La revoca in autotutela di una procedura di gara è legittima quando la stazione appaltante, riesaminando i requisiti tecnico-professionali fissati nella lex specialis, li ritenga sovradimensionati e idonei a restringere eccessivamente la platea dei concorrenti. In tale contesto, l'intento di ampliare la partecipazione dei concorrenti posto a fondamento del provvedimento di revoca risulta ragionevole ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, volto a favorire l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese. Il potere di revoca, a differenza del potere di annullamento d’ufficio, non è contenuto entro predeterminati limiti temporali fissati a monte dal legislatore, per cui non è dirimente che la revoca sia intervenuta dopo cinque mesi dall’indizione della gara. Peraltro, essendo la revoca intervenuta nella fase di valutazione delle offerte ancor prima della attribuzione dei relativi punteggi dell'individuazione del miglior offerente ai fini della successiva aggiudicazione non risulta neppure maturato alcun particolare affidamento sull'aggiudicazione.
In un appalto di servizi che preveda, quale criterio premiale, l'offerta di migliorie consistenti nell'esecuzione di lavori, la qualificazione necessaria a eseguire detti lavori costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione; la sua mancanza al momento dell'offerta non impone l'esclusione del concorrente né l'azzeramento del punteggio, bensì rileva al momento della stipula o dell'avvio dell'esecuzione, e non giustifica l'annullamento dell'intera procedura.