Principio di diritto
  • L'assunzione da parte del concorrente dell'impegno al mantenimento della stabilità occupazionale e la declinazione delle modalità attraverso cui il medesimo verrà attuato in fase esecutiva, sia pure nel quadro di una possibile armonizzazione con le esigenze produttive e organizzative dell'impresa, costituisce un adempimento obbligatorio per gli operatori economici partecipanti alla gara e non surrogabile attraverso comportamenti postumi, la cui mancanza comporta, correlativamente, l'esclusione dal prosieguo della procedura di gara, senza che ciò possa comportare alcuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
  • Nel contesto delineato dal d.lgs. n. 36/2023, il documento esplicante le modalità con cui l'operatore intende adempiere alla clausola sociale (nel caso, alla stabilità occupazione) rappresenta un requisito imprescindibile dell'offerta, alla stessa intrinseco e strutturale, ragion per cui la sua carenza determina una lacuna dell'offerta medesima, non sanabile con il soccorso istruttorio.
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Principio di diritto

Il possesso di un automezzo conforme ai requisiti tecnici previsti dal capitolato costituisce un requisito di esecuzione, in quanto elemento caratterizzante la fase esecutiva del servizio, e non un requisito di partecipazione alla gara; pertanto, la sua carenza nell'offerta tecnica non preclude il ricorso al soccorso istruttorio né impone l'esclusione del concorrente, essendo sufficiente che il requisito sussista al momento della stipulazione del contratto.

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Principio di diritto

Deve considerarsi legittimo il ricorso al soccorso istruttorio in caso di mancato deposito del modello di domanda di partecipazione da parte del consorzio aggiudicatario nel caso in cui quest'ultimo abbia tempestivamente caricato nel sistema la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica, l’offerta economica e il D.G.U.E. e le imprese consorziate esecutrici abbiano depositato le rispettive domande. Il D.G.U.E. reca già in sé il complesso delle dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione analoghe a quelle richieste nel modulo di domanda, nonché l’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. Ne discende che l’operato dell’Amministrazione si colloca legittimamente nel solco del soccorso istruttorio, avendo assolto la funzione di regolarizzare una mera anomalia di caricamento documentale, mentre il contenuto sostanziale della domanda e dell’offerta del Consorzio era già ricavabile in modo completo da tutta la richiamata documentazione tempestivamente prodotta, non comportando tale regolarizzazione alcuna modifica dell’offerta e nessun vantaggio competitivo. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che l’art. 101, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, là dove consente di integrare la documentazione mancante trasmessa “con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo”, utilizza la congiunzione “o” con chiaro valore disgiuntivo, essendo pertanto ammissibile la soccorribilità sia per integrare la domanda di partecipazione (laddove sia presente il D.G.U.E.), sia per integrare il D.G.U.E. (ove sia presente la domanda).

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Principio di diritto

Ai sensi dell'art. 95 co. 1 lett. d) d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico in caso di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, in ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara. Tale divieto opera sul piano sostanziale-funzionale, ed è finalizzato a far emergere, sulla base di un rigoroso standard probatorio un'unica volontà imprenditoriale, indipendentemente dalla distinzione formale delle soggettività giuridiche e degli assetti societari più o meno collegati dei partecipanti alla gara. Se la lex specialis prevede un limite massimo di aggiudicazione riferito alla procedura complessiva, la verifica sull'eventuale imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, ex art. 95 comma 1 lett. d), non può essere confinata al singolo lotto, perché l'elusione che la disposizione espulsiva mira ad evitare si consuma nella distribuzione “coordinata” da un’unica regia decisionale delle partecipazioni e delle aggiudicazioni sull'intera gara.

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Principio di diritto

L'obbligo di garantire le medesime tutele economiche e normative a tutti i lavoratori impiegati nell'appalto, siano essi dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore, discende direttamente dalla legge (art. 11 del d.lgs. n. 36/2023) e, nel caso di specie, era altresì ribadito dall'art. 11 del capitolato d’oneri. Trattandosi di un obbligo ex lege, che si impone automaticamente all'aggiudicatario, non era necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva non prevista dalla lex specialis. La dichiarazione del concorrente di applicare il CCNL di settore si estende, per ciò stesso, a tutto il personale che sarà impiegato nell'esecuzione del contratto.

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Principio di diritto

In una gara per l'affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo della polizia municipale ed attività ad esso collegate, la previsione della lex specialis secondo cui “le attività che l’appaltatore potrebbe richiedere a Poste Italiane S.p.A. e/o ad altro operatore postale in possesso delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse ... sono considerate subappalto” non introduce alcun obbligo di avvalersi di tale istituto. Infatti, la disposizione normativa di gara si limita a qualificare giuridicamente come "subappalto" il rapporto che si instaura qualora un appaltatore decida di affidare a terzi l'esecuzione di determinate attività, senza imporre il ricorso allo stesso. Con la conseguenza che tale clausola non può essere considerata come immediatamente escludente o pregiudicare la partecipazione alla gara di Poste Italiane S.p.A. o di altro operatore postale in possesso delle prescritte licenze.

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