Principio di diritto

La verifica di congruità dei costi della manodopera prevista dall’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 costituisce un adempimento obbligatorio della stazione appaltante prima dell’aggiudicazione, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti per la verifica di anomalia dell’offerta. A tal fine non è sufficiente constatare che il costo della manodopera dichiarato dall’aggiudicatario sia superiore a quello stimato dalla stazione appaltante o sia in linea con quello indicato dagli altri concorrenti, dovendo la congruità essere verificata con specifico riferimento al modello organizzativo dell’offerente, al numero e alle qualifiche dei lavoratori impiegati, alle ore di lavoro previste, al CCNL applicato e ai relativi minimi retributivi. La mera presenza, nell’organo amministrativo di una società stabilita in uno Stato membro, di amministratori aventi cittadinanza russa non determina di per sé l’applicazione del divieto di aggiudicazione previsto dall’art. 5 duodecies del Regolamento UE n. 833/2014. La stazione appaltante deve invece verificare, sulla base di tutte le circostanze giuridiche e fattuali rilevanti, l’eventuale sussistenza di un controllo di fatto dell’impresa da parte del soggetto russo e, ove questo sussista, il rischio plausibile che i fondi derivanti dall’appalto possano essere dirottati verso l’economia russa. Quando la lex specialis commina l’esclusione per la mancata produzione di determinati documenti costitutivi dell’offerta tecnica, la presenza di tali documenti impedisce l’esclusione del concorrente anche qualora essi risultino incompleti rispetto ad alcuni elementi oggetto dei criteri di valutazione. Le eventuali carenze del contenuto rilevano, in tal caso, sul diverso piano dell’attribuzione del punteggio, rimessa alla valutazione discrezionale della commissione, e non su quello dell’ammissibilità dell’offerta.

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Principio di diritto

Qualora la lex specialis prescriva, a pena di inammissibilità dell’offerta, la produzione di uno specifico documento destinato a individuare il contenuto dell’offerta tecnica, la sua omissione integra la mancanza di un elemento essenziale della volontà negoziale del concorrente e determina necessariamente l’esclusione dalla gara, senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio. In tale ipotesi non è configurabile un mero errore materiale, né grava sulla stazione appaltante l’obbligo di ricostruire aliunde il contenuto dell’offerta ricercando i dati mancanti nella restante documentazione prodotta dal concorrente, poiché una simile operazione si risolverebbe in un’attività ricostruttiva arbitraria e incompatibile con i principi di autoresponsabilità dell’operatore economico, parità di trattamento e rispetto dell’autovincolo derivante dalla legge di gara.

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Principio di diritto

In ragione delle preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali, deve reputarsi preferibile, a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di "par condicio", l'interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (in termini, Consiglio di Stato Sez. V, 20.10.2025, n. 8114). I chiarimenti non sono idonei a modificare la legge di gara, essendo pacifica la loro inidoneità a innovare la regola cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura alle quali l’amministrazione si è comunque autovincolata a garanzia anche della parità d trattamento degli operatori (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 5.6.2025, n. 4903).

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Principio di diritto

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, previa verifica di conformità del prodotto offerto ai requisiti minimi previsti dal capitolato speciale, sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla lex specialis, che vincola la commissione all'applicazione dei parametri ivi predeterminati; l'interpretazione dei criteri e delle specifiche tecniche deve fondarsi sul dato testuale del disciplinare e del capitolato.

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Principio di diritto

Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia ex art. 110 D.Lgs. 36/2023 il contraddittorio è articolato in una sola richiesta istruttoria con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni, il quale ha funzione acceleratoria coerente con il principio del risultato; consentire la produzione dei giustificativi oltre tale termine ne vanificherebbe la funzione, e la conclusione della verifica deve risultare da un atto formale con data certa, in mancanza del quale essa coincide con l'aggiudicazione. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione Nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia, che appartiene alla competenza del RUP, questi può avvalersi del supporto della commissione giudicatrice o di una commissione o di un tecnico ad hoc, con la precisazione che l'affidamento di detto incarico non spoglia il RUP della sua competenza, dovendo egli fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato

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Principio di diritto

Nel giudizio con ricorso principale e incidentale entrambi escludenti va data priorità all'esame del ricorso principale, la cui infondatezza determina l'improcedibilità del ricorso incidentale. Ai fini della qualificazione dell'impresa, la nomina del direttore tecnico anteriore all'indizione della gara, accompagnata dalle contestuali dimissioni del precedente direttore tecnico risultanti da atto scritto avente data certa, esclude la carenza del requisito tecnico-organizzativo.

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