La sospensione dell'efficacia della qualificazione in un sistema di qualificazione di RFI attinenti i settori speciali equivale, ai fini della partecipazione alla gara, alla cancellazione dal sistema, rendendo inoperante il requisito speciale richiesto dalla lex specialis. Con la conseguenza che risulta legittima l'esclusione della gara operata dalla Stazione Appaltante.
L'impresa ausiliaria deve possedere e dichiarare i requisiti di idoneità prescritti dalla lex specialis per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all'avvalimento premiale cd. puro. L'art. 104, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, a mente del quale l’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 per i servizi e le forniture, non distingue, infatti, tra le varie tipologie di avvalimento, né subordina l'obbligo dichiarativo ivi prescritto alla natura o alla finalità del prestito.
- Quando la stazione appaltante conclude favorevolmente il sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, spetta al concorrente che contesta l'aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell'insostenibilità dell'offerta positivamente valutata ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, non potendo la parte ricorrente limitarsi ad imputare genericamente all'aggiudicataria di aver omesso giustificazioni non richieste né reputate necessarie dalla stazione appaltante.
- Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la mera violazione della clausola di stand still, senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva.
- Alle istanze di oscuramento non è applicabile né il soccorso istruttorio né l'art. 10-bis della l. n. 241/1990 in tema di preavviso di rigetto.
- Il concorrente non può argomentare solo in fase processuale le esigenze di oscuramento, dovendo l'istanza essere comprovata e motivata già in sede procedimentale, in vista della determinazione della stazione appaltate. Il rito super accelerato presuppone proprio che tutte le ragioni e le relative comprove siano state oggetto di apprezzamento da parte della stazione appaltante e che il giudice debba effettuare un semplice vaglio della correttezza di detto apprezzamento e non sostituirsi alla stazione appaltante su un vaglio che la stessa non ha potuto effettuare, avendo riguardo ad una più approfondita motivazione e comprova.
- La dichiarazione motivata e comprovata circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l'operatore limitarsi a una mera affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta.
La volontà di ricorrere al subappalto in relazione a tutte le lavorazioni “consentite dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023” non può che ritenersi riferita anche al subappalto necessario, nei casi in cui esso trovi applicazione, dal momento che il il DGUE è costituito da un modello standard che presenta un'unica dichiarazione per il subappalto (“L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?”), rispetto alla quale è possibile fornire una sola risposta positiva, che non contempla la facoltà di specificare se l'impresa intenda ricorrere ad un subappalto di tipo “facoltativo” ovvero ad uno “necessario/qualificante”.
La previsione della lex specialis che richieda la presenza di figure professionali per l'espletamento del servizio, con rinvio all'art. 113 d.lgs. n. 36/2023 e alla fase esecutiva del contratto, configura un requisito di esecuzione e non un requisito di partecipazione. Ne consegue che l'operatore economico è tenuto in sede di offerta a dichiarare l'impegno ad eseguire il contratto ricorrendo a tali figure, senza necessità di indicarne nominativi, curricula o descrizioni analitiche a pena di esclusione.