Ai sensi dell'art. 10 del Codice le cause di esclusione sono tassative e integrate di diritto nei bandi e nelle lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori rispetto a quelle degli artt. 94 e 95 sono nulle e si considerano non apposte. Nessuna disposizione del d.lgs. 36/2023 prevede il sopralluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell'offerta né autorizza la stazione appaltante a imporlo a pena di esclusione, con la conseguenza che la clausola della lex specialis che prevede l'esclusione per mancata effettuazione del sopralluogo deve considerarsi nulla. Una simile interpretazione appare coerente con l’impostazione del d.lgs. 36/2023, ove il principio di tassatività delle cause di esclusione ha una valenza e un ambito applicativo più stringenti rispetto all'art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016. Ciò si desume dalla collocazione del principio tra i principi generali del codice, dalla sua strumentalità rispetto al principio dell'accesso al mercato di cui all'art. 3, e dall'assenza, nel testo del nuovo codice, dell'inciso — presente nella disciplina previgente — che escludeva dalla nullità le prescrizioni previste "da altre disposizioni di legge vigenti". Ne consegue che le deroghe al principio di tassatività devono essere interpretate con maggior rigore nel vigente quadro normativo, e che le clausole della lex specialis che prevedano cause di esclusione non codificate negli artt. 94 e 95 sono nulle a prescindere da qualsiasi giustificazione sostanziale addotta dalla stazione appaltante. In un simile contesto, la clausola della lex specialis che prevede il sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione non costituisce una clausola immediatamente escludente, in quanto la lesione della posizione soggettiva del concorrente si produce soltanto con l'adozione del provvedimento di esclusione che ne fa applicazione. Ne consegue che il concorrente non è tenuto ad impugnarla immediatamente e autonomamente al momento della pubblicazione degli atti di gara, potendo legittimamente impugnarla, come primo atto lesivo conoscibile, unitamente al provvedimento di esclusione.
Omessa dichiarazione di decadenza da precedente aggiudicazione: grave illecito professionale per omissione informativa L'omessa dichiarazione, in sede di domanda di partecipazione, della decadenza da un'aggiudicazione di servizio analogo disposta nell'anno precedente per grave inadempienza professionale — definitivamente accertata in sede giurisdizionale — integra la fattispecie del grave illecito professionale di cui all'art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023, riconducibile all'art. 98, comma 3, lett. b), che qualifica come illecito la condotta di chi abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. Non spetta all'operatore economico alcun filtro valutativo sui fatti da dichiarare: sussiste un principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione, funzionale a consentire alla stazione appaltante di espletare con piena cognizione di causa le valutazioni di sua competenza. L'omissione lede in radice la possibilità di effettuare tale valutazione, viziando irrimediabilmente l'ammissione alla gara del concorrente.
Vincolo di aggiudicazione e collegamento societario Il mero collegamento societario formale o la condivisione di figure apicali - soci, procuratori, amministratori - tra concorrenti distinti non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un unico centro decisionale in assenza di prove inconfutabili di accordi collusivi e di influenza reciproca sulle rispettive offerte. La riconduzione a una medesima realtà imprenditoriale, ai fini dell'applicazione del vincolo di aggiudicazione o della verifica sull'unicità del centro decisionale, deve sempre essere valutata in applicazione dell'interpretazione letterale e sistematica della specifica clausola della lex specialis che impone il vincolo La clausola della lex specialis che disciplina il vincolo di aggiudicazione - fissando il numero massimo di lotti aggiudicabili a ciascun concorrente - ha natura immediatamente lesiva per l'operatore che ritenga tale limite irrazionale o pregiudizievole per la propria posizione di mercato. La censura volta a contestare tale clausola è irricevibile se non proposta con l'impugnazione immediata del bando o degli atti equivalenti di indizione della gara, non potendo essere fatta valere per la prima volta con l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione.
L'interdittiva antimafia preclude al soggetto la capacità di intrattenere rapporti con la p.a., agendo come un'incapacità giuridica prevista dalla legge a tutela di valori costituzionalmente garantiti.
Sentenza di patteggiamento e rating di legalità L'art. 445, comma 1 ter, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), vieta l'equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna negli ambiti extrapenali, ma non impone all'ordinamento una totale indifferenza rispetto ad essa. Il regolamento AGCM in materia di rating di legalità che annoveri la sentenza di patteggiamento tra le cause ostative al rilascio del rating non viola tale disposizione, in quanto non crea alcuna equiparazione tra i due provvedimenti: la sentenza di patteggiamento viene valorizzata in forza di un autonomo rilievo quale fatto processuale indicativo di un deficit di affidabilità dell'impresa, al pari di altri provvedimenti penali - richiesta di rinvio a giudizio, misure cautelari personali o reali - che parimenti non implicano un pieno accertamento del fatto di reato. La ratio che governa il rilascio del rating non si fonda sulla equiparazione tra tipologie di provvedimenti penali, bensì sull'autonoma rilevanza che tali provvedimenti assumono ai fini della valutazione di affidabilità dell'impresa. Rating di legalità e cause ostative alla partecipazione alle gare: diversità di ratio e inconferenza del raffronto Il raffronto tra la disciplina del rating di legalità e quella in materia di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. 36/2023 è inappropriato, attesa la diversità di ratio dei due istituti: il rating è volto a riconoscere una premialità alle imprese valutate come particolarmente integre e affidabili, mentre le cause di esclusione dalle gare mirano ad estromettere soggetti sicuramente inaffidabili. Ne consegue che non è irragionevole, né sproporzionato, prevedere per il rilascio del rating requisiti più stringenti rispetto a quelli richiesti per la mera ammissione alla procedura di gara, e che l'applicazione di una sola sanzione pecuniaria in sede penale non costituisce elemento idoneo ad escludere l'operatività della causa ostativa.
Punteggio numerico e sufficienza della motivazione
Nelle gare pubbliche il punteggio numerico attribuito dalla Commissione giudicatrice agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica costituisce di per sé motivazione sufficiente, a condizione che i criteri di valutazione siano definiti con chiarezza e adeguatamente dettagliati nella lex specialis. La sufficienza motivazionale del voto numerico è tanto più evidente quanto più la griglia di criteri e sub-criteri sia stringente e analitica, con coefficienti progressivi che corrispondono a giudizi sintetici predeterminati. In tale ipotesi il mancato corredo di una motivazione discorsiva non integra un vizio del provvedimento valutativo.
Interesse strumentale alla riedizione della gara: carenza in capo al concorrente legittimamente escluso Il concorrente legittimamente escluso dalla gara - in quanto la sua offerta tecnica non ha superato la soglia di sbarramento con valutazione corretta e non viziata da manifesta irragionevolezza - non vanta un interesse strumentale alla riedizione della procedura concorsuale. La posizione di soggetto estraneo alla gara, determinata dall'esclusione legittima, non consente di contestare vizi della lex specialis che, quand'anche fondati, non avrebbero inciso sul risultato finale, essendo l'esclusione causalmente imputabile al mancato superamento della soglia di punteggio e non alla formulazione delle regole di gara.
In un simile quadro giuridico, le violazioni del principio di trasparenza - quali la mancata pubblicazione dei curricula dei commissari e dei verbali di gara - nonché i ritardi nello svolgimento della procedura non possono fondare il ricorso avverso l'esclusione quando tali violazioni non abbiano influenzato il risultato finale della gara e la decisione espulsiva sia riconducibile esclusivamente al mancato superamento della soglia di sbarramento.
L’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023 non ha carattere generale e indiscriminato, ma concerne esclusivamente i fatti e i provvedimenti suscettibili di integrare una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del medesimo Codice. L’omissione della comunicazione o la sua non veridicità non costituisce, di per sé, autonoma causa di esclusione, potendo assumere rilievo ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), soltanto qualora l’operatore economico abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti concretamente suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante sull’esclusione, sulla selezione o sull’aggiudicazione. Ove sia priva di tale attitudine decettiva, l’informazione omessa o fuorviante non integra ex se un grave illecito professionale, ma può rilevare unicamente ai fini della valutazione della gravità di un diverso illecito riconducibile alle ulteriori fattispecie tipizzate dall’art. 98, comma 3.