L'allegato contenente gli ulteriori elementi dell'offerta economica, ove qualificato dalla legge di gara come componente essenziale dell'offerta economica a pena di esclusione, non è equiparabile a un mero documento di riepilogo; la sua omessa allegazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio, che non consente di integrare omissioni relative all'offerta economica, a tutela della par condicio tra i concorrenti. L’art. 101, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 36/2023 vieta il soccorso istruttorio integrativo o sanante per la documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica; è consentito solo chiedere chiarimenti e rettificare errori materiali, ma non acquisire postuma documentazione essenziale omessa. La preesistenza del documento (compilato e firmato digitalmente prima della scadenza) è irrilevante: ciò che conta è l’omesso caricamento del file a sistema al momento della presentazione dell’offerta, carenza che non può essere sanata postuma senza violare la par condicio.
In una procedura di gara, l’omessa dichiarazione di pendenze fiscali non definitivamente accertate, potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’affidabilità e integrità dell’operatore economico, può integrare un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal definitivo consolidamento della pretesa tributaria e dalla circostanza che l’operatore abbia autonomamente ritenuto irrilevanti le pendenze o le abbia contestate in sede giurisdizionale. L’obbligo dichiarativo di cui all’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 ha carattere generale e permanente e impone al concorrente di comunicare alla stazione appaltante tutti i fatti potenzialmente incidenti sulla valutazione di affidabilità, senza poter previamente selezionare quelli da ritenere rilevanti; spetta infatti esclusivamente alla stazione appaltante valutare la gravità delle violazioni e l’incidenza delle circostanze sull’affidabilità dell’operatore, anche alla luce dei parametri dell’Allegato II.10 al Codice.
In procedure di affidamento mediante accordo quadro “multi-operatore” con clausola che consente l’affidamento fino al 100% dell’importo a base di gara in caso di unico aggiudicatario, il requisito di qualificazione (attestazione SOA) deve essere parametrato all’intero valore del lotto e non alla quota di aggiudicazione “virtuale” (es. 60%/40%) spettante in base alla classifica. La mancanza del requisito di qualificazione in capo a una singola impresa del RTI, anche per scostamento minimo rispetto alla quota di lavori dichiarata, determina l’esclusione dell’intero raggruppamento, in conformità all’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 27 marzo 2019, n. 6. L’art. 97 del d.lgs. n. 36/2023 non trova applicazione ove non siano state rispettate le condizioni di comunicazione della carenza in sede di offerta e di estromissione/sostituzione del soggetto privo del requisito; non è ammessa la “compensazione” interna al RTI senza formale modifica della composizione. La discrepanza minima (nella specie: 400 euro) tra classificazione SOA e importo dichiarato non configura errore materiale sanabile né impone obbligo di soccorso istruttorio; l’esclusione è legittima per impegno a eseguire lavori superiori alla qualificazione posseduta.
In materia di appalti pubblici, la certificazione CE richiesta dal capitolato tecnico come documento di comprova della conformità del dispositivo medico costituisce elemento essenziale dell’offerta tecnica; la sua mancata o errata produzione non è sanabile mediante soccorso istruttorio che si traduca in una integrazione sostanziale dell’offerta (produzione di un certificato CE “nuovo” e diverso). Il principio di autoresponsabilità del concorrente impone allo stesso di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella presentazione della documentazione di gara; la stazione appaltante è tenuta a verificare la ritualità dei documenti allegati, senza poter supplire d’ufficio alle carenze del partecipante. Accertata la legittimità dell’esclusione di un concorrente dalla procedura di affidamento, il medesimo è carente di legittimazione ad agire avverso la totalità degli atti della gara (vieppiù, se successivi alla sua estromissione), dovendosi dichiarare improcedibili i motivi aggiunti contro l’aggiudicazione..
Le clausole della lex specialis relative ai criteri di valutazione delle offerte (inclusa la formula di attribuzione del punteggio economico) non sono immediatamente lesive e possono essere impugnate solo all’esito della gara, con l’aggiudicazione e la definizione della graduatoria. La valutazione delle offerte tecniche è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; il punteggio nei criteri tabellari non implica automaticamente un analogo livello di valutazione nei criteri discrezionali. La qualità di gestore uscente non implica, di per sé, un migliore punteggio tecnico, poiché ciò introdurrebbe una posizione di vantaggio strutturale non collegata al contenuto dell’offerta, in contrasto con i principi di concorrenzialità e parità di trattamento. La scelta delle formule di attribuzione del punteggio economico rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza; non è irragionevole una formula che attenui il peso marginale del ribasso in gare in cui la competizione economica incide su una quota fisiologicamente ridotta del valore complessivo del contratto. Le disposizioni relative al limite massimo di pagine delle offerte tecniche hanno carattere meramente organizzativo e redazionale; il loro superamento non comporta l’esclusione, ma al più la non valutazione delle parti eccedenti, in coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione. L’uso di tabelle e elementi grafici nelle relazioni tecniche non integra aliud pro alio, salvo difformità sostanziale dell’offerta rispetto alle caratteristiche essenziali del servizio; la contestazione delle modalità redazionali non giustifica l’esclusione. Il ricorso incidentale “escludente” perde di interesse e deve essere dichiarato improcedibile allorché il ricorso principale venga respinto nel merito, non potendo più incidere sull’esito della controversia.
In materia di appalti pubblici, la certificazione CE richiesta dal capitolato tecnico come documento di comprova della conformità del dispositivo medico costituisce elemento essenziale dell’offerta tecnica; la sua mancata o errata produzione non è sanabile mediante soccorso istruttorio che si traduca in una integrazione sostanziale dell’offerta (produzione di un certificato CE “nuovo” e diverso). Il principio di autoresponsabilità del concorrente impone allo stesso di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella presentazione della documentazione di gara; la stazione appaltante è tenuta a verificare la ritualità dei documenti allegati, senza poter supplire d’ufficio alle carenze del partecipante. Il regime transitorio di cui all’art. 120 del Regolamento (UE) 2017/745 non esonera il concorrente dall’obbligo di allegare il certificato CE laddove la lex specialis lo preveda come condizione di partecipazione; la possibilità di immettere sul mercato il dispositivo in transizione non equivale a dispensa dall’onere di allegazione individuale richiesto dalla gara. È consolidato l’orientamento giurisprudenziale che preclude la soccorribilità degli elementi integranti, anche documentali, dell’offerta tecnica, per garantire la par condicio competitorum (cfr. TAR Lazio, Sez. V, 17/10/2024, n. 18000; TAR Lazio, Sez. IV, 26/09/2023, n. 14255; Cons. Stato, Sez. V, 21/08/2023, n. 7870).