Principio di diritto

Il TAR Lecce respinge il ricorso proposto da un operatore economico escluso, per anomalia dell'offerta, da una procedura per l'affidamento in concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Brindisi. Il punto di maggiore interesse riguarda l'applicabilità del procedimento di verifica dell'anomalia ex art. 110 d.lgs. 36/2023 anche alle concessioni di servizi, questione sulla quale il Collegio recepisce integralmente i principi enunciati dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 2343/2026).

In particolare, viene chiarito che il codice del 2023, diversamente dal precedente, ha sciolto ogni dubbio sul punto, stante la previsione generale di applicabilità del codice ai contratti di concessione (cfr. art. 13) e l'assenza di norme che escludano specificamente l'art. 110 per tali fattispecie.

Resta tuttavia ferma la netta distinzione tra le due verifiche: l'equilibrio economico-finanziario della concessione deve risultare dal PEF, secondo la verifica ex ante prevista dall'art. 185, comma 5, mentre l'art. 110 disciplina l'eventuale verifica successiva, in gara, della congruità dei singoli elementi dell'offerta, qualora emergano indizi di anomalia. Le due verifiche hanno carattere autonomo e non sovrapponibile, e il PEF non può essere sostituito dalle giustificazioni tipiche del subprocedimento di anomalia. Nel merito, è interessante rilevare che il TAR ha confermato il giudizio di anomalia, valorizzando in particolare la sottostima dei costi di trasporto e la presenza di un utile d'impresa pressoché nullo (1,33% del prezzo offerto), elementi che la stazione appaltante ha ritenuto sintomatici dell'inaffidabilità complessiva dell'offerta, in base ad una valutazione discrezionale che il Collegio ha considerato insindacabile sulla base del noto orientamento giurisprudenziale in materia.

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Principio di diritto

Deve qualificarsi come concessione di servizi il rapporto con cui una Pubblica Amministrazione affida ad un privato la gestione di un servizio bar e ristorazione all’interno di un complesso immobiliare di proprietà demaniale, in quanto tali prestazioni sono rese in favore di un pubblico di utenti ed il rischio di gestione del servizio ricade sull'aggiudicatario.

Né può indurre ad una diversa soluzione l'obbligo del concessionario di versamento di un canone annuo o di svolgere i lavori di predisposizione e di adeguamento funzionale dei locali, poiché l'attività economica esercitata costituisce comunque un pubblico servizio. Al contrario, lo schema della concessione di beni presuppone che l’obiettivo di fondo perseguito dall’amministrazione concedente non travalichi il fine di concedere al privato l’utilizzo di un bene previo pagamento di corrispettivo, laddove la natura pubblica della proprietà del bene rende rilevanti le connotazioni qualitative delle attività da svolgere nei locali, corrispondenti alla vincolante destinazione d’uso del bene oggetto della concessione. Dunque, il criterio discriminante tra concessione di beni e di servizi deve individuarsi negli obiettivi di fondo perseguiti dall’Amministrazione concedente, i quali, se travalicano il mero utilizzo ordinario del bene (secondo la sua destinazione dichiarata negli atti di gara) qualificano necessariamente il rapporto in termine di servizi. Nell'ambito delle concessioni di servizi, non sussiste un obbligo generalizzato di predisposizione del piano economico-finanziario (PEF), ma la richiesta di tale documento è rimessa ad una valutazione discrezionale da parte degli enti concedenti da effettuarsi caso per caso, in funzione delle caratteristiche peculiari della gara. In ogni caso, la Stazione Appaltante è tenuta a svolgere una puntuale analisi sulla documentazione presentata dall’offerente, idonea a dimostrare l’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa attraverso la corretta allocazione dei rischi, lungo tutto l'arco temporale della gestione.

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Quando la stazione appaltante abbia concluso favorevolmente il sub-procedimento di anomalia dell'offerta della controinteressata, spetta al concorrente che contesta l'aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell'insostenibilità dell'offerta e offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, dai quali il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico discrezionale dell'amministrazione sia stata manifestamente irragionevole o travisata, non potendo la parte ricorrente limitarsi ad imputare genericamente all'aggiudicataria di aver omesso giustificazioni non richieste, né reputate necessarie dalla stazione appaltante.

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E' illegittimo negare l'accesso alle voci che compongono il costo della manodopera, invocando a tal fine l'organizzazione aziendale e la compresenza di appalti sul territorio laziale, atteso che tali dati non costituiscono segreto tecnico o commerciale meritevole di tutela.

E' parimenti illegittima la decisione di fornire i giustificativi trasmessi dall'aggiudicataria parzialmente oscurati anche con riferimento ai costi dei macchinari e delle attrezzature, dal momento che la riservatezza degli accordi con cui la controinteressata avrebbe spuntato prezzi favorevoli sui macchinari e sulle attrezzature può essere conservata, per quanto di interesse, oscurando la ragione sociale dei fornitori, ma consentendo la conoscenza dei prezzi, visto che essa è necessaria per impugnare il giudizio sulla (negata) anomalia dell'offerta, espresso dalla stazione appaltante.

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L'iscrizione negli elenchi regionali di cui all’art. 3 dell’Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui «Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo” va ricondotta non al novero dei requisiti di partecipazione, ma a quello dei requisiti di esecuzione, che non devono essere posseduti sin dalla presentazione dell'offerta, atteso che la medesima è richiamata esclusivamente nel Requisito Tecnico Operativo (RTO), documento destinato a regolare le modalità di svolgimento del servizio in fase esecutiva. Inoltre, la Stazione appaltante, rispondendo a uno specifico quesito formulato in corso di gara, aveva espressamente qualificato le prescrizioni contenute nel paragrafo 3 del RTO come requisiti particolari di esecuzione ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 36/2023. L'allocazione dei requisiti richiesti agli operatori economici nelle gare di appalto tra quelli di partecipazione piuttosto che di esecuzione risponde non a una scelta estemporanea delle varie Stazioni, ma a fondamentali esigenze di tutela della concorrenza in forza delle quali non può porsi, in linea di principio, già in fase di gara una barriera d'accesso basata su requisiti spiccatamente tipici per lo svolgimento della prestazione, così restringendo drasticamente la partecipazione alle sole imprese “iperspecializzate” e già addentrate nel settore.

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Principio di diritto

Il carattere immediatamente escludente delle clausole che impongono un onere di immediata impugnazione è stato rinvenuto nella loro attitudine a impedire, in modo oggettivo e macroscopico, a un normale operatore economico di formulare un'offerta corretta, ossia - in ultima analisi - di presentare la domanda di partecipazione. Tale attitudine non è riscontrabile in presenza di otto offerte, poiché, se le condizioni economico-contrattuali previste nel disciplinare e nel capitolato fossero tali da rendere impossibile la partecipazione alla procedura, non si spiegherebbe una così significativa manifestazione di interesse all'affidamento del servizio da parte di una pluralità di operatori economici.

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