Principio di diritto

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la commissione giudicatrice non può delegare a esperti esterni attività valutative delle offerte tecniche, potendo avvalersi di essi esclusivamente per compiti di supporto istruttorio o illustrativo. È illegittima la procedura di gara qualora gli esperti esterni attribuiscano punteggi o formulino giudizi tecnici destinati a influenzare la valutazione della commissione, ovvero quando, dopo l'apertura delle offerte, vengano introdotti nuovi sub-criteri di valutazione non previsti dalla lex specialis. Tali condotte violano gli artt. 93 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, nonché i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, imponendo l'annullamento della procedura e la sua riedizione.

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Indicazione dei costi della manodopera in assenza di spazi a ciò adibiti all’interno della lex specialis

L'obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, previsto dall'art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023 è assolto con la specificazione di tali voci in qualunque documento allegato all'offerta, anche separato dall'offerta economica in senso stretto, quando la lex specialis non prescriva espressamente a pena di esclusione che tale indicazione debba avvenire in uno specifico documento. La clausola del modello di offerta economica che collega l'esclusione alla "specificazione" degli oneri e dei costi si riferisce al dato sostanziale dell'indicazione, non alla forma del documento che la ospita.

Onere di specifica allegazione nella censura relativa al costo della manodopera La censura volta a contestare l'indicazione parziale o imprecisa dei costi della manodopera nell'offerta dell'aggiudicataria deve essere formulata con la specificazione delle ragioni concrete dell'asserita incompletezza, ponendo a raffronto il dato dichiarato con le unità di personale impiegato e le modalità del servizio. In mancanza di tale perimetrazione, la censura non soddisfa il requisito di specificità dei motivi imposto dall'art. 40, comma 1, lett. c), c.p.a. e non può essere scrutinata nel merito

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Soccorso istruttorio e requisiti speciali: distinzione tra integrazione documentale e rettifica sostanziale È inammissibile il soccorso istruttorio utilizzato non per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova di un requisito già dichiarato e posseduto, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione nella sua integralità, aggiungendo nuove commesse, modificando gli importi di quelle già indicate o sostituendo alcune di esse con altre. La legittimità del soccorso presuppone che il requisito fosse stato effettivamente posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e che la sua sussistenza fosse già ricavabile, anche implicitamente, dalla documentazione di gara originariamente prodotta. La possibilità di integrare le dichiarazioni sul possesso dei requisiti speciali non può spingersi fino allo stravolgimento e alla totale rinnovazione del contenuto della dichiarazione resa in sede di partecipazione.

Contratto di punta: divieto di frazionamento in plurimi affidamenti Il requisito del cosiddetto contratto di punta - consistente nell'aver eseguito almeno un contratto di importo non inferiore alla soglia indicata dalla lex specialis - assolve la funzione di dimostrare la capacità organizzativa e gestionale del concorrente nell'ambito di una singola commessa di adeguato valore economico, costituendo una prova di resistenza della sua affidabilità tecnico-professionale. Tale requisito non è soddisfatto dall'indicazione di una pluralità di contratti che, cumulativamente considerati, raggiungano l'importo richiesto, né da contratti formalmente distinti ma aventi sostanzialmente ad oggetto lo stesso servizio frazionato, in quanto lo scopo di garanzia sotteso alla previsione verrebbe vanificato dall'ammissione di prestazioni soggettivamente e oggettivamente frazionate. Né il soccorso istruttorio può essere utilizzato per la produzione tardiva di un contratto di punta non indicato in sede di partecipazione.

Contratti continuativi di cooperazione: distinzione dal subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), d.lgs. 36/2023, non si configura come subappalto l'affidamento di prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dell'operatore economico aggiudicatario in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di gara. I tratti distintivi della fattispecie rispetto al subappalto sono: la destinazione soggettiva delle prestazioni esclusivamente in favore dell'aggiudicatario, e non della stazione appaltante; il carattere accessorio e secondario delle prestazioni rispetto all'attività principale oggetto dell'appalto; l'assenza di una sostituzione dell'affidatario da parte del terzo nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali; l'anteriorità del rapporto contrattuale rispetto alla gara. In presenza di tali caratteristiche, l'aggiudicatario non è tenuto a dichiarare il ricorso al subappalto né a includere nel proprio organico il personale del terzo.

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L'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di un'esplicita comminatoria di esclusione, può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis prevede caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale.

In situazioni in cui, per converso, manchi tale certezza e persista un margine di ambiguità riguardo alla portata effettiva delle clausole (escludenti) del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis. In tale contesto, il principio di equivalenza di matrice eurounitaria attribuisce la possibilità alla Stazione Appaltante di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ancorché difformi da quelle indicate nella lex specialis, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione.

In merito a tale principio, la giurisprudenza ha operato una distinzione tra le "specifiche tecniche", rispetto alle quali il principio di equivalenza sarebbe sempre applicabile, e i "requisiti minimi obbligatori", che possono essere richiesti a pena di esclusione in quanto esprimono la definizione a priori dei bisogni dell'Amministrazione, e quindi hanno l'effetto di perimetrare a monte i tipi di prestazioni che sono state considerate idonee a soddisfare tali bisogni. In relazione a questi ultimi, l’orientamento più recente ha ritenuto il principio di equivalenza estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori dalla disciplina di gara, ma ciò ha fatto sulla scorta di un approccio "funzionale", ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emergeva che determinate caratteristiche tecniche erano richieste al fine di assicurare all'Amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque poteva ammettersi la prova che queste ultime fossero soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste.

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Le valutazioni della commissione giudicatrice sull'offerta tecnica, nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo nei limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti o dell'errore di fatto. Non è consentito al giudice sostituirsi alla stazione appaltante nel rinnovare il confronto tecnico tra le offerte o nel valorizzare, in via esclusiva, singoli elementi quantitativi; il mero dissenso sul punteggio attribuito non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità della valutazione.

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Nell’ambito di una procedura multi-lotto per la fornitura di un principio attivo farmaceutico alle aziende sanitarie del territorio, ammettendo tra i prodotti offribili, accanto ai farmaci con AIC italiana ed estera, anche i preparati magistrali. Il contesto è quello della sopravvenuta revoca delle registrazioni che consentivano la commercializzazione del principio attivo come presidio medico-chirurgico e della accertata scarsità del prodotto sul mercato italiano. L'unico operatore titolare di AIC italiana per il medesimo principio attivo impugna la lex specialis e i successivi provvedimenti di aggiudicazione, contestando la violazione del Codice dei Medicinali (d.lgs. 219/2006), l'impossibilità di comparare prodotti eterogenei con il criterio del minor prezzo e la non conformità dei preparati magistrali alle Linee guida nazionali e internazionali.

Il TAR rigetta il ricorso ribadendo l'ampia discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dell'oggetto dell'appalto, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, e ritiene legittima la scelta di includere i preparati magistrali in un contesto di accertata scarsità di mercato, per un arco temporale limitato a dodici mesi. L'inclusione è compatibile con il d.lgs. 219/2006 e con la sentenza CGUE del 19 marzo 2026 (causa C-589/24), che ha chiarito le condizioni cumulative per l'esenzione dalla Direttiva 2001/83/CE.

I giudici, incidentalmente, affermano altresì che le eventuali difformità nell'esecuzione non attengono alla fase di gara ma alla verifica di conformità demandata alla fase esecutiva e che il soccorso istruttorio è legittimamente utilizzabile per sanare carenze formali nella produzione del documento, trattandosi di profilo attinente alla dimostrazione del possesso dei requisiti e non all'offerta in senso stretto.

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