Principio di diritto

Ai sensi dell'art. 41 co. 14 d.lgs. 36/2023, gli operatori economici possono offrire un costo della manodopera anche più basso di quello indicato dalla stazione appaltante, purché forniscano le opportune giustificazioni al riguardo. Al riguardo, l’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che, in presenza di un’offerta anormalmente bassa, l’operatore economico fornisce le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti e che le ragioni del ribasso possono riguardare (i) il processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione, (ii) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente, (iii) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti. Non sono, invece, ammesse giustificazioni con riferimento ai trattamenti salariali minimi inderogabili e ai costi della sicurezza.

Pertanto, non può procedersi con l'esclusione dell'operatore economico che, con specifico riferimento ai minimi salariali, abbia indicato chiaramente il costo della manodopera e, in particolare, la retribuzione annuale e il costo giornaliero ed orario delle risorse impiegate. In simile contesto, è immune da vizi il giudizio di anomalia dell'offerta, trattandosi di un procedimento nel quale la Stazione Appaltante esercita un potere di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza dell’operato dell'Amministrazione.

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Principio di diritto

La sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta, pronunciata a carico del legale rappresentante della società offerente, non può costituire mezzo di prova del grave illecito professionale. Il TAR infatti ha ricordato che il nuovo Codice ha trasformato il grave illecito professionale da fattispecie "aperta" — come configurata dall'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 — in fattispecie "tipica", puntualmente perimetrata dall'art. 98.

La novità non è di poco conto: la stazione appaltante non può più decidere autonomamente cosa costituisca grave illecito professionale, quali siano le prove idonee a dimostrarlo e come motivarne l'esclusione, dovendosi attenere al perimetro tassativo delineato dal legislatore. In questa cornice, l'art. 98, comma 6, lett. h) indica come mezzi di prova del grave illecito connesso a condotte di bancarotta fraudolenta unicamente: (i) la sentenza di condanna definitiva, (ii) il decreto penale di condanna irrevocabile, (iii) la sentenza di condanna non definitiva e (iv) i provvedimenti cautelari reali o personali del giudice penale. La sentenza di patteggiamento non figura in tale elenco — a differenza di quanto previsto per le diverse ipotesi di reato di cui alla lett. g) del medesimo comma — e non può quindi essere utilizzata a fini escludenti. Il Collegio chiarisce che non si tratta di una lacuna colmabile in via analogica, bensì di una scelta consapevole del legislatore, coerente, peraltro, con la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), che ha limitato l'efficacia extrapenale della sentenza ex art. 444, comma 2, c.p.p. quando non siano comminate pene accessorie, in un'ottica di incentivazione del rito alternativo e di deflazione del contenzioso.

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Principio di diritto

È improcedibile, per violazione del principio nemo contra factum proprium venire potest, il ricorso con il quale un operatore economico contesti l’incongruità del costo medio della manodopera previsto dalla lex specialis, qualora il medesimo operatore abbia successivamente partecipato alla gara dichiarando un costo della manodopera conforme a quello stimato dalla stazione appaltante, ponendo così in essere un comportamento oggettivamente incompatibile con la tesi sostenuta in giudizio.

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Principio di diritto

Con la pronuncia in esame il TAR ricorda anzitutto che l'art. 110 del nuovo Codice - a differenza del previgente d.lgs. n. 50 del 2016 che fissava la soglia di anomalia al superamento dei quattro/quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri quantitativi e qualitativi - non contempla più alcun valore-soglia al di sopra del quale, nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica di anomalia diviene obbligatoria. La valutazione è interamente rimessa alla discrezionalità della S.A., che può procedere ogniqualvolta elementi specifici inducano a ritenere che l'offerta non sia congrua e sostenibile. Tale principio trova conferma anche nel caso in cui la lex specialis abbia individuato specifici presupposti di anomalia, poichè una simile previsione assolve unicamente alla funzione di garantire trasparenza e prevedibilità nei casi di verifica imposta o automatica, ma non preclude affatto all'Amministrazione di attivare la verifica in via discrezionale in presenza di elementi che inducano a dubitare della sostenibilità dell'offerta. La tutela dell'interesse pubblico alla serietà e affidabilità del contraente costituisce infatti una clausola generale che non può essere limitata a priori dalle previsioni del bando. Sarebbe del resto inesigibile che la S.A. tipizzi ex ante tutti i possibili indici sintomatici di inaffidabilità di un'offerta. L'attivazione discrezionale della verifica è quindi sindacabile in sede giurisdizionale unicamente nei limiti dell'evidente illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

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Principio di diritto

Nel caso di un concorrente che dichiara in sede di gara di essere stato destinatario di una serie di penali di importo superiore all’1%, specificando comunque la prosecuzione dei rapporti contrattuali, rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante la possibilità di valutare le pregresse penali contrattuali come irrilevanti e non idonee, in quanto tali, ad incidere sul rapporto fiduciario con l’operatore economico. Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, l’apprezzamento della ricorrenza del grave illecito professionale è connotato da un importante contenuto fiduciario, da intendersi nel senso che assume particolare rilevanza la condotta dell’operatore rispetto allo specifico contratto da eseguire e alla posizione della singola stazione appaltante: l’Amministrazione, nell’esercizio dell’ampio potere tecnico-discrezionale attribuitole dal Codice dei contratti pubblici, può utilizzare ogni tipo di elemento idoneo a desumere l’affidabilità e l’integrità del concorrente, potendo evincere il compimento di gravi illeciti professionali da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata, dell’attività professionale dell’operatore economico di cui sia stata accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa (in questi termini T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 31 marzo 2026 n. 905), potendo ben accadere che due stazioni appaltanti, chiamate a valutare le medesime pregresse vicende professionali di uno stesso operatore economico, diano giudizi opposti, senza che si possa sol per questo dire l’uno o l’altro provvedimento viziato da eccesso di potere.

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Principio di diritto

La revoca degli atti di gara può intervenire non oltre la stipula del contratto ed è legittima se sorretta dall'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive. Il potere di autotutela delle Pubbliche Amministrazioni è caratterizzato da ampia discrezionalità, sindacabile solo per illogicità e manifesta irragionevolezza. In relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conserva infatti il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorchè definitivo, in presenza di vizi dell'intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara. Nel caso di specie, è stato considerato legittimo il provvedimento con cui la Stazione Appaltante, dopo aver pacificamente riconosciuto l’erronea introduzione nella lex specialis di fattispecie di esclusione automatica non applicabile al caso concreto, ha disposto la revoca della gara.

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