L'eventuale difformità della campionatura prodotta da un partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta dà luogo ad un'ipotesi di difformità e inadeguatezza del prodotto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Stazione Appaltante. In tale circostanza, la Stazione Appaltante non può utilizzare lo strumento del soccorso istruttorio per consentire all'operatore di sanare la propria posizione tramite la sostituzione dei campioni non conformi, in quanto ciò comporterebbe un'illegittima modifica di elementi tecnici dell’offerta, ma è tenuta a disporre l'esclusione.
La disponibilità del centro cottura richiesta dalla lex specialis ai soli fini dell'attribuzione di un punteggio premiale non costituisce un requisito di partecipazione da soddisfare al momento della presentazione dell'offerta, ma rileva quale elemento organizzativo, coerentemente con i principi di proporzionalità e di massima partecipazione che informano le gare pubbliche, ferma restando la verifica nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.
In sede di verifica di anomalia, la stazione appaltante è tenuta a valutare analiticamente la sostenibilità dei costi connessi alle migliorie e alle dotazioni tecniche offerte ivi inclusi ammortamenti e costi indiretti; l'omissione di tale verifica integra un difetto di istruttoria che inficia la legittimità dell'aggiudicazione.
Il rifiuto ingiustificato dell'aggiudicatario di sottoscrivere il contratto alle condizioni risultanti dall'offerta presentata in gara legittima la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria. Se davvero il capitolato speciale fosse stato formulato in termini contraddittori e fuorvianti, tali da non mettere gli operatori economici nelle condizioni di formulare un'offerta congrua, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente la lex specialis di gara, censurando puntualmente le clausole ritenute ostative alla presentazione di un'offerta economicamente sostenibile
La revoca in autotutela di una procedura di gara è legittima quando la stazione appaltante, riesaminando i requisiti tecnico-professionali fissati nella lex specialis, li ritenga sovradimensionati e idonei a restringere eccessivamente la platea dei concorrenti. In tale contesto, l'intento di ampliare la partecipazione dei concorrenti posto a fondamento del provvedimento di revoca risulta ragionevole ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, volto a favorire l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese. Il potere di revoca, a differenza del potere di annullamento d’ufficio, non è contenuto entro predeterminati limiti temporali fissati a monte dal legislatore, per cui non è dirimente che la revoca sia intervenuta dopo cinque mesi dall’indizione della gara. Peraltro, essendo la revoca intervenuta nella fase di valutazione delle offerte ancor prima della attribuzione dei relativi punteggi dell'individuazione del miglior offerente ai fini della successiva aggiudicazione non risulta neppure maturato alcun particolare affidamento sull'aggiudicazione.