Il rito cd. super accelerato previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 trova applicazione anche nell'ipotesi di pubblicazione non contestuale delle decisioni di oscuramento e dell'aggiudicazione di un appalto; in tal caso, il termine di dieci giorni per l'impugnazione delle decisioni assunte dalla Stazione appaltante decorre dalla data della conoscenza della statuizione limitativa dell'accesso.
Il soccorso istruttorio in senso stretto, ai sensi dell'art. 101, comma 3, D.Lgs. 36/2023, legittima la stazione appaltante a richiedere chiarimenti volti a superare ambiguità dell'offerta e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, purché i chiarimenti resi non modifichino il contenuto dell'offerta stessa; la richiesta è legittima quando la difformità tra quanto dichiarato e le schede tecniche allegate è riconducibile a un'imprecisione documentale e non a una diversità sostanziale del prodotto offerto.
La fattispecie del grave illecito professionale è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata per via normativa soltanto dall’idoneità dei fatti e degli elementi valutati a minare l’integrità del concorrente e la sua affidabilità professionale. Qualora la stazione appaltante non ritenga che una pregressa vicenda professionale abbia inficiato la moralità professionale, essa non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o con l'ammissione alla gara dell'impresa. Al contrario, è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere l'affidabilità del concorrente, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale.
Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 costituisce un atto endoprocedimentale e interlocutorio, la cui funzione è quella di consentire una fase di contraddittorio prima dell'eventuale adozione di un atto negativo. L'emanazione del preavviso di diniego non interrompe il silenzio dell'Amministrazione, poiché quest'ultimo cessa solo con l'adozione del provvedimento finale che definisce il procedimento avviato su istanza di parte.
La disponibilità del centro cottura richiesta dalla lex specialis ai soli fini dell'attribuzione di un punteggio premiale non costituisce un requisito di partecipazione da soddisfare al momento della presentazione dell'offerta, ma rileva quale elemento organizzativo, coerentemente con i principi di proporzionalità e di massima partecipazione che informano le gare pubbliche, ferma restando la verifica nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.
In sede di verifica di anomalia, la stazione appaltante è tenuta a valutare analiticamente la sostenibilità dei costi connessi alle migliorie e alle dotazioni tecniche offerte ivi inclusi ammortamenti e costi indiretti; l'omissione di tale verifica integra un difetto di istruttoria che inficia la legittimità dell'aggiudicazione.