L'avvalimento premiale assolve a una sua funzione pro-concorrenziale, distinta rispetto all'avvalimento partecipativo e ravvisabile nella possibilità per l'operatore economico di accrescere la qualità tecnica della propria offerta, rendendola più idonea a conseguire l'aggiudicazione. L'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 ammette il ricorso all'avvalimento (anche premiale), prevedendo solo alcuni limiti specifici (inferibili dall'art. 104, comma 10, del codice dei contratti) che, avendo natura eccezionale, vanno letti in conformità dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, in chiave necessariamente restrittiva; ne segue che, al di fuori dell'ambito dei requisiti generali, corrispondenti alle cause di esclusione, è sempre ammesso l'avvalimento, sia esso di tipo partecipativo, ovvero premiale. Pertanto, l'indagine in ordine agli elementi essenziali del contratto di avvalimento deve essere svolta sulla base delle regole generali sull'ermeneutica contrattuale, secondo i canoni enunciati dal Codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 cod. civ.), tenendo conto della particolare finalità premiale cui l'istituto in questione assolve e della natura dei requisiti messi a disposizione dell'impresa ausiliata.
L'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, a differenza del previgente art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, non richiede più, a pena di nullità del contratto di avvalimento, la necessaria specificazione delle risorse e delle dotazioni tecniche messe a disposizione, potendo essere sufficiente, ai sensi dell’art. 1346 c.c., che l'impegno dell'ausiliario sia munito dei necessari requisiti della determinatezza o, quanto meno, della determinabilità. I contratti di avvalimento possono dirsi sufficientemente determinati quando indicano in maniera sintetica, ma pur sempre adeguata allo scopo, gli elementi e le risorse aziendali messi a disposizione per consentire alla ditta ausiliata di fruire del requisito attributivo di punteggio. In ogni caso, l'oggetto di tali contratti è comunque determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c., poiché le parti hanno indicato chiaramente quale è il requisito oggetto di avvalimento per il miglioramento dell'offerta della ditta ausiliata, unitamente alle risorse messe a disposizione, potendosi ulteriormente specificare e ricostruire l'intervenuta convergenza delle volontà anche per relationem alla disciplina regolamentare relativa all'acquisizione delle certificazioni in questione (rating di legalità, certificazione della parità di genere. La previsione, nei contratti di avvalimento, di un corrispettivo pari allo 0,5% calcolato sul prezzo di aggiudicazione non incide sulla validità del contratto, essendo ormai pacificamente consentito anche l'avvalimento a titolo gratuito o simbolicamente oneroso, purché esista un interesse causale dell'ausiliaria.
Ai fini della partecipazione alla gara, è sufficiente il possesso, in alternativa:
- della qualificazione per la categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, quando il concorrente, singolo o associato, non la possieda anche per le categorie scorporabili (prima parte del primo periodo dell'art. 30, comma 1, dell'All. II.12 al d.lgs. n. 36/2023);
- della qualificazione per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili, per i rispettivi importi (seconda parte del primo periodo dell’art. 30, comma 1, dell'All. II.12);
- della qualificazione per la categoria prevalente anche per l'importo dei lavori riconducibili alle categorie scorporabili non coperto dalle relative qualificazioni, quando le stesse siano possedute solo in parte (secondo periodo dell'art. 30, comma 1, dell'All. II.12). Tutte le opere, inoltre, devono oggi ritenersi a qualificazione necessaria, posto che il nuovo Codice Appalti, all'art. 100, non opera più alcuna distinzione e prevede - in via generale - che il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare costituisce condizione necessaria (e sufficiente) per l'esecuzione dell'appalto. Da ciò discende che l'operatore economico non può eseguire direttamente le lavorazioni per le quali non possiede la qualificazione, ma deve subappaltarne l'esecuzione ad imprese provviste delle prescritte attestazioni. Ciò induce a ritenere ancora operante, nel nostro ordinamento, l'istituto del subappalto così detto “necessario” o “qualificante”, nonostante l'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 71 del d.lgs. n. 209/2024 (cd. decreto Correttivo), dell'art. 12 del d.l. n. 47/2014 che - al comma 2, lett. b) - lo aveva introdotto e regolato espressamente, consentendo agli operatori in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente di partecipare alla gara, a condizione di subappaltare l'esecuzione delle altre lavorazioni a qualificazione obbligatoria ad imprese dotate delle relative attestazioni.
Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, l’offerta condizionata si configura quando un operatore economico modifica unilateralmente le condizioni di gara, subordinando la propria obbligazione a presupposti diversi da quelli indicati dalla stazione appaltante.
In particolare, un’offerta è condizionata quando la sua efficacia o la sua esecuzione vengono subordinate al verificarsi di un evento futuro e incerto, ovvero a condizioni e riserve che ne alterano la struttura e la rendono non immediatamente vincolante per l’offerente o non comparabile con le altre. Nell'ambito di una gara che prevede l'obbligo di manutenzione full risk di almeno 12 mesi a partire dalla data del collaudo, non deve considerarsi condizionata un'offerta contenente una clausola che preveda al termine del periodo di garanzia la stipula di un contratto annuale di manutenzione, ai costi successivamente quotati. Ciò, in quanto tale clausola regola la fase di manutenzione post-garanzia, ossia un momento successivo al periodo di garanzia full risk, sostanziando una prestazione del tutto eventuale ed estranea all'oggetto dell'appalto.
Il TAR Campania accoglie il ricorso di una società di ingegneria esclusa da una procedura per l'affidamento di servizi tecnici annullando il provvedimento di esclusione per difetto di motivazione. La vicenda riguarda l'applicazione dell'art. 41, comma 15-bis, d.lgs. 36/2023, che ha codificato nel settore dei contratti pubblici la disciplina dell'equo compenso prevedendo, in particolare, che per i servizi di ingegneria e architettura, il 65% del corrispettivo costituisce prezzo fisso non ribassabile, mentre solo il restante 35% può essere oggetto di ribasso.
La ricorrente aveva offerto un ribasso dell'85% sulla quota ribassabile (relativa ai costi delle indagini propedeutiche), giustificandolo con l'esecuzione diretta di gran parte delle prove da parte dei propri soci, dotati di attrezzature proprie, con conseguente azzeramento dei costi di manodopera e di utilizzo della strumentazione per tali specifiche indagini. La stazione appaltante ha invece escluso l'offerta ritenendo che tale azzeramento fosse di fatto sostenuto erodendo la quota di equo compenso, non ribassabile per legge. L'aspetto di interesse applicativo riguarda il principio confermato dal TAR secondo il quale l'azzeramento integrale della parte ribassabile fa presumere ex se l'elusione del vincolo sull'equo compenso mentre, in ogni altra ipotesi di ribasso (anche elevato), l'amministrazione resta obbligata a svolgere una verifica concreta e puntuale, componente per componente. L'esclusione è stata quindi annullata per difetto di motivazione, con conseguente obbligo per l'amministrazione di rideterminarsi sulla congruità dell'offerta.
Nell'ipotesi in cui la notifica dell'atto sia avvenuta mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge ma abbia un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso giunga a conoscenza di quest'ultimo, essa deve essere considerata nulla e, come tale, sanabile con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c...
La categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili i) nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e ii) nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo.
La notifica del ricorso introduttivo ad un indirizzo pec relativo ad altro soggetto giuridico, privo di alcun collegamento con l'Amministrazione resistente, determina la inesistenza della notifica del ricorso originario. L’inesistenza impedisce la sanatoria del vizio sia per mezzo della rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art.44, co.4, c.p.a., che mediante la costituzione in giudizio della parte interessata.
Alle amministrazioni è garantita un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di partecipazione alla gara, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale all'interesse pubblico perseguito. In ogni caso, i concorrenti hanno la facoltà di partecipare alla gara in forma aggregata al fine di soddisfare i requisiti richiesti dalla lex specialis e, comunque, a comprova della possibilità di partecipazione alla gara, occorre considerare l'avvenuta presentazione di un'offerta per l'aggiudicazione della concessione in esame.