Principio di diritto
  • Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non ha una finalità sanzionatoria, né una connotazione necessariamente collettiva, ma ha semplicemente la funzione di accertare l'assenza di anomalie dell'offerta dell'impresa che, allo stato della procedura di gara, possa ottenere l'aggiudicazione.
  • La circostanza che il procedimento di verifica dell'anomalia, avviato nei confronti di tutti gli operatori, sia stato concluso nei confronti solo della prima graduata, la cui offerta non è risultata anomala, non configura un'illegittima indagine "a campione", né una violazione della par condicio, costituendo piuttosto la fisiologica applicazione del dettato dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, che richiama appunto la "migliore offerta". Non sussiste, infatti, alcuna disparità di trattamento, atteso che, una volta accertata la congruità dell'offerta oggettivamente più vantaggiosa, l'arresto dell'istruttoria in merito alla verifica dell'anomalia dell'offerta degli altri operatori non è frutto di una scelta arbitraria, ma della doverosa applicazione dei principi di economicità e di non aggravio del procedimento, che rendevano in concreto del tutto ultronea (e anzi, in contrasto con l'efficienza dell'azione amministrativa) una estensione del vaglio sulle giustificazioni dei concorrenti collocati in posizione deteriore.
  • Qualora la stazione appaltante valuti positivamente le giustificazioni è sufficiente una motivazione globale e sintetica e, pertanto, non occorre un'articolata motivazione che replichi le singole voci di costo, bastando una motivazione succinta ed essenziale, anche espressa per relationem rispetto alle argomentazioni dell'operatore economico.
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Principio di diritto

La dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo indicato nel bando - diverso da quello indicato in sede di offerta - non può essere presentata per la prima volta in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, perché, altrimenti, si consentirebbe all'operatore economico di modificare il contenuto sostanziale dell'offerta e, in particolare, i costi della manodopera.

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Principio di diritto

Ai sensi dell'art. 212 del Codice dell'Ambiente, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti e di bonifica dei siti. Il conseguimento dell'iscrizione ha una doppia valenza, in quanto, da un lato, dimostra il possesso di un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale, mentre, dall’altro, comprova la titolarità del requisito di capacità tecnica e professionale necessaria per il trattamento di determinate tipologie di rifiuti. Con la conseguenza che, valendo tale iscrizione anche sul piano soggettivo della idoneità professionale, tale requisito non poteva essere in alcun modo oggetto di subappalto.

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Principio di diritto

Risulta legittima l'annotazione nel casellario ANAC della segnalazione operata da una Stazione Appaltante a carico di un'impresa a seguito della risoluzione di un contratto di appalto per grave inadempimento disposta in ragione di un ritardo insanabile nell’esecuzione delle opere, con abbandono del cantiere da parte dell’impresa anche qualora quest'utlima abbia proposto un’azione al fine di contestare la legittimità della penale irrogatale dalla stazione appaltante e di far accertare la risoluzione del contratto per fatto della stazione appaltante. In tale circostanza, ANAC, esaminata copia dell'atto di citazione e della documentazione prodotta dall'impresa, ha legittimamente ritenuto non idonea tale azione a dimostrare con un’evidenza tale da poter essere apprezzata dall’Autorità nell’ambito del procedimento di annotazione né la palese insussistenza dell’inadempimento per cui è stata disposta la risoluzione segnalata, né la manifesta illegittimità del provvedimento di risoluzione, né comunque la sussistenza di evidenti ragioni di straordinarietà della vicenda tali da rendere inutile la notizia annotata.

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Principio di diritto

Non è legittima una modalità di oscuramento dei dati sintetica e globale, per categorie di informazioni, in relazione ai parametri di valutazione previsti dal disciplinare di gara, dovendo la medesima essere analitica e riferita a specifici e ben individuati elementi dell'offerta da ritenersi riservati. Tale modalità è, infatti, idonea a comprimere in modo assoluto, nel bilanciamento di interessi, in violazione del principio di proporzionalità, il diritto di difesa del controinteressato sostanziale, costretto a proporre un ricorso al buio per far valere le proprie ragioni. Ciò vale, mutatis mutandis, anche per quanto concerne gli atti del subprocedimento di verifica dei requisiti ex art. 95 del d.lgs. n. 36/2023 (oggetto di oscuramento con le medesime modalità), posto che il concorrente che si assuma leso deve essere in grado di verificare, agli stessi fini, l'operato della stazione appaltante.

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Principio di diritto

L'ostensione può essere negata solo laddove venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento. Laddove tale limite non emerga, anche a fronte della genericità delle motivazioni addotte per l'oscuramento, l'asserita segretezza dei dati tecnici e commerciali non può costituire valido motivo per la mancata ostensione in chiaro della relazione tecnica dell'aggiudicataria, necessaria ai fini difensivi della ricorrente.

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