Principio di diritto

Ai sensi dell'art. 41 co. 14 d.lgs. 36/2023 per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera, indicandoli separatamente; i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Il ribasso da parte dell'operatore è calcolato sull'importo complessivo a base d'asta, comprensivo del costo della manodopera. L’operatore economico, oltre a indicare il ribasso sull’importo a base d’asta, è tenuto a indicare separatamente i costi della manodopera, potendo così comunicare alla stazione appaltante se intende applicare il ribasso offerto, da calcolare sull’intero importo a base d’asta (comprensivo del costo della manodopera), anche al costo della manodopera o soltanto alle diverse voci dell’importo complessivo a base d’asta. Ne deriva che l’operatore economico può decidere di offrire un costo della manodopera inferiore a quello quantificato dalla stazione appaltante, dovendo, in tal caso, giustificarne i razionali. In tale contesto, la clausola della lex specialis che qualifica i costi della manodopera come non ribassabili non può essere intesa come autorizzazione a calcolare il ribasso solo sulla parte dell’importo che non comprende il personale in quanto l’importo da assoggettare a ribasso include i costi della manodopera.

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Principio di diritto

Nel caso di un concorrente che dichiara in sede di gara di essere stato destinatario di una serie di penali di importo superiore all’1%, specificando comunque la prosecuzione dei rapporti contrattuali, rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante la possibilità di valutare le pregresse penali contrattuali come irrilevanti e non idonee, in quanto tali, ad incidere sul rapporto fiduciario con l’operatore economico. Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, l’apprezzamento della ricorrenza del grave illecito professionale è connotato da un importante contenuto fiduciario, da intendersi nel senso che assume particolare rilevanza la condotta dell’operatore rispetto allo specifico contratto da eseguire e alla posizione della singola stazione appaltante: l’Amministrazione, nell’esercizio dell’ampio potere tecnico-discrezionale attribuitole dal Codice dei contratti pubblici, può utilizzare ogni tipo di elemento idoneo a desumere l’affidabilità e l’integrità del concorrente, potendo evincere il compimento di gravi illeciti professionali da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata, dell’attività professionale dell’operatore economico di cui sia stata accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa (in questi termini T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 31 marzo 2026 n. 905), potendo ben accadere che due stazioni appaltanti, chiamate a valutare le medesime pregresse vicende professionali di uno stesso operatore economico, diano giudizi opposti, senza che si possa sol per questo dire l’uno o l’altro provvedimento viziato da eccesso di potere.

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Principio di diritto

Nell'ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l'espressione di un'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora questi non risultino inficiati da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta.

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Principio di diritto

In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'operatore economico non può modificare in aumento i costi della manodopera indicati in offerta, pena la violazione del disposto di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023. Ne è possibile affermare che si tratterebbe di meri errori di calcolo, atteso che tra le modifiche apportate figura l'inserimento di una nuova voce di costo.

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Principio di diritto

Le certificazioni di qualità devono essere rilasciate da organismi accreditati dall'ente nazionale di riferimento (Accredia) ovvero da organismi certificatori che, pur non registrati presso Accredia, operino in altri Stati membri sulla base delle attestazioni del corrispondente organismo nazionale di accreditamento, o siano membri dello IAF MLA (International Accreditation Forum – Multilateral Agreements). Il principio di equivalenza delle certificazioni non può essere invocato in via generica, gravando sulla parte che lo invoca (nel caso di specie la società controinteressata) l'onere di dimostrare che le certificazioni prodotte provengano da organismi operanti nel sistema di accreditamento europeo o internazionale. In difetto di tale prova, le certificazioni prive del marchio di accreditamento Accredia o IAF devono ritenersi inidonee, con conseguente esclusione del concorrente o decurtazione del relativo punteggio.

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Principio di diritto

Nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, le voci in perdita possono trovare compensazione all'interno dell'offerta e non al di fuori della stessa, poiché, diversamente, l'offerta non risulterebbe certa al momento della sua presentazione, con conseguente violazione del principio della par condicio creditorum, che deve necessariamente conformare tutte le procedure di gara.

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