Principio di diritto

L’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023 non ha carattere generale e indiscriminato, ma concerne esclusivamente i fatti e i provvedimenti suscettibili di integrare una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del medesimo Codice. L’omissione della comunicazione o la sua non veridicità non costituisce, di per sé, autonoma causa di esclusione, potendo assumere rilievo ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), soltanto qualora l’operatore economico abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti concretamente suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante sull’esclusione, sulla selezione o sull’aggiudicazione. Ove sia priva di tale attitudine decettiva, l’informazione omessa o fuorviante non integra ex se un grave illecito professionale, ma può rilevare unicamente ai fini della valutazione della gravità di un diverso illecito riconducibile alle ulteriori fattispecie tipizzate dall’art. 98, comma 3.

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Principio di diritto

Nelle procedure aventi ad oggetto la conclusione di un accordo quadro, la flessibilità propria di tale strumento opera nella fase esecutiva, consentendo alla stazione appaltante di modulare l’an e il quantum dei successivi affidamenti, ma non legittima la modifica, da parte dell’operatore economico, degli elementi quantitativi dell’offerta sui quali si è fondata la valutazione comparativa. È pertanto legittima l’esclusione del concorrente che, dopo avere indicato in gara una determinata capacità prestazionale, ne riduca significativamente la consistenza prima dell’aggiudicazione, qualora il dato quantitativo dichiarato incida sui punteggi tecnici, sull’organizzazione del servizio, sui costi della manodopera e della sicurezza e sull’importo complessivo dell’offerta. Una simile riduzione integra una modifica sostanziale dell’offerta tecnica ed economica, in violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta, par condicio, trasparenza e concorrenza.

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Principio di diritto

Nel procedimento di verifica dell’anomalia, la sostenibilità dell’offerta deve essere valutata nel suo complesso, alla luce della concreta organizzazione aziendale, delle condizioni di mercato e delle capacità commerciali dell’operatore economico. Possono pertanto essere considerate, tra le componenti positive dell’offerta, anche marginalità derivanti da rebates indiretti, ancorché non immediatamente riferibili alla specifica commessa o alla medesima filiera del prodotto offerto, purché la loro esistenza sia documentata sulla base di una prassi commerciale consolidata, la relativa stima sia ragionevole e prudenziale e l’impresa ne abbia legittimamente disposto la destinazione a copertura dell’offerta. La circostanza che lo sconto offerto sia superiore a quello ordinariamente riconosciuto dal produttore al rivenditore non determina, di per sé, l’anomalia dell’offerta, ove la complessiva marginalità aziendale ne assicuri la remuneratività e la corretta esecuzione.

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Principio di diritto

L'art. 101, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 2023, nel consentire di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante, è chiaro nel prevedere, con riguardo alla mancata produzione della garanzia provvisoria, che la riscontrata carenza è sanabile solamente mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. Dalla piana lettura dell'art. 101 comma 1, lett. a) si evince che, in caso di mancata, incompleta, irregolare presentazione della garanzia provvisoria, il soccorso istruttorio è ammissibile solo qualora il documento che reca la garanzia provvisoria si sia formato validamente prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. In sostanza, condicio sine qua non per l'esercizio del soccorso istruttorio, in ipotesi di inesatta/incompleta cauzione provvisoria, è che quest'ultima sia stata costituita validamente prima di tale data. La sanabilità delle irregolarità della cauzione provvisoria è certamente ammessa anche dal nuovo Codice, ma assume rilievo il dato temporale, posto che è consentita la sanabilità di una cauzione provvisoria carente solo entro il termine di presentazione delle offerte. Ciò in quanto si deve rammentare che i principi ispiratori del soccorso istruttorio, come delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, devono essere individuati, da un lato, nella buona fede, che in generale informa i rapporti dell'amministrazione con i cittadini e le imprese, e nel favor partecipationis, senza che possa essere pregiudicata la par condicio, posto che il soccorso istruttorio non deve permettere al concorrente cui è imputabile l'omissione di modificare il contenuto tecnico-economico della propria offerta, né di sanare ex post le violazioni della lex specialis previste a pena di esclusione.

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Principio di diritto

Il Giudice può ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale la logicità e la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato; il caso all'esame del Collegio è, se possibile, paradigmatico di sostituzione del Giudice alle valutazioni che spettavano alla stazione appaltante, valutazioni che sono state effettuate, che presentano fisiologici margini di opinabilità e che non sono illogiche o viziate da errori di fatto.

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Principio di diritto

In sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti. In particolare, le soluzioni migliorative possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione. Al contrario, le varianti si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante. In tale prospettiva le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. La valutazione della portata migliorativa o innovativa (e, dunque, della ammissibilità o meno) delle soluzioni presentate nell’offerta tecnica e il punteggio da attribuirle rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica della commissione di gara, insindacabile nel merito se non in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato la necessità di esaminare sempre il ricorso principale, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente ed a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara e dalla natura dei vizi dedotti. Al contrario, nessuna pronuncia del giudice europeo, né del giudice nazionale, ha mai affermato la necessità di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria, qualora, secondo il principio della ragione più liquida, il ricorso principale sia già stato esaminato e sia stato dichiarato infondato. Con la conseguenza che, in caso di infondatezza del ricorso principale, deve dichiararsi l'inmprocedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale escludente.

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