazione tecnica. È conseguentemente legittima l’esclusione qualora i costi indicati, segnatamente quelli relativi al noleggio dei mezzi, risultino manifestamente insufficienti a coprire gli oneri connessi al loro effettivo impiego e la rilevante contrazione dei tempi di lavorazione non sia sorretta dalla dimostrazione concreta della disponibilità e dell’effettiva utilizzabilità delle tecnologie invocate.
Continuità aziendale e illecito professionale: obbligo di istruttoria sostanziale. La stazione appaltante, in presenza di indizi seri e non contestati di continuità aziendale tra l'aggiudicataria e un soggetto coinvolto in procedimenti penali per fatti inerenti all'oggetto dell'appalto, non può limitare la propria verifica al riscontro cartolare delle visure camerali. L'art. 95 d.lgs. 36/2023, che estende le verifiche di ordine generale all'amministratore di fatto, impone un'indagine sostanziale, comprensiva dell'acquisizione di informazioni presso le autorità inquirenti competenti e dell'instaurazione di un effettivo contraddittorio endoprocedimentale con il soggetto interessato. La mancanza di tale approfondimento integra eccesso di potere per difetto di istruttoria, determinante l'annullamento dell'aggiudicazione.
Indici di continuità aziendale rilevanti. Ai fini della verifica della continuità aziendale tra l'aggiudicataria e un soggetto terzo, rilevano, in via cumulativa e indiziaria: il vincolo di stretta parentela tra i rispettivi legali rappresentanti; l'impiego nell'aggiudicataria di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare già operativo nel soggetto terzo; l'utilizzo della stessa struttura materiale in assenza di documentazione attestante il titolo di acquisizione del relativo possesso; lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto dell'appalto da parte di enti collegati ai medesimi nuclei familiari in virtù di accordi a titolo gratuito.
Illecito professionale e reati contro gli animali. Ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. h), n. 5, d.lgs. 36/2023, assumono rilevanza ai fini della valutazione dell'affidabilità professionale i reati previsti dal d.lgs. 231/2001, tra cui i delitti contro gli animali di cui all'art. 25-undevicies del medesimo decreto. Il sequestro giudiziario di strutture destinate alla gestione di canili disposto a causa delle condizioni di custodia degli animali costituisce pertanto un precedente professionalmente rilevante che la stazione appaltante è tenuta a considerare e valutare motivatamente, anche con riguardo alla società che si ponga in rapporto di continuità aziendale con il soggetto colpito dal provvedimento.
In sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti. In particolare, le soluzioni migliorative possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione. Al contrario, le varianti si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante. In tale prospettiva le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. La valutazione della portata migliorativa o innovativa (e, dunque, della ammissibilità o meno) delle soluzioni presentate nell’offerta tecnica e il punteggio da attribuirle rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica della commissione di gara, insindacabile nel merito se non in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato la necessità di esaminare sempre il ricorso principale, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente ed a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara e dalla natura dei vizi dedotti. Al contrario, nessuna pronuncia del giudice europeo, né del giudice nazionale, ha mai affermato la necessità di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria, qualora, secondo il principio della ragione più liquida, il ricorso principale sia già stato esaminato e sia stato dichiarato infondato. Con la conseguenza che, in caso di infondatezza del ricorso principale, deve dichiararsi l'inmprocedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale escludente.
L’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina la sequenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia prevedendo che, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni ritenute necessarie, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni (comma 3); ricevute le spiegazioni richieste, la stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti (comma 5).
Per la verifica di anomalia dell’offerta la legge prevede quindi una “struttura monofasica" del procedimento, senza introdurre alcun obbligo per la Stazione Appaltante di far luogo a ulteriori approfondimenti istruttori successivi.
In tale contesto, l’attuale art. 110, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023 impone l’esclusione dell’offerta anomala se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto delle spiegazioni rese dall'operatore economico, oppure se l’offerta è anormalmente bassa in relazione ai parametri dettati dallo stesso art. 110 comma 5. Sul concorrente incombe l’onere di specificare puntualmente la sostenibilità dei costi che gli farebbero carico, da assolversi con particolare specificazione nel caso in cui lo stesso dichiari che non sopporterebbe in pratica alcun costo. Ciò a maggior ragione nella particolare ipotesi in cui sia previsto un compenso scomposto in una parte fissa immutabile e una variabile, al fine di evitare che i costi propri della parte variabile vengano di fatto fronteggiati attingendo alla parte, invece, invariabile dei compensi, con conseguente violazione del principio di legge che ne impedisce la riduzione. Il concorrente che proponga tali ribassi deve fornire una puntuale e persuasiva analisi, non potendo far fronte ai costi proprio attingendo alla quota parte del corrispettivo non ribassabile. Pertanto, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta non è sufficiente per l’operatore economico “spiegare” in via meramente assertiva le ragioni relative alla riduzione dei costi rispetto alle previsioni della lex specialis, ma deve fornire giustificazioni specifiche, credibili e soprattutto documentate, idonee a consentire una verifica sulle ragioni poste a fondamento della sostenibilità dell’offerta. In particolare, in capo all’impresa sussiste un adeguato onere di dimostrazione e di prova, residuando l’esigenza che le giustificazioni siano corredate da elementi probatori sufficientemente puntuali (listini, preventivi, contratti, simulazioni contabili, dati storici aziendali) e che non si risolvano in semplici affermazioni. In buona sostanza, sussiste l’onere di “spiegare provando” e le giustificazioni devono, quindi, essere, assistite da una base documentale seria e verificabile, sulla quale la stazione appaltante è chiamata ad esprimere il proprio giudizio tecnico sull’affidabilità complessiva dell’offerta.