In procedure di affidamento mediante accordo quadro “multi-operatore” con clausola che consente l’affidamento fino al 100% dell’importo a base di gara in caso di unico aggiudicatario, il requisito di qualificazione (attestazione SOA) deve essere parametrato all’intero valore del lotto e non alla quota di aggiudicazione “virtuale” (es. 60%/40%) spettante in base alla classifica. La mancanza del requisito di qualificazione in capo a una singola impresa del RTI, anche per scostamento minimo rispetto alla quota di lavori dichiarata, determina l’esclusione dell’intero raggruppamento, in conformità all’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 27 marzo 2019, n. 6. L’art. 97 del d.lgs. n. 36/2023 non trova applicazione ove non siano state rispettate le condizioni di comunicazione della carenza in sede di offerta e di estromissione/sostituzione del soggetto privo del requisito; non è ammessa la “compensazione” interna al RTI senza formale modifica della composizione. La discrepanza minima (nella specie: 400 euro) tra classificazione SOA e importo dichiarato non configura errore materiale sanabile né impone obbligo di soccorso istruttorio; l’esclusione è legittima per impegno a eseguire lavori superiori alla qualificazione posseduta.
Il principio di segretezza dell’offerta economica postula la netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, con la conseguenza che la stazione appaltante non può esaminare gli elementi economici prima del completamento della valutazione tecnica. Nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici solo se resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio, purché siano elementi isolati e del tutto marginali che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica. L’inserimento nell’offerta tecnica di un documento contenente l’indicazione esplicita della percentuale di ribasso offerta rispetto al canone annuale di investimento costituisce violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, sanzionata a pena di esclusione dalle norme del disciplinare di gara. In presenza della violazione di un preciso divieto previsto dal disciplinare di gara e sanzionato con l’espressa previsione di esclusione, non è consentito alla Commissione esaminatrice di verificare l’incidenza concreta di tale violazione sulla valutazione dell’offerta. Il provvedimento di esclusione per violazione del divieto di commistione non contrasta con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo applicazione di una espressa previsione di esclusione prevista dalla legge di gara, conforme ai principi generali della materia.
Il concorrente non è obbligato a quantificare specificamente il costo della manodopera relativo al personale aggiuntivo il cui impiego sia meramente eventuale. L'impegno ad attuare la clausola sociale ex art. 102 D.Lgs. 36/2023 può essere assunto in forma libera, senza formule sacramentali, essendo sufficiente un progetto di riassorbimento che garantisca stabilità occupazionale e tutele del CCNL. La valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi, espressione di ampia discrezionalità della commissione, sono sottratte al sindacato di legittimità salvo manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti.
È legittima l'esclusione del concorrente la cui offerta risulti incongrua con riferimento alla stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, ove tali oneri, anche a seguito dei chiarimenti resi, risultino palesemente inadeguati rispetto ai parametri convenzionali elaborati da ITACA e INAIL, con motivazione analitica delle singole voci.
Nel giudizio di verifica dell'anomalia relativo ad appalti ad alta intensità di manodopera soggetti a clausola sociale, l'esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo sull'attendibilità dell'offerta riguardi voci di costo di rilevanza tale da rendere inaffidabile e insostenibile l'offerta nel suo complesso.
Ai fini della verifica del requisito di idoneità professionale, l’iscrizione camerale non deve necessariamente riferirsi a un’attività perfettamente coincidente con l’oggetto dell’appalto, dovendo la stazione appaltante accertare, secondo un criterio complessivo e non atomistico, la coerenza tra le attività risultanti dal certificato camerale e le prestazioni oggetto dell’affidamento. I codici ATECO hanno infatti finalità essenzialmente statistiche e non certificano l’attività concretamente svolta dall’impresa; possono pertanto concorrere alla dimostrazione del requisito anche le attività secondarie, purché l’operatore economico risulti effettivamente operante nel settore economico cui appartiene l’appalto. Una diversa interpretazione, fondata sulla perfetta sovrapponibilità tra iscrizione camerale e oggetto della gara, determinerebbe un’ingiustificata restrizione della concorrenza. Qualora la lex specialis preveda che il requisito di capacità tecnica debba essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, ferma restando la necessità che ciascun esecutore possieda i requisiti relativi alla prestazione che si è impegnato a realizzare, occorre distinguere il requisito di partecipazione, che deve sussistere in capo al raggruppamento al momento della presentazione dell’offerta, dal requisito di esecuzione, la cui verifica può essere effettuata in un momento successivo e comunque prima della stipulazione del contratto. La produzione in giudizio della documentazione attestante il possesso di quest’ultimo non integra, pertanto, soccorso istruttorio processuale quando la relativa verifica sia stata già positivamente svolta dalla stazione appaltante nella fase esecutiva. L’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 impone all’operatore economico di indicare nell’offerta economica l’ammontare complessivo degli oneri aziendali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma non richiede l’esposizione analitica delle singole componenti di costo. La diversa questione della congruità dell’importo dichiarato attiene alla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante e non determina, di per sé, l’obbligo di attivare il subprocedimento di verifica dell’anomalia, che ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023 presuppone la presenza di specifici elementi sintomatici della possibile anomalia dell’offerta.