Principio di diritto

Negli appalti di servizi e forniture, l’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 non introduce un principio generale di necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo e la quota di partecipazione o di esecuzione dalla stessa assunta. In assenza di un’espressa previsione della lex specialis che imponga il possesso pro quota o pro parte dei requisiti speciali, il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando la necessità che il singolo esecutore disponga degli specifici requisiti prescritti per la particolare prestazione affidatagli. La clausola del disciplinare che si limiti a riprodurre il contenuto dell’art. 68, comma 11, senza stabilire una misura minima di qualificazione in capo ai singoli raggruppati, non è sufficiente a introdurre una regola di necessaria corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione.

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Principio di diritto

È inammissibile il ricorso di annullamento proposto dinanzi al giudice amministrativo di primo grado avverso atti adottati dall’Amministrazione in dichiarata esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, qualora i medesimi atti siano già stati contestualmente impugnati dalle stesse parti, mediante censure sostanzialmente identiche, nel pendente giudizio di ottemperanza instaurato dinanzi al Consiglio di Stato, con domanda di declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato. In tale ipotesi, la domanda di nullità proposta davanti al giudice dell’ottemperanza presenta carattere necessariamente pregiudiziale rispetto alla domanda di annullamento, poiché il suo eventuale accoglimento costituisce un fatto impeditivo o estintivo della pronuncia richiesta nella causa dipendente; spetta, pertanto, al giudice naturale dell’esecuzione stabilire se e in quale misura l’Amministrazione abbia correttamente adempiuto al vincolo conformativo derivante dal giudicato.

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Principio di diritto

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi premiali, la qualifica di impresa a prevalente carattere giovanile richiede che proprietà e controllo siano detenuti in prevalenza da soggetti infra-trentacinquenni, requisito non integrato dalla partecipazione paritaria al 50%. Parimenti, il punteggio per la parità di genere presuppone una certificazione validamente rilasciata sulla base dei parametri UNI/PdR 125:2022 e può essere disconosciuto, anche incidenter tantum, qualora risulti in concreto insussistente il possesso dei relativi requisiti sostanziali. Ne consegue l’annullamento dell’aggiudicazione quando la decurtazione dei punteggi indebitamente attribuiti determini il superamento della prova di resistenza.

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Principio di diritto

Il provvedimento di esclusione fondato sulla mancata allegazione dei curricula del personale in conformità alle modalità previste dalla lex specialis è illegittimo per difetto di istruttoria quando la stazione appaltante non abbia previamente verificato se le informazioni curricolari richieste fossero comunque presenti e leggibili all'interno del documento di offerta tecnica, ancorché non formalizzate in file separati o secondo uno schema predeterminato. L'applicazione formalistica della clausola escludente, senza valorizzare l'effettiva presenza e disponibilità dei dati curricolari, si traduce in un eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto.

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Principio di diritto

Nel caso in cui la lex specialis stabilisca in maniera puntuale che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici debbano essere eseguiti tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale, la piattaforma costituisce il canale ordinario e tipico di comunicazione, mentre il ricorso al domicilio digitale riveste carattere meramente sussidiario. In tale circostanza, nel caso in cui l'operatore economico transfrontaliero non abbia eletto alcun domicilio digitale qualificato ai sensi del regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014), avvalendosi invece della diversa opzione prevista dalla lex specialis, avendo dichiarato di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, autorizzando la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell’articolo 29 d.lgs. n. 36/2023 tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale ne consegue che la ricorrente ha inequivocabilmente individuato la piattaforma quale luogo esclusivo e primario di elezione del proprio domicilio digitale. In tale contesto, la mera indicazione della PEC del difensore, inserita nel modulo di partecipazione nella parte relativa ai dati societari, unitamente a un indirizzo mail non certificato, non può quindi essere interpretata come una deroga individuale alle modalità di comunicazione stabilite dalla lex specialis, la quale vincola parimenti amministrazione e concorrenti, né può superare la chiara manifestazione di volontà della stessa parte di ricevere le comunicazioni attraverso la piattaforma. Tale elezione, qualora previsto dalla lex specialis, si riverbera inoltre sulle modalità di esperimento del soccorso istruttorio, potendo l'operatore economico in tal caso ricevere le comunicazioni con tali modalità e produrre la documentazione richiesta nelle apposite sezioni del portale indicate dalla Stazione Appaltante.

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Principio di diritto

Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento ex art. 50, co. 1, lett. a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio.

Nel caso in cui non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento. In caso di omessa indicazione della sussistenza di violazioni tributarie non definitivamente accertate rilevanti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell’allegato II.10, il superamento della soglia di gravità prevista dall’Allegato II.10 costituisce soltanto il presupposto per l’esercizio del potere discrezionale attribuito alla stazione appaltante e non determina, di per sé, la perdita del requisito generale. Il provvedimento espulsivo richiede quindi un’autonoma e motivata valutazione circa la concreta incidenza della violazione sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore economico. In tale circostanze, l’oggetto della valutazione amministrativa non coincide, pertanto, con il fatto storico rappresentato dall’inadempimento tributario, bensì con il giudizio prognostico circa la futura affidabilità dell’operatore economico nell’esecuzione del contratto pubblico e, implicando l’esercizio di discrezionalità tecnica, esso deve emergere da una motivazione puntuale e individualizzata, non potendo essere sostituito da automatismi desunti dalla sola esistenza della violazione fiscale.

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