In una procedura riservata alle cooperative sociali di tipo B, la scelta della stazione appaltante di non ammettere la ribassabilità dei costi della manodopera può valere come strumento discrezionale utile in concreto per tutelare il lavoro.
In presenza di appalti di lavori o di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza euro-unitaria non aventi un interesse transfrontaliero certo e da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti possono stabilire una disciplina di gara che non preveda (e anzi espressamente escluda) l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, a ciò non ostando il disposto di cui all'art. 54 del Codice dei contratti pubblici.
Le certificazioni di qualità devono essere rilasciate da organismi accreditati dall'ente nazionale di riferimento (Accredia) ovvero da organismi certificatori che, pur non registrati presso Accredia, operino in altri Stati membri sulla base delle attestazioni del corrispondente organismo nazionale di accreditamento, o siano membri dello IAF MLA (International Accreditation Forum – Multilateral Agreements). Il principio di equivalenza delle certificazioni non può essere invocato in via generica, gravando sulla parte che lo invoca (nel caso di specie la società controinteressata) l'onere di dimostrare che le certificazioni prodotte provengano da organismi operanti nel sistema di accreditamento europeo o internazionale. In difetto di tale prova, le certificazioni prive del marchio di accreditamento Accredia o IAF devono ritenersi inidonee, con conseguente esclusione del concorrente o decurtazione del relativo punteggio.
L’affidatario in-house ha la facoltà di affidare lo svolgimento di parte delle proprie prestazioni a terzi selezionati tramite gara, non essendo obbligato all'esecuzione della prestazione interamente in proprio.
Al riguardo, l'art. 16 co. 7 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) prevede espressamente che le società in-house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al d.lgs. 50/2016, ciò in quanto le stesse sono configurabili in termini sostanziali come organi dell'amministrazione controllante. Nè un divieto può essere in alcun modo desunto dalle disposizioni in materia di subappalto, la cui inapplicabilità discende dalla mancanza a monte dell'affidamento di un appalto in favore della società in-house. La società in-house non è infatti legata all’Amministrazione da un contratto di appalto, ma è una società-organo (come chiarito dalla sentenza Teckal), degli enti pubblici che ad essa partecipano in via totalitaria.
La previsione di cui all'art. 36, pur introducendo un meccanismo di ostensibilità anticipata e reciproca, non elide la necessità di verificare, in concreto, la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso, specie laddove vengano in rilievo esigenze di riservatezza tutelate dall'ordinamento. In difetto di tale dimostrazione, la pretesa ostensiva non può trovare accoglimento in quanto essa finirebbe con l'eccedere le finalità proprie dell'accesso difensivo, il quale, pur nella sua latitudine, resta funzionalmente orientato alla tutela di una posizione giuridica concreta e non può tradursi in un'indagine generalizzata sull'intera graduatoria. Conseguentemente, deve essere dichiarata inammissibile, per difetto di interesse, la domanda di accesso avente ad oggetto le offerte delle concorrenti classificatesi al quarto e quinto posto, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un interesse concreto, attuale e strumentale alla tutela giurisdizionale, nei termini richiesti dalla disciplina di cui agli artt. 35 e 36 del Codice dei contratti pubblici.
In materia di contratti pubblici, la verifica di equivalenza tra il CCNL applicato dall'offerente e quello indicato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, costituisce una valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti: l'equivalenza non richiede, infatti, una perfetta identità, ma una valutazione complessiva delle tutele economiche e normative, nell'ambito della quale scostamenti marginali su alcuni parametri possono essere compensati da condizioni più favorevoli su altri (es. minor orario di lavoro a fronte di un minor numero di permessi).