Principio di diritto

Deve considerarsi legittimo il ricorso al soccorso istruttorio in caso di mancato deposito del modello di domanda di partecipazione da parte del consorzio aggiudicatario nel caso in cui quest'ultimo abbia tempestivamente caricato nel sistema la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica, l’offerta economica e il D.G.U.E. e le imprese consorziate esecutrici abbiano depositato le rispettive domande. Il D.G.U.E. reca già in sé il complesso delle dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione analoghe a quelle richieste nel modulo di domanda, nonché l’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. Ne discende che l’operato dell’Amministrazione si colloca legittimamente nel solco del soccorso istruttorio, avendo assolto la funzione di regolarizzare una mera anomalia di caricamento documentale, mentre il contenuto sostanziale della domanda e dell’offerta del Consorzio era già ricavabile in modo completo da tutta la richiamata documentazione tempestivamente prodotta, non comportando tale regolarizzazione alcuna modifica dell’offerta e nessun vantaggio competitivo. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che l’art. 101, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, là dove consente di integrare la documentazione mancante trasmessa “con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo”, utilizza la congiunzione “o” con chiaro valore disgiuntivo, essendo pertanto ammissibile la soccorribilità sia per integrare la domanda di partecipazione (laddove sia presente il D.G.U.E.), sia per integrare il D.G.U.E. (ove sia presente la domanda).

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Principio di diritto

Nel caso in cui le disposizioni di gara prevedano in capo all'operatore economico - privo della qualificazione obbligatoria per le categorie scorporabili individuate nella lex specialis - l’obbligo di subappaltare il 100% del relativo importo (c.d. subappalto qualificante necessario integrale), è ammissibile l'offerta di un'impresa che abbia dichiarato nel DGUE di voler ricorrere al subappalto per una percentuale inferiore al 100% dell'intero importo contrattuale, qualora tale percentuale ricomprenda l'intero valore delle lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili.

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Principio di diritto

Ai sensi dell'art. 95 co. 1 lett. d) d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico in caso di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, in ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara. Tale divieto opera sul piano sostanziale-funzionale, ed è finalizzato a far emergere, sulla base di un rigoroso standard probatorio un'unica volontà imprenditoriale, indipendentemente dalla distinzione formale delle soggettività giuridiche e degli assetti societari più o meno collegati dei partecipanti alla gara. Se la lex specialis prevede un limite massimo di aggiudicazione riferito alla procedura complessiva, la verifica sull'eventuale imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, ex art. 95 comma 1 lett. d), non può essere confinata al singolo lotto, perché l'elusione che la disposizione espulsiva mira ad evitare si consuma nella distribuzione “coordinata” da un’unica regia decisionale delle partecipazioni e delle aggiudicazioni sull'intera gara.

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Principio di diritto

In una procedura riservata alle cooperative sociali di tipo B, la scelta della stazione appaltante di non ammettere la ribassabilità dei costi della manodopera può valere come strumento discrezionale utile in concreto per tutelare il lavoro.

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Principio di diritto
  • Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non ha una finalità sanzionatoria, né una connotazione necessariamente collettiva, ma ha semplicemente la funzione di accertare l'assenza di anomalie dell'offerta dell'impresa che, allo stato della procedura di gara, possa ottenere l'aggiudicazione.
  • La circostanza che il procedimento di verifica dell'anomalia, avviato nei confronti di tutti gli operatori, sia stato concluso nei confronti solo della prima graduata, la cui offerta non è risultata anomala, non configura un'illegittima indagine "a campione", né una violazione della par condicio, costituendo piuttosto la fisiologica applicazione del dettato dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, che richiama appunto la "migliore offerta". Non sussiste, infatti, alcuna disparità di trattamento, atteso che, una volta accertata la congruità dell'offerta oggettivamente più vantaggiosa, l'arresto dell'istruttoria in merito alla verifica dell'anomalia dell'offerta degli altri operatori non è frutto di una scelta arbitraria, ma della doverosa applicazione dei principi di economicità e di non aggravio del procedimento, che rendevano in concreto del tutto ultronea (e anzi, in contrasto con l'efficienza dell'azione amministrativa) una estensione del vaglio sulle giustificazioni dei concorrenti collocati in posizione deteriore.
  • Qualora la stazione appaltante valuti positivamente le giustificazioni è sufficiente una motivazione globale e sintetica e, pertanto, non occorre un'articolata motivazione che replichi le singole voci di costo, bastando una motivazione succinta ed essenziale, anche espressa per relationem rispetto alle argomentazioni dell'operatore economico.
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Principio di diritto

L'ostensione può essere negata solo laddove venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento. Laddove tale limite non emerga, anche a fronte della genericità delle motivazioni addotte per l'oscuramento, l'asserita segretezza dei dati tecnici e commerciali non può costituire valido motivo per la mancata ostensione in chiaro della relazione tecnica dell'aggiudicataria, necessaria ai fini difensivi della ricorrente.

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