L'obbligo di garantire le medesime tutele economiche e normative a tutti i lavoratori impiegati nell'appalto, siano essi dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore, discende direttamente dalla legge (art. 11 del d.lgs. n. 36/2023) e, nel caso di specie, era altresì ribadito dall'art. 11 del capitolato d’oneri. Trattandosi di un obbligo ex lege, che si impone automaticamente all'aggiudicatario, non era necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva non prevista dalla lex specialis. La dichiarazione del concorrente di applicare il CCNL di settore si estende, per ciò stesso, a tutto il personale che sarà impiegato nell'esecuzione del contratto.
In una gara per l'affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo della polizia municipale ed attività ad esso collegate, la previsione della lex specialis secondo cui “le attività che l’appaltatore potrebbe richiedere a Poste Italiane S.p.A. e/o ad altro operatore postale in possesso delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse ... sono considerate subappalto” non introduce alcun obbligo di avvalersi di tale istituto. Infatti, la disposizione normativa di gara si limita a qualificare giuridicamente come "subappalto" il rapporto che si instaura qualora un appaltatore decida di affidare a terzi l'esecuzione di determinate attività, senza imporre il ricorso allo stesso. Con la conseguenza che tale clausola non può essere considerata come immediatamente escludente o pregiudicare la partecipazione alla gara di Poste Italiane S.p.A. o di altro operatore postale in possesso delle prescritte licenze.
Il concorrente classificatosi al secondo posto è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti della fase esecutiva del contratto, potendo vantare un interesse qualificato a subentrare nell'esecuzione del contratto al ricorrere dei presupposti di legge (es. risoluzione del contratto a seguito di inadempimento contrattuale del primo classificato); tale interesse non viene meno per effetto della mancata impugnazione dell'aggiudicazione, atteso che l'interesse all'ostensione documentale non è correlato a un vizio "a monte" della fase di aggiudicazione, ma risulta strettamente connesso alla volontà di conoscere eventuali vizi afferenti alla successiva fase di esecuzione, al fine, se del caso, di subentrare nell'esecuzione del contratto.
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'operatore economico non può modificare in aumento i costi della manodopera indicati in offerta, pena la violazione del disposto di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023. Ne è possibile affermare che si tratterebbe di meri errori di calcolo, atteso che tra le modifiche apportate figura l'inserimento di una nuova voce di costo.
Le certificazioni di qualità devono essere rilasciate da organismi accreditati dall'ente nazionale di riferimento (Accredia) ovvero da organismi certificatori che, pur non registrati presso Accredia, operino in altri Stati membri sulla base delle attestazioni del corrispondente organismo nazionale di accreditamento, o siano membri dello IAF MLA (International Accreditation Forum – Multilateral Agreements). Il principio di equivalenza delle certificazioni non può essere invocato in via generica, gravando sulla parte che lo invoca (nel caso di specie la società controinteressata) l'onere di dimostrare che le certificazioni prodotte provengano da organismi operanti nel sistema di accreditamento europeo o internazionale. In difetto di tale prova, le certificazioni prive del marchio di accreditamento Accredia o IAF devono ritenersi inidonee, con conseguente esclusione del concorrente o decurtazione del relativo punteggio.
L’utilizzo di risorse digitali, piattaforme telematiche e algoritmi nell'attività amministrativa e nelle procedure di appalto, quali strumenti di efficienza e celerità deve essere rapportato al necessario e rigoroso rispetto di garanzie fondamentali che costituiscono limiti invalicabili all’automazione dell’attività amministrativa, rispetto alle quali la stessa automazione deve conformarsi, non potendo certo avvenire il contrario. Tra questi limiti devono annoverarsi : i) la trasparenza algoritmica, ossia la piena conoscibilità e comprensibilità del processo automatizzato; ii) il (necessario) contributo umano, ovvero la non esclusività della decisione algoritmica (human in the loop o riserva di umanità); iii) la necessaria imputabilità della decisione e delle discendenti responsabilità all'organo amministrativo titolare del potere; iv) la non discriminazione, nel senso di divieto di effetti discriminatori e di minimizzazione del rischio di errori derivanti dallo svolgimento di attività amministrativa automatizzata; v) la sindacabilità giurisdizionale, ossia la piena verificabilità della correttezza del procedimento amministrativo automatizzato; vi) la tutela dei diritti fondamentali: rispetto della protezione dei dati personali, del diritto di difesa oltre che ad una buona amministrazione. Con la conseguenza che l'utilizzo di un software da parte della Stazione Appaltante per il calcolo automatizzato dei punteggi dell'offerta tecnica non esime la stazione appaltante dall'obbligo di garantire la trasparenza e la verificabilità dei passaggi matematici compiuti, dovendosi annullare l'aggiudicazione disposta qualora i calcoli compiuti dal software portino a risultati errati.