L'omessa separata indicazione dei costi della manodopera nell'offerta economica non può essere sanzionata con l'esclusione quando la piattaforma telematica utilizzata dalla stazione appaltante non rende materialmente possibile tale inserimento; in tal caso il soccorso istruttorio è doveroso a tutela del legittimo affidamento del concorrente.
In un appalto di servizi che preveda, quale criterio premiale, l'offerta di migliorie consistenti nell'esecuzione di lavori, la qualificazione necessaria a eseguire detti lavori costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione; la sua mancanza al momento dell'offerta non impone l'esclusione del concorrente né l'azzeramento del punteggio, bensì rileva al momento della stipula o dell'avvio dell'esecuzione, e non giustifica l'annullamento dell'intera procedura.