Principio di diritto

Il giudizio sull'anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità o erroneità fattuale e non estensibile a un'autonoma verifica delle singole voci di costo; tale discrezionalità è ancor più accentuata nelle concessioni di servizi, ove la verifica – condizionata da una rilevante componente previsionale anche sui ricavi – è diretta ad accertare la rimuneratività complessiva dell'operazione e l'equilibrio globale del rapporto, e non a individuare singole inesattezze nella formulazione dell'offerta.

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Principio di diritto

Le spiegazioni fornite dall’aggiudicatario soltanto nel corso del giudizio, in ordine alle modalità di organizzazione del servizio e all’imputazione delle relative voci di costo, non possono supplire all’omessa istruttoria della stazione appaltante, qualora tali elementi non siano stati sottoposti al RUP e non abbiano formato oggetto del relativo apprezzamento tecnico. Il giudice amministrativo non può fondare il rigetto delle censure su elementi sopravvenuti al procedimento, né può sostituirsi alla stazione appaltante verificando direttamente la coerenza tra offerta tecnica, modello organizzativo e struttura dei costi indicata nel PEF. L’omesso approfondimento, nel procedimento di verifica, delle figure professionali da impiegare, del relativo regime contrattuale e della collocazione dei corrispondenti costi nel piano economico-finanziario non consente di ritenere immediatamente integrata la causa di esclusione prevista dall’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 per violazione dei minimi salariali. La clausola sociale non comporta l’assunzione automatica, generalizzata e indiscriminata di tutto il personale impiegato dal gestore uscente, né impone al subentrante di riprodurre il precedente modello organizzativo. L’obbligo di riassorbimento deve essere applicato in modo elastico, contemperando la tutela occupazionale con la libertà di iniziativa economica e con il potere dell’impresa di organizzare autonomamente il servizio

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Principio di diritto

Ai fini della legittimità dell'esclusione ex art. 95, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 occorre che la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia grave e debitamente accertata con qualunque mezzo adeguato, e che le misure di self cleaning eventualmente adottate dall'operatore siano ritenute insufficienti o intempestive all'esito di congrua istruttoria e di effettivo contraddittorio. La notifica del ricorso al secondo graduato non è necessaria quando, al momento della notifica, l'Amministrazione abbia soltanto avviato le verifiche sui requisiti senza alcuna aggiudicazione, non essendo sorta in capo ad esso una posizione giuridica qualificata e differenziata.

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Principio di diritto

L'offerta tecnica che, a fronte delle prescrizioni della lex specialis richiedenti chiarezza, esaustività e coerenza del progetto organizzativo (piano di trasporto esteso a tutte le località di svolgimento del servizio), ometta di ricomprendere alcune strutture destinatarie del servizio è incompleta e, come tale, inammissibile. Il rigetto della censura relativa a tale statuizione determina la sopravvenuta carenza di interesse all'esame delle ulteriori doglianze dell'appellante.

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In materia di appalti pubblici, i servizi analoghi non devono essere identici a quelli oggetto della gara, ma devono presentare caratteristiche sufficientemente omogenee e consentire di ritenere maturata una concreta capacità professionale nell’esecuzione delle prestazioni affidate. Non può pertanto qualificarsi come analoga, rispetto al servizio complessivo di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva dei tributi comunali, la sola esperienza nella riscossione coattiva di sanzioni amministrative, trattandosi di attività distinta dalle precedenti fasi di liquidazione e accertamento. In tale ipotesi non è attivabile il soccorso istruttorio, quando la documentazione prodotta sia completa ma dimostri l’insussistenza sostanziale del requisito. La suddivisione dell’appalto in lotti è solo tendenzialmente obbligatoria: la stazione appaltante può prevedere un unico lotto, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, quando motivi adeguatamente la scelta con esigenze di unitarietà, efficienza gestionale, integrazione delle attività ed economie di scala, sindacabili dal giudice nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione.

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Negli appalti di servizi, il raggruppamento temporaneo di imprese soddisfa i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale secondo le modalità stabilite dalla lex specialis, potendo la stazione appaltante prevederne il possesso cumulativo da parte del raggruppamento nel suo complesso, ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023. Il principio di corrispondenza tra quota di partecipazione e requisiti di qualificazione, previsto dall'art. 30 dell'Allegato II.12, trova applicazione agli appalti di lavori e non si estende automaticamente ai servizi. Ne consegue che è legittima l'ammissione di un RTI che ripartisca le prestazioni anche mediante indicazione percentuale, purché il raggruppamento, nel suo complesso, possieda i requisiti richiesti dalla disciplina di gara. L'obbligo di specificazione delle parti di servizio eseguite dagli operatori riuniti in RTI, previsto dall'art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023, può ritenersi assolto sia mediante indicazione descrittiva delle singole parti, sia mediante indicazione in termini meramente percentuali delle quote di esecuzione. Inoltre, la mancata attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo per manifesta illogicità o errore di fatto, mentre la valutazione dell'offerta tecnica non può essere censurata sulla base della sola maggiore estensione descrittiva dell'elaborato, non essendo la prolissità indice di superiore qualità tecnica.

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