- Non può essere utilizzato quanto dichiarato in sede di verifica di anomalia per rielaborare il contenuto testuale dell'offerta tecnica presentata in gara, atteso che l'attribuzione del punteggio tecnico si basa su quanto dichiarato dall'offerente e che il principio di immodificabilità dell'offerta impedisce di modificare quest'ultima con i giustificativi presentati in sede di verifica di anomalia.
- Il soccorso istruttorio correttivo disciplinato dall'art. 101, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 è ancorato alla presenza di plurimi elementi, riguardanti innanzitutto l'oggetto, in quanto la rettifica deve riguardare un errore materiale e non deve dare corso alla presentazione di una nuova offerta o, comunque, alla modifica sostanziale della stessa, oltre a dover comunque essere assicurato l'anonimato. Inoltre esso presuppone l'iniziativa dell'operatore economico (e non della stazione appaltante), che deve attivarsi entro il termine che coincide con il momento effettivo in cui la singola offerta viene aperta.
- Nell'affidamento diretto, il contratto è affidato senza una procedura di gara e, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta del contraente è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente (la definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. d), dell'allegato I.1. include, evidentemente, anche le concessioni), nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice.
La procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, attraverso l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara a meno che non sia la stessa stazione appaltante a optare per quest'ultima soluzione. Le caratteristiche dell'affidamento diretto sono le seguenti: a) non si tratta di una procedura competitiva e, quindi, non è una gara, neppure intesa in senso informale; b) non c'è un criterio di aggiudicazione; c) non c'è una graduatoria; d) l'acquisizione di preventivi, in caso di previo interpello, non qualifica gli stessi come offerte da valutare in una procedura competitiva. La differenza tra affidamento diretto previo interpello e procedura negoziata è piuttosto semplice: la procedura negoziata è una gara, mentre l'interpello con l'acquisizione di preventivi è una delle modalità (non l'unica) di giustificazione della scelta di negoziare con un determinato operatore economico. Se è prevista una fase preliminare volta ad acquisire le manifestazioni di interesse, un confronto competitivo, il vaglio di una commissione giudicatrice, un criterio di aggiudicazione, di certo non si è in presenza di un affidamento diretto, bensì di una gara e, come gara, va trattata. Se la stazione appaltante decide di fare una gara, pur non essendovi obbligata, non può poi disapplicare le regole che essa stessa si è data, giustificando tale disapplicazione dietro lo schermo di un inesistente affidamento diretto.
- Il principio di rotazione in verità è un criterio, trattandosi di un regola, introdotta per assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie dei contratti pubblici. Tale principio, se inteso in modo distorto, finisce per concretizzare una causa di esclusione dalle procedure di gara non codificata. La funzione del criterio della rotazione è incompatibile con le procedure aperte al mercato. Se nelle procedure negoziate la rotazione tende a controbilanciare la facoltà attribuita alla stazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare, questa esigenza non ricorre nelle procedure aperte e in ogni caso in cui l'amministrazione proceda attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici. Quando il procedimento di gara è preceduto da un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblico, cui abbia fatto seguito l'invio delle lettere di invito a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, la rotazione non si applica, semplicemente perché il meccanismo di apertura alla partecipazione degli operatori economici del settore interessato esclude qualsiasi intervento della stazione appaltante nella fase di selezione o di individuazione preliminare degli operatori economici da invitare alla procedura. Se la stazione appaltante si determina per una vera e propria procedura competitiva aperta a tutti i soggetti interessati, non può escludere il gestore uscente.
Il Consiglio di Stato conferma il principio secondo il quale il rinnovo del CCNL intervenuto nelle more della procedura non può essere ignorato in sede di giustificazione dei costi della manodopera. In particolare, i Giudici hanno ribadito che il d.lgs. n. 36 del 2023 ha inteso rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori. In un simile contesto, l'aumento del costo del personale derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi non deve essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l'imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell'offerta presentata in gara.
Fermo quanto sopra trova altresì conferma la regola secondo la quale non spetta al giudice valutare se lo scostamento generato dal nuovo CCNL possa essere assorbito nella capienza dell'offerta, trattandosi di attività rimessa in via esclusiva alla stazione appaltante, in sede di rinnovata verifica di congruità, trattandosi di poteri non ancora esercitati e quindi sottratti al sindacato giurisdizionale.
In caso di difformità tra le disposizioni contenute nei documenti che compongono la lex specialis di gara, l'art. 82 del d.lgs. 36/2023 prevede che prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara. La medesima disposizione chiarische che il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte, mentre il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante. Nel caso in cui il Capitolato Tecnico non preveda un determinato requisito del prodotto offerto (nel caso specifico, disponibilità di versione ipoallergenica/anallergica), tale requisito non può essere oggetto di attribuzione di punteggio tabellare dal successivo atto di predeterminazione dei criteri di valutazione. Deve pertanto considerarsi illegittima l'esclusione disposta nei confronti dell'operatore economico che non abbia raggiunto la soglia di sbarramento, essendo stato penalizzato per non avere offerto tale tipologia di prodotti.
Nel contesto del nuovo Codice dei contratti pubblici si procede alla verifica dei costi della manodopera nel solo caso previsto dall'art. 41, comma 13, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023 e, dunque, nel solo caso di ribasso dei costi della manodopera, essendo l'operatore economico tenuto a dimostrare di poter garantire il rispetto dei minimi retributivi grazie a una più efficiente organizzazione aziendale.
- Il giudizio di equivalenza richiede di valutare i profili attinenti al contenuto del trattamento assicurato dall'offerente ai lavoratori della commessa, nonché al contenitore, cioè alle modalità attraverso le quali la tutela è assicurata agli stessi.
- Il trattamento assicurato dall'offerente che decide di non applicare alla commessa il contratto collettivo indicato nella legge di gara deve essere tale da assicurare ai lavoratori della commessa, considerate le mansioni e le correlate qualifiche professionali, di percepire la medesima retribuzione, almeno nella parte fissa, che percepirebbero se fosse applicato il contratto collettivo previsto nella legge di gara, avendo come parametro tutta la durata del rapporto negoziale instaurato a seguito della gara e considerando che del trattamento devono poter godere tutti i lavoratori impiegati nella commessa, anche se in subappalto e assunti successivamente, durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.
- Le stesse tutele oggetto della valutazione di equivalenza devono essere contenute in un contratto collettivo, non potendo essere integrate dall'impegno dell'offerente contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali.