In caso di subappalto facoltativo, l'erronea indicazione della quota percentuale da subappaltare non presenta gli ineludibili tratti dell’evidenza e della riconoscibilità ictu oculi, propri dell'errore materiale, non potendo tale errore essere percepito e rilevato immediatamente dal contesto dell'atto stesso. L'unico effetto ascrivibile all'insuscettibilità di emendare un errore materiale è l'impossibilità di ricorrere all'istituto del subappalto, che diventa inefficace, atteso che l'errore vizia la domanda di subappalto, ma non anche la domanda di partecipazione alla procedura di gara.
I professionisti inseriti nel Gruppo di lavoro costituiscono un requisito di idoneità professionale e un elemento essenziale dell’offerta, sicché la pretesa ridistribuzione dei ruoli tra i professionisti nell’ambito del Gruppo di lavoro si porrebbe in palese contrasto con i principi di immodificabilità dell’offerta e di autoresponsabilità dei partecipanti alla procedura di gara, integrando una modificazione postuma e sostanziale delle dichiarazioni rese nel DGUE circa il possesso dei requisiti di idoneità per la partecipazione alla gara e dell'offerta tecnica così come originariamente presentata dal RTP.
La sostituzione del progettista, cui sono riferite attività espressamente valutate e quotate dalla Commissione di gara, riverbererebbe effetti distorsivi, diretti e immediati sulla procedura di gara, considerata la conseguente modifica dell’offerta tecnica, dovendo poi attribuirsi punteggi premiali a un concorrente che riguardano il progettista sostituito o – viceversa – consentire eventualmente al “nuovo” progettista di dimostrare, a gara conclusa, le progettazioni analoghe valutabili dalla Commissione, con evidente violazione del principio di immodificabilità dell’offerta.