Il grave illecito professionale integra una causa di esclusione non automatica ex art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023, che impone alla stazione appaltante di accertare in concreto l'incidenza dei fatti sull'integrità o affidabilità dell'operatore. Nel contraddittorio procedimentale l'Amministrazione non è tenuta a un'analitica confutazione delle osservazioni del privato, purché emerga che di esse abbia tenuto conto, e il parere della centrale unica di committenza sulla rilevanza escludente della risoluzione non costituisce indebita ingerenza nelle competenze del RUP, ma attività di coordinamento, quando resti a quest'ultimo ogni valutazione conclusiva.
In caso di subappalto non qualificatorio, la nullità prevista dall’art. 119, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 ha natura contrattuale e riguarda l’accordo tra appaltatore e subappaltatore, non costituendo causa di esclusione dalla gara del concorrente che abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni della categoria prevalente in misura eccedente il limite consentito. Quando l’operatore economico possiede autonomamente i requisiti di qualificazione necessari per eseguire le lavorazioni, la dichiarazione di subappalto facoltativo non attiene ai requisiti di partecipazione né costituisce elemento essenziale dell’offerta e può pertanto essere corretta mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. La presenza di DURC regolari senza soluzione di continuità nell’intero periodo rilevante è sufficiente ad attestare il possesso continuativo del requisito di regolarità contributiva. La stazione appaltante è tenuta ad attenersi alle risultanze del DURC e non può sostituire proprie valutazioni a quelle dell’ente previdenziale; conseguentemente, la presenza di DURC regolari esclude la sussistenza di una grave violazione contributiva, sia definitivamente sia non definitivamente accertata, e preclude l’esclusione dell’operatore economico dalla gara.
L'omesso inserimento nella lex specialis della clausola premiale per la certificazione della parità di genere ex art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023 non impone l'annullamento della gara quando l'aggiudicataria è comunque in possesso della certificazione, poiché in tal caso è assicurato il rispetto sostanziale della parità di genere e sono soddisfatti i principi di legalità, buon andamento, conservazione degli atti e del risultato; inoltre l'operatore che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, era privo della certificazione difetta di interesse e legittimazione a censurare l'omissione, essendo il punteggio premiale fisso e automatico inidoneo ad alterare la graduatoria a suo favore.
Il giudizio positivo di congruità dell’offerta non esonera la stazione appaltante dallo svolgere un’istruttoria effettiva e adeguata sulle voci di costo maggiormente incidenti sulla sostenibilità economica dell’offerta. Qualora le anomalie e incongruenze dedotte dal concorrente dimostrino che la verifica sia stata svolta in modo approssimativo e superficiale con riferimento a una voce di costo rilevante, specie in presenza di un margine di utile particolarmente ridotto, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione dell’attendibilità complessiva dell’offerta, ma deve disporre la rinnovazione del giudizio di congruità limitatamente ai profili non adeguatamente istruiti. Quando la lex specialis riferisce una certificazione al prodotto offerto e non all’operatore economico, non può essere richiesto al concorrente il possesso diretto della medesima certificazione, essendo sufficiente l’impegno a fornire prodotti certificati e dovendo il relativo rispetto essere verificato nella fase esecutiva attraverso il controllo dei lotti, delle etichette e della documentazione di tracciabilità. Non è consentita un’interpretazione estensiva delle clausole di gara che introduca requisiti non espressamente previsti, in assenza di un’obiettiva incertezza del loro significato letterale.
L'omessa previsione nella lex specialis della clausola premiale per la parità di genere ex art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023 non impone l'annullamento della gara qualora l'aggiudicatario sia comunque in possesso della certificazione di parità, restando così garantito il fine di legalità sotteso alla norma in coerenza con i principi di buon andamento, conservazione degli atti e del risultato; difetta inoltre di interesse alla riedizione della gara l'operatore che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, era privo della medesima certificazione. Il giudizio positivo di congruità dell’offerta, pur caratterizzato da ampia discrezionalità tecnica e non soggetto a un particolare onere motivazionale, deve essere preceduto da un’istruttoria adeguata e puntuale sulle voci di costo rilevanti ai fini della sostenibilità dell’offerta. Qualora emergano specifiche anomalie e incongruenze idonee a dimostrare che la verifica di una voce economicamente significativa sia stata svolta in modo approssimativo e superficiale, tanto più in presenza di un margine di utile particolarmente ridotto, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione della complessiva attendibilità dell’offerta, ma deve disporre la rinnovazione del giudizio di congruità con riferimento alla voce di costo non adeguatamente scrutinata.
Nelle procedure aggiudicate secondo il criterio del minor prezzo, nelle quali la lex specialis richieda la presentazione della sola offerta economica e non anche di un’offerta tecnica, l’operatore economico che, con la domanda di partecipazione, abbia dichiarato di accettare senza condizioni tutte le prescrizioni della documentazione di gara deve ritenersi vincolato anche al rispetto delle condizioni tecniche minime relative all’esecuzione della prestazione. Ne consegue che non può desumersi dalla sola struttura dei costi indicata ai fini della verifica di anomalia una deroga alle prescrizioni tecniche minime tale da determinare l’esclusione, in assenza di una specifica ed inequivoca manifestazione dell’intenzione di discostarsene. Nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è consentito alla stazione appaltante richiedere chiarimenti e giustificazioni circa le modalità di determinazione dei costi, purché tali interlocuzioni non comportino una modifica dell’offerta economica presentata. Non ricorre una modifica postuma dell’offerta quando, all’esito dei chiarimenti, rimanga immutato il ribasso percentuale formulato in gara e le giustificazioni siano dirette esclusivamente a dimostrare la sostenibilità e la congruità dell’offerta.