Principio di diritto

L’obbligo di indicazione dei costi della manodopera previsto dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 ha ad oggetto tutti i costi del personale effettivamente necessari all’esecuzione delle prestazioni comprese nell’appalto e, nel caso di un contratto misto, non può essere limitato alla sola prestazione principale o a una parte delle attività oggetto dell’affidamento. Tale obbligo, avente natura imperativa e funzionale alla tutela delle condizioni di lavoro e alla verifica della sostenibilità dell’offerta, opera anche in presenza di una lex specialis lacunosa o di una stima della stazione appaltante riferita soltanto ad alcune delle prestazioni, mediante eterointegrazione della disciplina di gara. L’omessa considerazione dei costi del personale necessario all’esecuzione di una parte delle prestazioni determina una sottostima dei costi della manodopera e costituisce un elemento significativo ai fini della verifica della complessiva sostenibilità dell’offerta, che deve essere effettuata prima dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023. È, inoltre, illegittima la clausola della lex specialis che subordini l’attivazione della verifica di anomalia esclusivamente al ribasso del costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, poiché tale costo rappresenta soltanto uno degli elementi rilevanti nel giudizio sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta e non può essere assunto quale criterio esclusivo di verifica. La valutazione dell’idoneità delle misure di self-cleaning adottate dall’operatore economico presuppone che la stazione appaltante disponga di una conoscenza completa e adeguata dei fatti potenzialmente incidenti sulla sua integrità e affidabilità professionale. È pertanto illegittimo, per difetto di istruttoria, il giudizio positivo sull’efficacia delle misure di self-cleaning fondato esclusivamente sulla comunicazione dell’operatore economico, qualora questa rappresenti solo parzialmente le vicende oggetto di un procedimento penale e ometta elementi essenziali, quali l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di soggetti apicali e il contenuto delle contestazioni formulate dall’autorità giudiziaria. Le misure organizzative adottate dall’impresa possono essere apprezzate ai fini del ripristino dell’affidabilità soltanto dopo che la stazione appaltante abbia acquisito gli elementi necessari per valutare concretamente la gravità dei fatti cui esse intendono porre rimedio

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Principio di diritto

Il principio di equivalenza consente l’ammissione di prodotti non identici a quelli descritti dalla lex specialis soltanto quando essi risultino sostanzialmente e funzionalmente idonei a soddisfare le esigenze perseguite dalla stazione appaltante, ma non può essere invocato per superare la mancanza di requisiti tecnici minimi aventi carattere essenziale e strutturale, la cui assenza configura un aliud pro alio. La qualificazione di un requisito minimo come strutturale o funzionale deve essere effettuata avendo riguardo alla disciplina di gara e, in particolare, all’eventuale esplicitazione delle finalità e dei bisogni che la prescrizione tecnica è destinata a soddisfare. Ove tali finalità non siano indicate e la caratteristica sia prescritta espressamente come requisito minimo necessario, l’offerta che ne sia priva deve essere esclusa e non può essere resa conforme mediante l’applicazione del principio di equivalenza.

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Principio di diritto

Qualora la lex specialis prescriva, a pena di inammissibilità dell’offerta, la produzione di uno specifico documento destinato a individuare il contenuto dell’offerta tecnica, la sua omissione integra la mancanza di un elemento essenziale della volontà negoziale del concorrente e determina necessariamente l’esclusione dalla gara, senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio. In tale ipotesi non è configurabile un mero errore materiale, né grava sulla stazione appaltante l’obbligo di ricostruire aliunde il contenuto dell’offerta ricercando i dati mancanti nella restante documentazione prodotta dal concorrente, poiché una simile operazione si risolverebbe in un’attività ricostruttiva arbitraria e incompatibile con i principi di autoresponsabilità dell’operatore economico, parità di trattamento e rispetto dell’autovincolo derivante dalla legge di gara.

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Principio di diritto

In ragione delle preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali, deve reputarsi preferibile, a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di "par condicio", l'interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (in termini, Consiglio di Stato Sez. V, 20.10.2025, n. 8114). I chiarimenti non sono idonei a modificare la legge di gara, essendo pacifica la loro inidoneità a innovare la regola cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura alle quali l’amministrazione si è comunque autovincolata a garanzia anche della parità d trattamento degli operatori (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 5.6.2025, n. 4903).

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Principio di diritto

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, previa verifica di conformità del prodotto offerto ai requisiti minimi previsti dal capitolato speciale, sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla lex specialis, che vincola la commissione all'applicazione dei parametri ivi predeterminati; l'interpretazione dei criteri e delle specifiche tecniche deve fondarsi sul dato testuale del disciplinare e del capitolato.

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Principio di diritto

Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia ex art. 110 D.Lgs. 36/2023 il contraddittorio è articolato in una sola richiesta istruttoria con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni, il quale ha funzione acceleratoria coerente con il principio del risultato; consentire la produzione dei giustificativi oltre tale termine ne vanificherebbe la funzione, e la conclusione della verifica deve risultare da un atto formale con data certa, in mancanza del quale essa coincide con l'aggiudicazione. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione Nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia, che appartiene alla competenza del RUP, questi può avvalersi del supporto della commissione giudicatrice o di una commissione o di un tecnico ad hoc, con la precisazione che l'affidamento di detto incarico non spoglia il RUP della sua competenza, dovendo egli fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato

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