Qualora l’operatore economico applichi un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, la verifica prevista dagli artt. 11 e 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 non può limitarsi al raffronto formale dei livelli di inquadramento o delle mansioni del personale, ma deve accertare in modo concreto e motivato l’equivalenza complessiva delle tutele economiche e normative garantite ai lavoratori. La stazione appaltante è pertanto tenuta a esaminare gli istituti contrattuali rilevanti, tra cui la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, del periodo di prova e di preavviso, della malattia, della maternità, dei permessi, della previdenza e della sanità integrativa, esprimendo un giudizio tecnico sull’effettiva equiparabilità delle garanzie offerte dai due contratti collettivi. La verifica meramente formale, priva di un’adeguata istruttoria e di una motivazione sul livello di tutela assicurato da ciascun istituto, è illegittima per difetto di istruttoria, illogicità e contrasto con la finalità di protezione dei lavoratori perseguita dall’art. 11 del Codice dei contratti pubblici. L’accertamento di tali carenze non comporta, tuttavia, l’automatico annullamento dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto, dovendo il giudice disporre la riedizione del subprocedimento di verifica dell’anomalia, riservato alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Negli appalti aventi a oggetto servizi di natura intellettuale, quale il brokeraggio assicurativo, la verifica di congruità dell’offerta non deve necessariamente essere articolata attraverso la ricostruzione analitica del monte ore, del costo orario o giornaliero e della quota di impiego di ciascuna risorsa, quando l’organizzazione del servizio sia fisiologicamente discontinua, non esclusiva e fondata sulla rotazione del personale tra più commesse e sulle economie di scala dell’operatore. Il giudizio positivo di congruità riguarda l’offerta nel suo complesso e non richiede una motivazione analitica, sicché il concorrente che lo contesti deve indicare elementi puntuali idonei a dimostrare l’insostenibilità tecnico-economica complessiva dell’offerta, non essendo sufficiente denunciare la mancata esposizione dei singoli costi o delle modalità interne di allocazione delle risorse
Negli appalti di servizi e forniture, l’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 non introduce un principio generale di necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo e la quota di partecipazione o di esecuzione dalla stessa assunta. In assenza di un’espressa previsione della lex specialis che imponga il possesso pro quota o pro parte dei requisiti speciali, il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando la necessità che il singolo esecutore disponga degli specifici requisiti prescritti per la particolare prestazione affidatagli. La clausola del disciplinare che si limiti a riprodurre il contenuto dell’art. 68, comma 11, senza stabilire una misura minima di qualificazione in capo ai singoli raggruppati, non è sufficiente a introdurre una regola di necessaria corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione.
È inammissibile il ricorso di annullamento proposto dinanzi al giudice amministrativo di primo grado avverso atti adottati dall’Amministrazione in dichiarata esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, qualora i medesimi atti siano già stati contestualmente impugnati dalle stesse parti, mediante censure sostanzialmente identiche, nel pendente giudizio di ottemperanza instaurato dinanzi al Consiglio di Stato, con domanda di declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato. In tale ipotesi, la domanda di nullità proposta davanti al giudice dell’ottemperanza presenta carattere necessariamente pregiudiziale rispetto alla domanda di annullamento, poiché il suo eventuale accoglimento costituisce un fatto impeditivo o estintivo della pronuncia richiesta nella causa dipendente; spetta, pertanto, al giudice naturale dell’esecuzione stabilire se e in quale misura l’Amministrazione abbia correttamente adempiuto al vincolo conformativo derivante dal giudicato.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi premiali, la qualifica di impresa a prevalente carattere giovanile richiede che proprietà e controllo siano detenuti in prevalenza da soggetti infra-trentacinquenni, requisito non integrato dalla partecipazione paritaria al 50%. Parimenti, il punteggio per la parità di genere presuppone una certificazione validamente rilasciata sulla base dei parametri UNI/PdR 125:2022 e può essere disconosciuto, anche incidenter tantum, qualora risulti in concreto insussistente il possesso dei relativi requisiti sostanziali. Ne consegue l’annullamento dell’aggiudicazione quando la decurtazione dei punteggi indebitamente attribuiti determini il superamento della prova di resistenza.
In materia di contratti pubblici, la riammissione in autotutela di un concorrente illegittimamente escluso per mancata valutazione dell'offerta tecnica non impone la rinnovazione integrale della procedura di gara, ma soltanto la riedizione del segmento procedimentale viziato, mediante valutazione dell'offerta tecnica pretermessa da parte della medesima commissione, anche se siano già state conosciute le offerte tecniche ed economiche degli altri concorrenti, purché non sia stata ancora aperta l'offerta economica del concorrente riammesso. Tale modalità operativa non viola i principi di segretezza, imparzialità e par condicio, né integra un'ipotesi di illegittima commistione tra offerta tecnica ed economica, rispondendo al principio di conservazione degli atti di gara. È inoltre inammissibile il ricorso con cui il concorrente chieda direttamente l'aggiudicazione senza dedurre e dimostrare la prova di resistenza, quando le censure prospettate sono idonee, al più, a fondare un interesse meramente strumentale alla rinnovazione della procedura.