Principio di diritto

In ragione delle preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali, deve reputarsi preferibile, a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di "par condicio", l'interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (in termini, Consiglio di Stato Sez. V, 20.10.2025, n. 8114). I chiarimenti non sono idonei a modificare la legge di gara, essendo pacifica la loro inidoneità a innovare la regola cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura alle quali l’amministrazione si è comunque autovincolata a garanzia anche della parità d trattamento degli operatori (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 5.6.2025, n. 4903).

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Principio di diritto

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, previa verifica di conformità del prodotto offerto ai requisiti minimi previsti dal capitolato speciale, sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla lex specialis, che vincola la commissione all'applicazione dei parametri ivi predeterminati; l'interpretazione dei criteri e delle specifiche tecniche deve fondarsi sul dato testuale del disciplinare e del capitolato.

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Principio di diritto

Nel giudizio con ricorso principale e incidentale entrambi escludenti va data priorità all'esame del ricorso principale, la cui infondatezza determina l'improcedibilità del ricorso incidentale. Ai fini della qualificazione dell'impresa, la nomina del direttore tecnico anteriore all'indizione della gara, accompagnata dalle contestuali dimissioni del precedente direttore tecnico risultanti da atto scritto avente data certa, esclude la carenza del requisito tecnico-organizzativo.

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Principio di diritto

La difformità del prodotto offerto rispetto alle specifiche tecniche dimensionali indicate dalla lex specialis non comporta automaticamente l’esclusione dell’operatore economico, dovendo la stazione appaltante verificare l’eventuale equivalenza funzionale della soluzione proposta. Ove sia accertato che il prodotto offerto, pur presentando caratteristiche dimensionali diverse da quelle richieste, assolve alle medesime funzioni, il principio di equivalenza deve trovare applicazione anche rispetto alle caratteristiche tecniche direttamente e proporzionalmente connesse a quelle già riconosciute equivalenti, non potendo la mera non conformità formale ad una specifica tecnica tradursi, di per sé, nell’inidoneità dell’offerta. È pertanto illegittima l’esclusione fondata esclusivamente sul mancato rispetto delle caratteristiche dimensionali o quantitative previste dalla lex specialis, quando sia dimostrata l’equivalenza funzionale del prodotto offerto.

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Principio di diritto

Ai fini della legittima composizione della commissione giudicatrice, l’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 richiede che i commissari siano esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, senza tuttavia imporre una corrispondenza formale tra il titolo di studio o professionale posseduto e la specifica tipologia dell’opera oggetto dell’appalto, né la necessaria presenza di determinate figure professionali. La competenza richiesta deve essere valutata con riferimento ad aree tematiche omogenee e può risultare anche dall’esperienza maturata nelle attività e negli incarichi precedentemente svolti. Pertanto, la censura relativa all’incompetenza dei commissari non può fondarsi sulla sola diversità del titolo professionale, ma deve essere accompagnata dall’allegazione di concreti errori, travisamenti o incongruenze nell’attività valutativa riconducibili alla dedotta carenza di competenza.

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Principio di diritto

Quando la sentenza annulla gli atti valutativi della commissione con riferimento a un sub-criterio qualitativo, facendo espressamente salva la «rideterminazione con puntuale relativa esplicitazione» del punteggio e demandando all’Amministrazione il compimento delle valutazioni riservate alla commissione giudicatrice, l’effetto conformativo del giudicato non impone la mera integrazione motivazionale del punteggio originariamente assegnato. La stazione appaltante è, invece, tenuta a esercitare nuovamente il potere valutativo entro il perimetro oggettivo delineato dalla pronuncia e può, pertanto, attribuire un punteggio diverso, dal quale consegua la conferma o l’annullamento dell’aggiudicazione. Non ricorre, quindi, la nullità per violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, qualora la commissione proceda a una nuova valutazione dell’offerta nei limiti fissati dalla sentenza

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