Un'impresa individuale viene esclusa da una procedura aperta per lavori di manutenzione stradale bandita da un Comune, in quanto la propria qualificazione SOA OG3 classifica III-bis, elevabile fino a € 1.800.000,00, non era idonea a coprire il valore globale stimato dell'appalto pari a € 1.823.100,00, comprensivo del quinto d'obbligo.
L'operatore sostiene che il valore stimato rilevi ai soli fini del computo della soglia comunitaria e che i requisiti SOA debbano essere parametrati al solo importo a base di gara; propone inoltre che, applicando il ribasso offerto, il quinto d'obbligo rientrerebbe entro la propria fascia di qualificazione. La questione centrale è se il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni quali il quinto d'obbligo, costituisca il parametro di riferimento per la verifica dei requisiti di qualificazione speciale ai fini della partecipazione. Il Consiglio di Stato respinge l'appello rilevando che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 36/2023, il valore stimato include ogni opzione espressamente prevista negli atti di gara, compreso il quinto d'obbligo, e che a tale valore deve farsi riferimento per la verifica delle qualificazioni SOA, in virtù del combinato disposto con l'art. 100 del medesimo decreto, conformemente all'orientamento consolidato della Sezione (Cons. Stato, V, 27 aprile 2026, n. 3278).
Nell’ambito di una procedura aperta per servizi di pulizia aeroportuale veniva richiesto, quale requisito tecnico-professionale, lo svolgimento di almeno un servizio analogo nel triennio antecedente.
L'aggiudicataria dimostrava il requisito attraverso attività eseguite quale consorziata esecutrice di un consorzio di cooperative, titolare formale del relativo contratto. La concorrente seconda classificata impugnava l'aggiudicazione, sostenendo che l'esperienza fosse imputabile al solo consorzio e non alla consorziata. La questione centrale è quindi se la consorziata esecutrice designata può spendere, nelle successive gare, i requisiti derivanti da servizi svolti sotto un contratto formalmente intestato al consorzio. Il Consiglio di Stato respinge l'appello per il fatto che la lex specialis valorizzava il dato fattuale dello “svolgimento” del servizio e non la titolarità contrattuale, con la conseguenza che l’introduzione in via interpretativa di un requisito formale viene a porsi in contrasto con le regole di gara.
Concorrono a tale conclusione il disposto dell'art. 67, comma 3, d.lgs. 36/2023, che riconosce rilevanza ai requisiti delle consorziate esecutrici, e i principi di massima partecipazione e di risultato di cui agli artt. 10 e 1 del medesimo codice. La pronuncia si inscrive nel solco già tracciato dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 6599, 6604 e 6754 del 2025 ove si afferma che il discrimen deve rinvenirsi nelle clausole della lex specialis che devono specificare se, ai fini dei contratti analoghi, occorre far riferimento allo svolgimento del servizio – e in tal caso la consorziata esecutrice può valorizzarne l'esperienza – oppure alla titolarità del contratto.
Il principio di equivalenza attribuisce la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, e risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà di iniziativa economica, e dall’altro, al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. L’equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte. Ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte.
Se i prodotti offerti ottemperano a standards europei o comunque alle esigenze funzionali della SA, le relative offerte non possono essere escluse benché non perfettamente aderenti alle specifiche tecniche della lex specialis. Sulla base di tali premesse, il principio della equivalenza può dirsi anche corollario del principio del risultato (art 1 codice appalti), che ha codificato, quale parametro di condotta, il conseguimento dell’interesse perseguito con la commessa pubblica; in tal modo indirizzandolo il controllo di legalità verso una legalità di tipo sostanziale e non meramente formale, e dunque, verso un controllo del giudice più pieno sul fatto e meno concentrato su mere irregolarità o non piene conformità con la lettera delle disposizioni.
In materia di accesso agli atti, i cd. "giustificativi" forniti dagli operatori economici alla Stazione Appaltante sono espressamente richiamati dal comma 3 dell’art. 36 d.lgs. 36/2023 e rientrano pacificamente nella categoria degli “atti, dati e informazioni presupposti all'aggiudicazione”, esplicitamente menzionata ai fini della disclosure imposta dall’art. 36, comma 1. Tale ultima disposizione fa infatti riferimento alle “decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a)”, e, quindi, anche agli oscuramenti richiesti per le “informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”. Ne discende che i giustificativi seguono lo stesso identico regime ostensivo delle offerte tecniche ed economiche, anche ai fini dell’impugnazione, con il rito super-accelerato previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. cit., delle decisioni della S.A. sulle istanze di oscuramento. Pertanto, il diritto di accesso dei controinteressati ai "giustificativi" resi dagli altri operatori economici non può essere impedito adducendo solo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale delle informazioni contenute nelle giustificazioni. La segretezza delle informazioni relative agli atti di gara di cui si richiede l'ostensione deve consistere infatti in un aspetto oggettivo, non essendo sufficiente per l'operatore economico invocare un generico rischio di divulgazione del know how dell'azienda, dovendo provare che l'informazione che si ritiene riservata procuri un reale vantaggio concorrenziale ad un proprio concorrente.
In particolare, l'operatore economico deve essere in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l'indicazione dell'oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza / conoscenza / esperienza / procedura, sviluppata ed usata nell'esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento.
Nell’ambito di una gara per l’affidamento del servizio di accoglienza e integrazione, le regole del Disciplinare imponevano ai concorrenti di redigere l’offerta secondo un contenuto informativo minimo. Rilevata l’inadeguatezza dell’offerta tecnica, il Consiglio di Stato ha censurato l’operato della commissione che, al contrario, aveva positivamente valutato l’offerta supplendo con una propria attività istruttoria alle lacune descrittive dell’offerta, evidenziando che tale lacuna non avrebbe potuto essere sanata con soccorso istruttorio sulla scorta del noto principio secondo il quale non è possibile modificare la struttura sostanziale dell'offerta.
La pronuncia è quindi di interesse per il fatto che conferma come la carenza di elementi descrittivi dell'offerta tecnica non può essere considerata una mera irregolarità formale, ma come vizio sostanziale insanabile.
Il TAR Campania accoglie il ricorso di una società di ingegneria esclusa da una procedura per l'affidamento di servizi tecnici annullando il provvedimento di esclusione per difetto di motivazione. La vicenda riguarda l'applicazione dell'art. 41, comma 15-bis, d.lgs. 36/2023, che ha codificato nel settore dei contratti pubblici la disciplina dell'equo compenso prevedendo, in particolare, che per i servizi di ingegneria e architettura, il 65% del corrispettivo costituisce prezzo fisso non ribassabile, mentre solo il restante 35% può essere oggetto di ribasso.
La ricorrente aveva offerto un ribasso dell'85% sulla quota ribassabile (relativa ai costi delle indagini propedeutiche), giustificandolo con l'esecuzione diretta di gran parte delle prove da parte dei propri soci, dotati di attrezzature proprie, con conseguente azzeramento dei costi di manodopera e di utilizzo della strumentazione per tali specifiche indagini. La stazione appaltante ha invece escluso l'offerta ritenendo che tale azzeramento fosse di fatto sostenuto erodendo la quota di equo compenso, non ribassabile per legge. L'aspetto di interesse applicativo riguarda il principio confermato dal TAR secondo il quale l'azzeramento integrale della parte ribassabile fa presumere ex se l'elusione del vincolo sull'equo compenso mentre, in ogni altra ipotesi di ribasso (anche elevato), l'amministrazione resta obbligata a svolgere una verifica concreta e puntuale, componente per componente. L'esclusione è stata quindi annullata per difetto di motivazione, con conseguente obbligo per l'amministrazione di rideterminarsi sulla congruità dell'offerta.