Nel giudizio di verifica dell'anomalia relativo ad appalti ad alta intensità di manodopera soggetti a clausola sociale, l'esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo sull'attendibilità dell'offerta riguardi voci di costo di rilevanza tale da rendere inaffidabile e insostenibile l'offerta nel suo complesso.
Ai fini della verifica del requisito di idoneità professionale, l’iscrizione camerale non deve necessariamente riferirsi a un’attività perfettamente coincidente con l’oggetto dell’appalto, dovendo la stazione appaltante accertare, secondo un criterio complessivo e non atomistico, la coerenza tra le attività risultanti dal certificato camerale e le prestazioni oggetto dell’affidamento. I codici ATECO hanno infatti finalità essenzialmente statistiche e non certificano l’attività concretamente svolta dall’impresa; possono pertanto concorrere alla dimostrazione del requisito anche le attività secondarie, purché l’operatore economico risulti effettivamente operante nel settore economico cui appartiene l’appalto. Una diversa interpretazione, fondata sulla perfetta sovrapponibilità tra iscrizione camerale e oggetto della gara, determinerebbe un’ingiustificata restrizione della concorrenza. Qualora la lex specialis preveda che il requisito di capacità tecnica debba essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, ferma restando la necessità che ciascun esecutore possieda i requisiti relativi alla prestazione che si è impegnato a realizzare, occorre distinguere il requisito di partecipazione, che deve sussistere in capo al raggruppamento al momento della presentazione dell’offerta, dal requisito di esecuzione, la cui verifica può essere effettuata in un momento successivo e comunque prima della stipulazione del contratto. La produzione in giudizio della documentazione attestante il possesso di quest’ultimo non integra, pertanto, soccorso istruttorio processuale quando la relativa verifica sia stata già positivamente svolta dalla stazione appaltante nella fase esecutiva. L’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 impone all’operatore economico di indicare nell’offerta economica l’ammontare complessivo degli oneri aziendali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma non richiede l’esposizione analitica delle singole componenti di costo. La diversa questione della congruità dell’importo dichiarato attiene alla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante e non determina, di per sé, l’obbligo di attivare il subprocedimento di verifica dell’anomalia, che ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023 presuppone la presenza di specifici elementi sintomatici della possibile anomalia dell’offerta.
Il grave illecito professionale integra una causa di esclusione non automatica ex art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023, che impone alla stazione appaltante di accertare in concreto l'incidenza dei fatti sull'integrità o affidabilità dell'operatore. Nel contraddittorio procedimentale l'Amministrazione non è tenuta a un'analitica confutazione delle osservazioni del privato, purché emerga che di esse abbia tenuto conto, e il parere della centrale unica di committenza sulla rilevanza escludente della risoluzione non costituisce indebita ingerenza nelle competenze del RUP, ma attività di coordinamento, quando resti a quest'ultimo ogni valutazione conclusiva.
In caso di subappalto non qualificatorio, la nullità prevista dall’art. 119, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 ha natura contrattuale e riguarda l’accordo tra appaltatore e subappaltatore, non costituendo causa di esclusione dalla gara del concorrente che abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni della categoria prevalente in misura eccedente il limite consentito. Quando l’operatore economico possiede autonomamente i requisiti di qualificazione necessari per eseguire le lavorazioni, la dichiarazione di subappalto facoltativo non attiene ai requisiti di partecipazione né costituisce elemento essenziale dell’offerta e può pertanto essere corretta mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. La presenza di DURC regolari senza soluzione di continuità nell’intero periodo rilevante è sufficiente ad attestare il possesso continuativo del requisito di regolarità contributiva. La stazione appaltante è tenuta ad attenersi alle risultanze del DURC e non può sostituire proprie valutazioni a quelle dell’ente previdenziale; conseguentemente, la presenza di DURC regolari esclude la sussistenza di una grave violazione contributiva, sia definitivamente sia non definitivamente accertata, e preclude l’esclusione dell’operatore economico dalla gara.
L'omesso inserimento nella lex specialis della clausola premiale per la certificazione della parità di genere ex art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023 non impone l'annullamento della gara quando l'aggiudicataria è comunque in possesso della certificazione, poiché in tal caso è assicurato il rispetto sostanziale della parità di genere e sono soddisfatti i principi di legalità, buon andamento, conservazione degli atti e del risultato; inoltre l'operatore che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, era privo della certificazione difetta di interesse e legittimazione a censurare l'omissione, essendo il punteggio premiale fisso e automatico inidoneo ad alterare la graduatoria a suo favore.
Il giudizio positivo di congruità dell’offerta non esonera la stazione appaltante dallo svolgere un’istruttoria effettiva e adeguata sulle voci di costo maggiormente incidenti sulla sostenibilità economica dell’offerta. Qualora le anomalie e incongruenze dedotte dal concorrente dimostrino che la verifica sia stata svolta in modo approssimativo e superficiale con riferimento a una voce di costo rilevante, specie in presenza di un margine di utile particolarmente ridotto, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione dell’attendibilità complessiva dell’offerta, ma deve disporre la rinnovazione del giudizio di congruità limitatamente ai profili non adeguatamente istruiti. Quando la lex specialis riferisce una certificazione al prodotto offerto e non all’operatore economico, non può essere richiesto al concorrente il possesso diretto della medesima certificazione, essendo sufficiente l’impegno a fornire prodotti certificati e dovendo il relativo rispetto essere verificato nella fase esecutiva attraverso il controllo dei lotti, delle etichette e della documentazione di tracciabilità. Non è consentita un’interpretazione estensiva delle clausole di gara che introduca requisiti non espressamente previsti, in assenza di un’obiettiva incertezza del loro significato letterale.