Principio di diritto

L'art. 101, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 2023, nel consentire di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante, è chiaro nel prevedere, con riguardo alla mancata produzione della garanzia provvisoria, che la riscontrata carenza è sanabile solamente mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. Dalla piana lettura dell'art. 101 comma 1, lett. a) si evince che, in caso di mancata, incompleta, irregolare presentazione della garanzia provvisoria, il soccorso istruttorio è ammissibile solo qualora il documento che reca la garanzia provvisoria si sia formato validamente prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. In sostanza, condicio sine qua non per l'esercizio del soccorso istruttorio, in ipotesi di inesatta/incompleta cauzione provvisoria, è che quest'ultima sia stata costituita validamente prima di tale data. La sanabilità delle irregolarità della cauzione provvisoria è certamente ammessa anche dal nuovo Codice, ma assume rilievo il dato temporale, posto che è consentita la sanabilità di una cauzione provvisoria carente solo entro il termine di presentazione delle offerte. Ciò in quanto si deve rammentare che i principi ispiratori del soccorso istruttorio, come delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, devono essere individuati, da un lato, nella buona fede, che in generale informa i rapporti dell'amministrazione con i cittadini e le imprese, e nel favor partecipationis, senza che possa essere pregiudicata la par condicio, posto che il soccorso istruttorio non deve permettere al concorrente cui è imputabile l'omissione di modificare il contenuto tecnico-economico della propria offerta, né di sanare ex post le violazioni della lex specialis previste a pena di esclusione.

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Principio di diritto

Il Giudice può ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale la logicità e la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato; il caso all'esame del Collegio è, se possibile, paradigmatico di sostituzione del Giudice alle valutazioni che spettavano alla stazione appaltante, valutazioni che sono state effettuate, che presentano fisiologici margini di opinabilità e che non sono illogiche o viziate da errori di fatto.

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Principio di diritto

In sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti. In particolare, le soluzioni migliorative possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione. Al contrario, le varianti si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante. In tale prospettiva le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. La valutazione della portata migliorativa o innovativa (e, dunque, della ammissibilità o meno) delle soluzioni presentate nell’offerta tecnica e il punteggio da attribuirle rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica della commissione di gara, insindacabile nel merito se non in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato la necessità di esaminare sempre il ricorso principale, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente ed a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara e dalla natura dei vizi dedotti. Al contrario, nessuna pronuncia del giudice europeo, né del giudice nazionale, ha mai affermato la necessità di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria, qualora, secondo il principio della ragione più liquida, il ricorso principale sia già stato esaminato e sia stato dichiarato infondato. Con la conseguenza che, in caso di infondatezza del ricorso principale, deve dichiararsi l'inmprocedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale escludente.

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Principio di diritto

L'equivalenza deve essere valutata come confronto tra regole contrattuali e non come mera verifica di fatto delle tutele garantite sul piano del rapporto individuale di lavoro.

La voce retributiva "superminimo", in quanto elemento individuale, configurabile come eccedenza rispetto ai minimi tabellari e non contemplato dal contratto collettivo come componente obbligatoria, non può rientrare nell'ambito del giudizio di equivalenza.

Le condizioni (normative ed economiche) previste dal CCNL indicato nel bando di gara costituiscono la soglia minima di garanzia non valicabile, che non può essere oggetto di differenziale competitivo

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L'accettazione della lex specialis, al momento della presentazione dell'offerta da parte del concorrente, non implica ex se la formale assunzione dell'atto d'obbligo che assicuri la disponibilità dei ricambi sull'intero territorio nazionale per un periodo non inferiore a 15 anni.

Tale atto d'obbligo deve essere esplicito, affinché non vi siano dubbi sull'adempimento nella fase di esecuzione. Ne consegue la legittimità dell'operato della Commissione di gara, la quale ha accertato che la ricorrente aveva omesso di presentare l'atto d'obbligo espressamente richiesto dalla lex specialis.

Invero, nessuna violazione del principio di tassatività della clausola di esclusione può essere ravvisata, tenuto conto che la mancata produzione di un documento che costituisce parte integrante dell'offerta tecnica non afferisce, in alcun modo, ai requisiti di partecipazione, ma rileva la mancanza di conformità dell'offerta tecnica con le statuizioni del Capitolato, da cui consegue l'estromissione del concorrente dalla procedura di gara. Non è neppure possibile arrivare a sanare, attraverso il soccorso istruttorio, la completa assenza di un documento richiesto ai concorrenti a pena di esclusione in sede di offerta, rappresentando una carenza a cui il principio di par condicio competitorum impedisce che si possa rimediare in fase postuma. Il ricorso al soccorso istruttorio non può confliggere con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, secondo il quale ciascuno è chiamato a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione. Ricade, quindi, sull'operatore economico la responsabilità di non avere trasmesso un modulo o un allegato richiesto in sede di offerta a pena di esclusione .

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Per condivisibile e consolidata giurisprudenza, tenuto conto della natura e della funzione dei codici ATECO, l’identificazione dell’attività svolta dalla concorrente non può essere basata solo su di essi, dovendo la stazione appaltante valutarne l’attinenza con l’oggetto della gara mediante un approccio sostanziale, che garantisca la corretta esecuzione dell’affidamento, ma al contempo la maggior partecipazione possibile alla gara nel rispetto della concorrenza. Neppure sussiste violazione delle regole in materia di controllo dell’anomalia dell’offerta, all’esito del subprocedimento espletato a tal fine, con conseguente insindacabilità della discrezionalità in caso di approfondita istruttoria posta in essere dall’Amministrazione, nel pieno contraddittorio con l’interessata.

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