La fattispecie del grave illecito professionale è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata per via normativa soltanto dall’idoneità dei fatti e degli elementi valutati a minare l’integrità del concorrente e la sua affidabilità professionale. Qualora la stazione appaltante non ritenga che una pregressa vicenda professionale abbia inficiato la moralità professionale, essa non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o con l'ammissione alla gara dell'impresa. Al contrario, è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere l'affidabilità del concorrente, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale.
Ai sensi dell'art. 54, co. 2 d.gls. 36/2023, in caso di aggiudicazione dell'offerta con il criterio del prezzo più basso, qualora le stazioni appaltanti abbiano indicato negli atti di gara - quale metodo per l’individuazione delle offerte anomale - il metodo A di cui all'allegato II.2, nel calcolo della soglia di anomalia le offerte di uguale ribasso devono essere considerate distintamente nei loro singoli valori (criterio assoluto), e non come offerta unica (blocco unitario).
Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 costituisce un atto endoprocedimentale e interlocutorio, la cui funzione è quella di consentire una fase di contraddittorio prima dell'eventuale adozione di un atto negativo. L'emanazione del preavviso di diniego non interrompe il silenzio dell'Amministrazione, poiché quest'ultimo cessa solo con l'adozione del provvedimento finale che definisce il procedimento avviato su istanza di parte.
La disponibilità del centro cottura richiesta dalla lex specialis ai soli fini dell'attribuzione di un punteggio premiale non costituisce un requisito di partecipazione da soddisfare al momento della presentazione dell'offerta, ma rileva quale elemento organizzativo, coerentemente con i principi di proporzionalità e di massima partecipazione che informano le gare pubbliche, ferma restando la verifica nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.
In sede di verifica di anomalia, la stazione appaltante è tenuta a valutare analiticamente la sostenibilità dei costi connessi alle migliorie e alle dotazioni tecniche offerte ivi inclusi ammortamenti e costi indiretti; l'omissione di tale verifica integra un difetto di istruttoria che inficia la legittimità dell'aggiudicazione.
La revoca in autotutela di una procedura di gara è legittima quando la stazione appaltante, riesaminando i requisiti tecnico-professionali fissati nella lex specialis, li ritenga sovradimensionati e idonei a restringere eccessivamente la platea dei concorrenti. In tale contesto, l'intento di ampliare la partecipazione dei concorrenti posto a fondamento del provvedimento di revoca risulta ragionevole ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, volto a favorire l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese. Il potere di revoca, a differenza del potere di annullamento d’ufficio, non è contenuto entro predeterminati limiti temporali fissati a monte dal legislatore, per cui non è dirimente che la revoca sia intervenuta dopo cinque mesi dall’indizione della gara. Peraltro, essendo la revoca intervenuta nella fase di valutazione delle offerte ancor prima della attribuzione dei relativi punteggi dell'individuazione del miglior offerente ai fini della successiva aggiudicazione non risulta neppure maturato alcun particolare affidamento sull'aggiudicazione.