L'ostensione può essere negata solo laddove venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento. Laddove tale limite non emerga, anche a fronte della genericità delle motivazioni addotte per l'oscuramento, l'asserita segretezza dei dati tecnici e commerciali non può costituire valido motivo per la mancata ostensione in chiaro della relazione tecnica dell'aggiudicataria, necessaria ai fini difensivi della ricorrente.
La verifica (effettiva e concreta) in merito all'equivalenza delle tutele è un'attività doverosa per la stazione appaltante ed è soggetta all'obbligo di motivazione espressa in ordine all'equivalenza dei differenti CCNL. Solo all'esito di tale verifica e sempre che la stessa si concluda con esito positivo, l'aggiudicazione può dirsi legittimamente disposta.
Il soccorso istruttorio processuale è ammesso solo quando il giudice verifichi che la Stazione Appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione durante il procedimento.
L’istituto mira ad attestare l’esistenza di requisiti preesistenti, riparando un’incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio, purché non si sia in presenza di elementi integrativi attinenti all’offerta tecnica o a quella economica.
Ne discende che il soccorso istruttorio processuale è concepito in via residuale per l’ipotesi di omessa o lacunosa attivazione del soccorso istruttorio procedimentale da parte della stazione appaltante, non potendosi al contrario atteggiare ad una sorta di impropria rimessione in termini per la produzione di documentazione di carattere nuovo e diverso rispetto a quella già regolarmente fornita nel corso della gara.
La Commissione giudicatrice gode, per giurisprudenza consolidata, per quanto concerne la valutazione delle caratteristiche e della qualità delle offerte, di un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile da parte del giudice amministrativo solo nei casi di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza della procedura valutativa e dei relativi esiti. Non sempre i chiarimenti resi dall’amministrazione nel corso del giudizio, anche se offerti attraverso atti processuali o scritti difensivi, costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’atto, in particolare allorché essi risultino effettuati mediante richiamo agli atti del procedimento amministrativo e nella misura in cui i documenti dell’istruttoria svolta in quella sede offrano elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione in concreto assunta.
- Quando la stazione appaltante conclude favorevolmente il sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, spetta al concorrente che contesta l'aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell'insostenibilità dell'offerta positivamente valutata ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, non potendo la parte ricorrente limitarsi ad imputare genericamente all'aggiudicataria di aver omesso giustificazioni non richieste né reputate necessarie dalla stazione appaltante.
- Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la mera violazione della clausola di stand still, senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Le difficoltà tecniche (malfunzionamento della piattaforma) riscontrate dalla stazione appaltante non possono esimere quest'ultima dal dovere di ostensione/messa a disposizione degli atti richiamati dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, potendo tale obbligo essere assolto anche tramite il semplice invio della documentazione di gara al domicilio digitale degli operatori economici, senza attendere la presentazione di un'apposita istanza in tal senso.