Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: sufficienza del possesso in capo alla consorziata esecutrice L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce requisito di idoneità professionale di natura soggettiva che si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti, abilitando all'esercizio della relativa professione. Ai sensi dell'art. 67, comma 3, d.lgs. 36/2023, le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione sono posseduti, in caso di servizi, dal consorziato esecutore. Ove il disciplinare di gara disponga, con riferimento ai consorzi, che il requisito debba essere posseduto "da ciascun soggetto" senza specificare che esso debba essere intestato anche al consorzio in proprio, non è ammissibile un'interpretazione estensiva della clausola che conduca a richiedere il requisito anche in capo all'ente consortile.
Requisiti economico-finanziari del consorzio stabile: prevalenza della clausola che ammette il cumulo Qualora il disciplinare di gara contenga, nell'ambito del medesimo articolo, una disposizione che impone il possesso del requisito economico-finanziario in capo al consorzio stabile e una successiva disposizione che, in conformità all'art. 67, comma 2, lett. a), d.lgs. 36/2023, ammette il computo cumulativo dei requisiti in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, quest'ultima deve ritenersi prevalente. La previsione che consente il cumulo dei requisiti delle consorziate esecutrici favorisce la massima partecipazione alla gara e dà effettiva consistenza alla ratio pro-concorrenziale dell'aggregazione tra operatori economici, in conformità con il dettato normativo.
Soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023: quadro sistematico delle tipologie L'integrazione di documentazione relativa ad aspetti strettamente amministrativi - certificati camerali, atto costitutivo, visure, ricevuta di pagamento del contributo ANAC, domanda di iscrizione alla White List - non altera il contenuto sostanziale dell'offerta e ricade pertanto nell'ambito del soccorso legittimamente attivabile. Conformemente al principio affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 6 del 2025, l'esclusione automatica di un operatore economico per il mancato pagamento del contributo ANAC entro il termine di presentazione delle offerte, senza possibilità di soccorso istruttorio, è misura sproporzionata, in quanto avente ad oggetto somme di piccolo importo.
Chiarimenti della stazione appaltante: funzione specificativa e onere di impugnazione I chiarimenti resi dalla stazione appaltante in sede di gara non possono svolgere una funzione modificativa delle regole fissate nella lex specialis ma hanno esclusivamente natura specificativa di aspetti oscuri all'interpretazione. Qualora i chiarimenti siano pregiudizievoli per taluno dei concorrenti, su questi incombe l'onere di impugnarli tempestivamente. La parte che non abbia impugnato il chiarimento non può, in sede di ricorso avverso l'aggiudicazione, contestare il punteggio attribuito all'aggiudicataria sulla base del chiarimento lamentando la violazione della lex specialis originaria.
Il soccorso istruttorio, per pacifica giurisprudenza, è attivabile quando è teso a consentire l'esatta interpretazione gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica superandone le eventuali ambiguità, ma non anche per acquisire chiarimenti dotati di carattere integrativo dell'offerta medesima (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 13.02.2026, n. 1170) né per porre rimedio ad errori contenuti nell'offerta poiché sarebbe, altrimenti, alterato il principio di par condicio tra i concorrenti” (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. III, 12.05.2025, n. 9111). Le difformità o carenze dell'offerta tecnica che rilevano l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi, dunque, non sono suscettibili di soccorso istruttorio e legittimano, pertanto, l’esclusione dalla gara (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. III, 13.01.2025, n. 516).
Il TAR Veneto accoglie il ricorso del secondo classificato in una gara per l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e antincendio di una struttura ospedaliera, annullando l'aggiudicazione al primo classificato e accertando il diritto del ricorrente a conseguirla, in una vicenda decisa per un margine di soli 0,08 punti. Un profilo di interesse riguarda la disciplina della dichiarazione di equivalenza del CCNL, introdotta dal d.lgs. 209/2024 con il nuovo art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023 e relativo Allegato I.01. La mandante dell'aggiudicataria aveva dichiarato in gara l'applicazione del CCNL Metalmeccanici, in luogo del CCNL Edili indicato dalla stazione appaltante, senza tuttavia presentare la prescritta dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative. Il TAR afferma - in discontinuità rispetto all'orientamento formatosi nel vigore del testo originario dell'art. 11 (che riteneva sanabile l'omissione tramite soccorso istruttorio: ANAC, Bando tipo 1/2023; TAR Piemonte n. 1222/2024) - che la nuova disciplina impone la presentazione della dichiarazione già in sede di offerta, qualificandola come elemento strutturale e non meramente procedurale della proposta, in quanto incide sulla determinazione dei costi della manodopera e sul regime normativo del rapporto di lavoro (inquadramento, orario, ferie, tutele collettive). Ne consegue l'inammissibilità del soccorso istruttorio, riservato a chiarimenti formali e non a integrazioni sostanziali dell'offerta. Inoltre, il TAR – dopo aver ricordato la distinzione tra migliorie (ammissibili, se non alterano le caratteristiche progettuali già fissate) e varianti (vietate se non espressamente consentite, in quanto incidenti su tipologia, struttura e funzione del progetto) – ha affermato che l'intervento proposto, riguardando un edificio mai contemplato nel progetto definitivo, costituiva variante inammissibile, illegittimamente valutata in sede di attribuzione del punteggio tecnico. Un secondo aspetto ha riguardato le misure di self-cleaning adottate dall'aggiudicataria a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio per turbata libertà degli incanti, per le quali il TAR ha accertato il difetto di istruttoria e motivazione sul rilievo che le misure organizzative erano state adottate nel 2022, anteriormente ai fatti oggetto di indagine (2023), sicché l'amministrazione avrebbe dovuto motivare specificamente la loro effettiva pertinenza rispetto alla vicenda contestata, anziché limitarsi a un richiamo generico, mancando il necessario nesso funzionale tra illecito e ravvedimento.
L'interesse all'accesso non può evincersi per relationem né dalla posizione occupata dall'operatore economico in graduatoria, né dallo scarto esistente tra quest'ultimo e l'aggiudicataria, atteso che, se così fosse, l'interesse al ricorso sarebbe sempre in re ipsa, ricorrendo nella totalità delle fattispecie in esame. Viceversa, occorre fornire la prova del rapporto di stretta indispensabilità della documentazione richiesta rispetto alla difesa in giudizio.
L'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 fornisce indicazioni alla stazione appaltante, chiarendo alla medesima come deve procedere nel determinare l'importo posto a base di gara e i costi della manodopera e come deve valutare il ribasso complessivo offerto dall'operatore economico. In particolare, l’indicazione fornita dal legislatore alle stazioni appaltanti non è quella di sottrarre i costi della manodopera al ribasso, bensì di individuarli, cioè quantificarli ai sensi del comma 13, e di “scorporare” gli stessi dall'importo soggetto a ribasso, cioè di indicare separatamente i medesimi, così come quantificati, rispetto all'importo (complessivo) soggetto a ribasso. Tuttavia, quest'ultimo, cioè l’importo a base di gara - ai sensi del primo periodo - comprende anche i costi della manodopera. In sintesi, la novità rispetto al testo dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 consiste soltanto nel fatto che i costi della manodopera sono indicati separatamente, ma tale indicazione separata non li sottrae al ribasso. La quantificazione scorporata dei costi della manodopera negli atti di gara risponde alla ratio di imporre una maggiore trasparenza all'azione amministrativa e di rafforzare la tutela della manodopera, tutela che deve essere contemperata con la libertà di impresa, costituzionalmente garantita, che non consente di comprimere la facoltà dell'operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l'importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara. Inoltre, attraverso la quantificazione scorporata dei costi della manodopera, si responsabilizzano gli operatori economici che devono parametrare i loro costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante, devono svolgere una seria valutazione preventiva dei predetti costi prima di formulare il proprio ribasso complessivo e devono indicarli in modo da consentire alla S.A. di verificare il rispetto dei minimi salariali e delle norme sul costo del lavoro. Infatti, fermo restando il rispetto dei minimi salariali, l'operatore economico, nel dimostrare la sostenibilità complessiva dell'offerta economica, cioè di quella ridotta in applicazione del ribasso offerto, può giustificare l'importo contrattuale proposto anche dando conto di una più efficiente organizzazione aziendale che consenta di giustificare un costo della manodopera inferiore a quello quantificato dalla S.A.
- Non può essere utilizzato quanto dichiarato in sede di verifica di anomalia per rielaborare il contenuto testuale dell'offerta tecnica presentata in gara, atteso che l'attribuzione del punteggio tecnico si basa su quanto dichiarato dall'offerente e che il principio di immodificabilità dell'offerta impedisce di modificare quest'ultima con i giustificativi presentati in sede di verifica di anomalia.
- Il soccorso istruttorio correttivo disciplinato dall'art. 101, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 è ancorato alla presenza di plurimi elementi, riguardanti innanzitutto l'oggetto, in quanto la rettifica deve riguardare un errore materiale e non deve dare corso alla presentazione di una nuova offerta o, comunque, alla modifica sostanziale della stessa, oltre a dover comunque essere assicurato l'anonimato. Inoltre esso presuppone l'iniziativa dell'operatore economico (e non della stazione appaltante), che deve attivarsi entro il termine che coincide con il momento effettivo in cui la singola offerta viene aperta.