In ragione delle preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali, deve reputarsi preferibile, a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di "par condicio", l'interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (in termini, Consiglio di Stato Sez. V, 20.10.2025, n. 8114). I chiarimenti non sono idonei a modificare la legge di gara, essendo pacifica la loro inidoneità a innovare la regola cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura alle quali l’amministrazione si è comunque autovincolata a garanzia anche della parità d trattamento degli operatori (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 5.6.2025, n. 4903).
Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, previa verifica di conformità del prodotto offerto ai requisiti minimi previsti dal capitolato speciale, sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla lex specialis, che vincola la commissione all'applicazione dei parametri ivi predeterminati; l'interpretazione dei criteri e delle specifiche tecniche deve fondarsi sul dato testuale del disciplinare e del capitolato.
Nel giudizio con ricorso principale e incidentale entrambi escludenti va data priorità all'esame del ricorso principale, la cui infondatezza determina l'improcedibilità del ricorso incidentale. Ai fini della qualificazione dell'impresa, la nomina del direttore tecnico anteriore all'indizione della gara, accompagnata dalle contestuali dimissioni del precedente direttore tecnico risultanti da atto scritto avente data certa, esclude la carenza del requisito tecnico-organizzativo.
La difformità del prodotto offerto rispetto alle specifiche tecniche dimensionali indicate dalla lex specialis non comporta automaticamente l’esclusione dell’operatore economico, dovendo la stazione appaltante verificare l’eventuale equivalenza funzionale della soluzione proposta. Ove sia accertato che il prodotto offerto, pur presentando caratteristiche dimensionali diverse da quelle richieste, assolve alle medesime funzioni, il principio di equivalenza deve trovare applicazione anche rispetto alle caratteristiche tecniche direttamente e proporzionalmente connesse a quelle già riconosciute equivalenti, non potendo la mera non conformità formale ad una specifica tecnica tradursi, di per sé, nell’inidoneità dell’offerta. È pertanto illegittima l’esclusione fondata esclusivamente sul mancato rispetto delle caratteristiche dimensionali o quantitative previste dalla lex specialis, quando sia dimostrata l’equivalenza funzionale del prodotto offerto.
Ai fini della legittimità dell'esclusione ex art. 95, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 occorre che la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia grave e debitamente accertata con qualunque mezzo adeguato, e che le misure di self cleaning eventualmente adottate dall'operatore siano ritenute insufficienti o intempestive all'esito di congrua istruttoria e di effettivo contraddittorio. La notifica del ricorso al secondo graduato non è necessaria quando, al momento della notifica, l'Amministrazione abbia soltanto avviato le verifiche sui requisiti senza alcuna aggiudicazione, non essendo sorta in capo ad esso una posizione giuridica qualificata e differenziata.
Negli appalti di servizi, il raggruppamento temporaneo di imprese soddisfa i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale secondo le modalità stabilite dalla lex specialis, potendo la stazione appaltante prevederne il possesso cumulativo da parte del raggruppamento nel suo complesso, ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023. Il principio di corrispondenza tra quota di partecipazione e requisiti di qualificazione, previsto dall'art. 30 dell'Allegato II.12, trova applicazione agli appalti di lavori e non si estende automaticamente ai servizi. Ne consegue che è legittima l'ammissione di un RTI che ripartisca le prestazioni anche mediante indicazione percentuale, purché il raggruppamento, nel suo complesso, possieda i requisiti richiesti dalla disciplina di gara. L'obbligo di specificazione delle parti di servizio eseguite dagli operatori riuniti in RTI, previsto dall'art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023, può ritenersi assolto sia mediante indicazione descrittiva delle singole parti, sia mediante indicazione in termini meramente percentuali delle quote di esecuzione. Inoltre, la mancata attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo per manifesta illogicità o errore di fatto, mentre la valutazione dell'offerta tecnica non può essere censurata sulla base della sola maggiore estensione descrittiva dell'elaborato, non essendo la prolissità indice di superiore qualità tecnica.
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