Risulta legittima l'annotazione nel casellario ANAC della segnalazione operata da una Stazione Appaltante a carico di un'impresa a seguito della risoluzione di un contratto di appalto per grave inadempimento disposta in ragione di un ritardo insanabile nell’esecuzione delle opere, con abbandono del cantiere da parte dell’impresa anche qualora quest'utlima abbia proposto un’azione al fine di contestare la legittimità della penale irrogatale dalla stazione appaltante e di far accertare la risoluzione del contratto per fatto della stazione appaltante. In tale circostanza, ANAC, esaminata copia dell'atto di citazione e della documentazione prodotta dall'impresa, ha legittimamente ritenuto non idonea tale azione a dimostrare con un’evidenza tale da poter essere apprezzata dall’Autorità nell’ambito del procedimento di annotazione né la palese insussistenza dell’inadempimento per cui è stata disposta la risoluzione segnalata, né la manifesta illegittimità del provvedimento di risoluzione, né comunque la sussistenza di evidenti ragioni di straordinarietà della vicenda tali da rendere inutile la notizia annotata.
Non è legittima una modalità di oscuramento dei dati sintetica e globale, per categorie di informazioni, in relazione ai parametri di valutazione previsti dal disciplinare di gara, dovendo la medesima essere analitica e riferita a specifici e ben individuati elementi dell'offerta da ritenersi riservati. Tale modalità è, infatti, idonea a comprimere in modo assoluto, nel bilanciamento di interessi, in violazione del principio di proporzionalità, il diritto di difesa del controinteressato sostanziale, costretto a proporre un ricorso al buio per far valere le proprie ragioni. Ciò vale, mutatis mutandis, anche per quanto concerne gli atti del subprocedimento di verifica dei requisiti ex art. 95 del d.lgs. n. 36/2023 (oggetto di oscuramento con le medesime modalità), posto che il concorrente che si assuma leso deve essere in grado di verificare, agli stessi fini, l'operato della stazione appaltante.
In presenza di appalti di lavori o di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza euro-unitaria non aventi un interesse transfrontaliero certo e da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti possono stabilire una disciplina di gara che non preveda (e anzi espressamente escluda) l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, a ciò non ostando il disposto di cui all'art. 54 del Codice dei contratti pubblici.
Il partecipante a una procedura di gara collocato al primo posto della graduatoria, ancorché destinatario di una mera proposta di aggiudicazione, è legittimato a impugnare l'atto di ritiro della procedura adottato prima dell'aggiudicazione definitiva, che costituisce esercizio di potere discrezionale distinto dall'autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 e richiede la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico. Il termine per l'impugnazione decorre non dalla pubblicazione del provvedimento di annullamento contenente un generico riferimento alle irregolarità, bensì dalla acquisizione della relazione del RUP che ne esplicita le ragioni specifiche.
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'operatore economico non può modificare in aumento i costi della manodopera indicati in offerta, pena la violazione del disposto di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023. Ne è possibile affermare che si tratterebbe di meri errori di calcolo, atteso che tra le modifiche apportate figura l'inserimento di una nuova voce di costo.
Deve essere consentito l'accesso ai documenti afferenti ai casellari giudiziali e alla certificazione denominata "Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato", atteso che l'accesso documentale funzionale alla difesa in giudizio non può fare a meno dell'integrale contenuto dei moduli DGUE, dei relativi allegati e delle dichiarazioni rese, dal momento che solo la conoscenza delle risultanze del casellario giudiziale e dei carichi pendenti consente di verificare se gli operatori controinteressati hanno dichiarato tutti i precedenti e/o le pendenze penali oppure se li hanno taciuti in tutto o in parte.