Il TAR Veneto accoglie il ricorso del secondo classificato in una gara per l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e antincendio di una struttura ospedaliera, annullando l'aggiudicazione al primo classificato e accertando il diritto del ricorrente a conseguirla, in una vicenda decisa per un margine di soli 0,08 punti. Un profilo di interesse riguarda la disciplina della dichiarazione di equivalenza del CCNL, introdotta dal d.lgs. 209/2024 con il nuovo art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023 e relativo Allegato I.01. La mandante dell'aggiudicataria aveva dichiarato in gara l'applicazione del CCNL Metalmeccanici, in luogo del CCNL Edili indicato dalla stazione appaltante, senza tuttavia presentare la prescritta dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative. Il TAR afferma - in discontinuità rispetto all'orientamento formatosi nel vigore del testo originario dell'art. 11 (che riteneva sanabile l'omissione tramite soccorso istruttorio: ANAC, Bando tipo 1/2023; TAR Piemonte n. 1222/2024) - che la nuova disciplina impone la presentazione della dichiarazione già in sede di offerta, qualificandola come elemento strutturale e non meramente procedurale della proposta, in quanto incide sulla determinazione dei costi della manodopera e sul regime normativo del rapporto di lavoro (inquadramento, orario, ferie, tutele collettive). Ne consegue l'inammissibilità del soccorso istruttorio, riservato a chiarimenti formali e non a integrazioni sostanziali dell'offerta. Inoltre, il TAR – dopo aver ricordato la distinzione tra migliorie (ammissibili, se non alterano le caratteristiche progettuali già fissate) e varianti (vietate se non espressamente consentite, in quanto incidenti su tipologia, struttura e funzione del progetto) – ha affermato che l'intervento proposto, riguardando un edificio mai contemplato nel progetto definitivo, costituiva variante inammissibile, illegittimamente valutata in sede di attribuzione del punteggio tecnico. Un secondo aspetto ha riguardato le misure di self-cleaning adottate dall'aggiudicataria a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio per turbata libertà degli incanti, per le quali il TAR ha accertato il difetto di istruttoria e motivazione sul rilievo che le misure organizzative erano state adottate nel 2022, anteriormente ai fatti oggetto di indagine (2023), sicché l'amministrazione avrebbe dovuto motivare specificamente la loro effettiva pertinenza rispetto alla vicenda contestata, anziché limitarsi a un richiamo generico, mancando il necessario nesso funzionale tra illecito e ravvedimento.
Nel caso di un concorrente che dichiara in sede di gara di essere stato destinatario di una serie di penali di importo superiore all’1%, specificando comunque la prosecuzione dei rapporti contrattuali, rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante la possibilità di valutare le pregresse penali contrattuali come irrilevanti e non idonee, in quanto tali, ad incidere sul rapporto fiduciario con l’operatore economico. Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, l’apprezzamento della ricorrenza del grave illecito professionale è connotato da un importante contenuto fiduciario, da intendersi nel senso che assume particolare rilevanza la condotta dell’operatore rispetto allo specifico contratto da eseguire e alla posizione della singola stazione appaltante: l’Amministrazione, nell’esercizio dell’ampio potere tecnico-discrezionale attribuitole dal Codice dei contratti pubblici, può utilizzare ogni tipo di elemento idoneo a desumere l’affidabilità e l’integrità del concorrente, potendo evincere il compimento di gravi illeciti professionali da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata, dell’attività professionale dell’operatore economico di cui sia stata accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa (in questi termini T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 31 marzo 2026 n. 905), potendo ben accadere che due stazioni appaltanti, chiamate a valutare le medesime pregresse vicende professionali di uno stesso operatore economico, diano giudizi opposti, senza che si possa sol per questo dire l’uno o l’altro provvedimento viziato da eccesso di potere.
Nell'ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l'espressione di un'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora questi non risultino inficiati da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta.
Ai sensi dell'art. 100 co. 4 d.lgs. 36/2023 e dell'allegato II.12, il possesso dell’attestazione SOA per la qualificazione nella categoria di opere generali OG 11 assomma in sé le qualificazioni per le categorie specializzate in essa ricomprese (ivi inclusa la OS30). Pertanto, l’operatore economico non è tenuto a produrre, per la partecipazione alla gara, l’attestazione di qualificazione per la singola categoria specializzata, ancorché la lex specialis l’abbia definita come categoria scorporabile a qualificazione necessaria L’applicazione del principio di assorbimento delle categorie specializzate in quella generale ha portata generale ed è esclusa solo ove la lex specialis, nel rispetto del principio di proporzionalità dei requisiti di partecipazione rispetto all’oggetto dell’appalto, esiga espressamente la produzione di una distinta attestazione SOA per ciascuna categoria specializzata.
Alla luce del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, le Instructions for Use (IFU) costituiscono la fonte primaria per individuare i limiti operativi e di sicurezza del dispositivo medico. Pertanto, la Commissione deve attribuire prevalenza al manuale d’uso - in quanto documento che definisce le caratteristiche certificate, i limiti di sicurezza e le prestazioni del dispositivo, non derogabili in sede di gara - rispetto alla scheda tecnica predisposta dall’operatore economico, che non può estendere o modificare tali limiti. In caso di difformità, non risulta applicabile il soccorso istruttorio, afferendo la materia a requisiti minimi dell'offerta.
Nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, le voci in perdita possono trovare compensazione all'interno dell'offerta e non al di fuori della stessa, poiché, diversamente, l'offerta non risulterebbe certa al momento della sua presentazione, con conseguente violazione del principio della par condicio creditorum, che deve necessariamente conformare tutte le procedure di gara.