Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, previa verifica di conformità del prodotto offerto ai requisiti minimi previsti dal capitolato speciale, sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla lex specialis, che vincola la commissione all'applicazione dei parametri ivi predeterminati; l'interpretazione dei criteri e delle specifiche tecniche deve fondarsi sul dato testuale del disciplinare e del capitolato.
Nel giudizio con ricorso principale e incidentale entrambi escludenti va data priorità all'esame del ricorso principale, la cui infondatezza determina l'improcedibilità del ricorso incidentale. Ai fini della qualificazione dell'impresa, la nomina del direttore tecnico anteriore all'indizione della gara, accompagnata dalle contestuali dimissioni del precedente direttore tecnico risultanti da atto scritto avente data certa, esclude la carenza del requisito tecnico-organizzativo.
Nel giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi, la sopravvenuta ostensione, nel corso del processo, di tutta la documentazione detenuta dall’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere. Il diritto di accesso, infatti, può avere ad oggetto esclusivamente documenti esistenti e nella disponibilità dell’Amministrazione, sicché, ove quest’ultima dichiari espressamente, assumendosi la responsabilità della relativa affermazione, di non detenere ulteriori documenti rispetto a quelli già esibiti, il giudice non può ordinarne l’ostensione. In assenza di elementi idonei a dimostrare che ulteriori documenti siano effettivamente detenuti dall’Amministrazione, anche il riscontro negativo circa la loro disponibilità è idoneo a soddisfare l’interesse ostensivo dell’istante, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi, la sopravvenuta ostensione, nel corso del processo, di tutta la documentazione detenuta dall’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere. Il diritto di accesso, infatti, può avere ad oggetto esclusivamente documenti esistenti e nella disponibilità dell’Amministrazione, sicché, ove quest’ultima dichiari espressamente, assumendosi la responsabilità della relativa affermazione, di non detenere ulteriori documenti rispetto a quelli già esibiti, il giudice non può ordinarne l’ostensione. In assenza di elementi idonei a dimostrare che ulteriori documenti siano effettivamente detenuti dall’Amministrazione, anche il riscontro negativo circa la loro disponibilità è idoneo a soddisfare l’interesse ostensivo dell’istante, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La difformità del prodotto offerto rispetto alle specifiche tecniche dimensionali indicate dalla lex specialis non comporta automaticamente l’esclusione dell’operatore economico, dovendo la stazione appaltante verificare l’eventuale equivalenza funzionale della soluzione proposta. Ove sia accertato che il prodotto offerto, pur presentando caratteristiche dimensionali diverse da quelle richieste, assolve alle medesime funzioni, il principio di equivalenza deve trovare applicazione anche rispetto alle caratteristiche tecniche direttamente e proporzionalmente connesse a quelle già riconosciute equivalenti, non potendo la mera non conformità formale ad una specifica tecnica tradursi, di per sé, nell’inidoneità dell’offerta. È pertanto illegittima l’esclusione fondata esclusivamente sul mancato rispetto delle caratteristiche dimensionali o quantitative previste dalla lex specialis, quando sia dimostrata l’equivalenza funzionale del prodotto offerto.
Qualora l’operatore economico applichi un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, la verifica prevista dagli artt. 11 e 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 non può limitarsi al raffronto formale dei livelli di inquadramento o delle mansioni del personale, ma deve accertare in modo concreto e motivato l’equivalenza complessiva delle tutele economiche e normative garantite ai lavoratori. La stazione appaltante è pertanto tenuta a esaminare gli istituti contrattuali rilevanti, tra cui la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, del periodo di prova e di preavviso, della malattia, della maternità, dei permessi, della previdenza e della sanità integrativa, esprimendo un giudizio tecnico sull’effettiva equiparabilità delle garanzie offerte dai due contratti collettivi. La verifica meramente formale, priva di un’adeguata istruttoria e di una motivazione sul livello di tutela assicurato da ciascun istituto, è illegittima per difetto di istruttoria, illogicità e contrasto con la finalità di protezione dei lavoratori perseguita dall’art. 11 del Codice dei contratti pubblici. L’accertamento di tali carenze non comporta, tuttavia, l’automatico annullamento dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto, dovendo il giudice disporre la riedizione del subprocedimento di verifica dell’anomalia, riservato alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione.