La Stazione Appaltante può prevedere nella lex specialis che il requisito esperienziale, ossia l'aver maturato una determinata "esperienza professionale", costituisca un criterio premiale di valutazione dell'offerta e non soltanto un requisito di qualificazione ai fini della partecipazione alla gara. In tal caso, il Consorzio aggiudicatario non può rivendicare di aver maturato alcuna “esperienza professionale” avente funzione premiale rispetto ai lavori eseguiti “in proprio” da altre imprese, ancorché queste siano consorziate, non essendo applicabile il meccanismo del "cumulo alla rinfusa" di cui all'art. 67 d.lgs. 36/2023. Tale meccanismo, che permette ad un consorzio partecipante ad una gara di spendere i requisiti di capacità tecnica e finanziaria cumulativamente in capo a sé stesso ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, costituisce infatti un istituto peculiare che opera solo in sede di qualificazione per partecipare ad una gara.
Nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, le voci in perdita possono trovare compensazione all'interno dell'offerta e non al di fuori della stessa, poiché, diversamente, l'offerta non risulterebbe certa al momento della sua presentazione, con conseguente violazione del principio della par condicio creditorum, che deve necessariamente conformare tutte le procedure di gara.
La fattispecie del grave illecito professionale è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata per via normativa soltanto dall’idoneità dei fatti e degli elementi valutati a minare l’integrità del concorrente e la sua affidabilità professionale. Qualora la stazione appaltante non ritenga che una pregressa vicenda professionale abbia inficiato la moralità professionale, essa non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o con l'ammissione alla gara dell'impresa. Al contrario, è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere l'affidabilità del concorrente, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale.
Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 costituisce un atto endoprocedimentale e interlocutorio, la cui funzione è quella di consentire una fase di contraddittorio prima dell'eventuale adozione di un atto negativo. L'emanazione del preavviso di diniego non interrompe il silenzio dell'Amministrazione, poiché quest'ultimo cessa solo con l'adozione del provvedimento finale che definisce il procedimento avviato su istanza di parte.
La disponibilità del centro cottura richiesta dalla lex specialis ai soli fini dell'attribuzione di un punteggio premiale non costituisce un requisito di partecipazione da soddisfare al momento della presentazione dell'offerta, ma rileva quale elemento organizzativo, coerentemente con i principi di proporzionalità e di massima partecipazione che informano le gare pubbliche, ferma restando la verifica nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.
In sede di verifica di anomalia, la stazione appaltante è tenuta a valutare analiticamente la sostenibilità dei costi connessi alle migliorie e alle dotazioni tecniche offerte ivi inclusi ammortamenti e costi indiretti; l'omissione di tale verifica integra un difetto di istruttoria che inficia la legittimità dell'aggiudicazione.