Principio di diritto

In materia di equivalenza tra CCNL, l’Allegato I.01 al d.lgs. 36/2023 all'art. 4 definisce i criteri per la valutazione di equivalenza tra i due contratti, ponendo al co. 4 una presunzione di equivalenza quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua del CCNL indicato dall’operatore economico risulta almeno pari a quello del CCNL indicato dalla stazione appaltante e gli scostamenti rispetto ai parametri per la valutazione delle tutele normative sono marginali. L’ANAC, con la Delibera n. 437 dell’11.11.2025 ha affermato che nel caso in cui l’operatore economico indichi, in sede di offerta, di applicare un diverso CCNL è tenuto a fornire una dichiarazione precisa, univoca e circostanziata volta a garantire al personale impiegato nell’appalto una tutela equipollente a quella prevista nel CCNL indicato dalla stazione appaltante. L'equivalenza che può essere soddisfatta in due modi: i) dimostrando che il diverso CCNL indicato dall’o.e. garantisce le stesse tutele normative ed economiche rispetto a quello indicato dalla SA; ii) a fronte della disomogeneità delle tutele tra i due CCNL, impegnandosi in sede di offerta a garantire un trattamento integrativo in favore dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto, al fine di scongiurare un ribasso delle tutele loro erogate. La Circolare n. 2 del 28.7.2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prevede inoltre che ai fini del raffronto occorre considerare che a parità di livelli retributivi, le mansioni potrebbero essere distribuite in maniera diversa. Infine, l’equivalenza, tanto economica quanto normativa, tra i CCNL deve essere verificata in termini di “coerenza” tra il contratto collettivo applicato e l’oggetto dell’appalto e tale verifica deve essere svolta secondo una valutazione complessiva, giuridica ed economica, finalizzata ad accertare che: (i) il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante; (ii) vi sia corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto.

Negli appalti di servizi e forniture non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara, rientrando pertanto nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti. Nel caso in cui non sia stata espressamente richiesta dalla lex specialis la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione, i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l'intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti, non potendo pertanto disporsi l'esclusione della concorrente .

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Nell'ambito degli appalti pubblici, in sede di valutazione dell'anomalia delle offerte, il principio del c.d. “utile necessario” trova fondamento nel carattere innaturale e, quindi, intrinsecamente inaffidabile di un’offerta in pareggio che contraddica lo scopo di lucro e, in definitiva, la ratio essendi delle imprese e, più in generale, dei soggetti che operano sul mercato in una logica strettamente economica.

Tuttavia, detta finalità non è estensibile a soggetti che operano per scopi non economici, bensì sociali o mutualistici, per i quali l'obbligatoria indicazione di un utile d'impresa si tradurrebbe in una prescrizione incoerente con la relativa vocazione non lucrativa, con l'imposizione di un'artificiosa componente di onerosità della proposta.

Ne deriva che l'offerta senza utile presentata da un soggetto che tale utile non persegue non è, solo per questo, anomala o inaffidabile, in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio stricto sensu economico.

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Principio di diritto

Nel calcolo della soglia di anomalia secondo il Metodo A dell’Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023, le offerte recanti il medesimo ribasso devono essere considerate unitariamente ai fini della formazione e dell’accantonamento delle ali, tanto se collocate al margine quanto se comprese al loro interno. La previsione secondo cui le offerte di uguale valore sono considerate distintamente nei loro singoli valori riguarda, infatti, la successiva fase di calcolo della media e dello scarto sulle offerte rimaste in gara, e non l’operazione preliminare di taglio delle ali. È pertanto illegittima l’applicazione del diverso criterio assoluto, anche quando esso derivi da un’impostazione della piattaforma telematica, poiché lo strumento informatico non può integrare o modificare la lex specialis né derogare al metodo di calcolo prescritto dalla legge di gara.

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Principio di diritto

Nel calcolo della soglia di anomalia secondo il Metodo A dell’Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023, le offerte recanti identico ribasso comprese nelle ali devono essere accantonate unitariamente, mentre la loro considerazione distinta opera soltanto nella successiva fase di calcolo della media e dello scarto. È quindi illegittimo il ricorso al criterio assoluto, né esso può essere giustificato da un’impostazione della piattaforma telematica, che non integra né modifica la lex specialis.

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Principio di diritto

La Commissione non è tenuta a premiare elementi migliorativi non espressamente richiesti o valorizzati come criteri premianti specifici dalla lex specialis. Un'operazione di tale natura rischierebbe, al contrario, di violare la par condicio competitorum, introducendo in sede di valutazione criteri non predeterminati nel bando di gara.

L'identità dei punteggi non costituisce di per sé indice sintomatico di un difetto di istruttoria o di motivazione, ma può essere la fisiologica conseguenza della presentazione di più offerte che, pur con soluzioni tecniche differenti, sono state ritenute tutte parimenti "eccellenti" e pienamente rispondenti alle esigenze dell'amministrazione, così come delineate nei documenti di gara.

La stazione appaltante ha erroneamente ritenuto legittima una giustificazione che, invece di limitarsi a correggere il costo orario della manodopera, ha fatto ricorso a presenze comprensive del quinto d'obbligo per mantenere invariato il costo unitario dichiarato in offerta. Trattasi di operazione non consentita, perché fondata su un parametro non coerente con la lex specialis e idonea a occultare il reale incremento dell'incidenza del costo del lavoro sulla diaria

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L’art. 11, d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante di attivare, analogamente a quanto avviene nel procedimento di verifica dell’anomalia, uno specifico subprocedimento.

Occorre però considerare la diversità quanto agli oggetti dei due giudizi (in un caso, l’offerta e la sua complessiva attendibilità e, nell’altro, il confronto fra le voci e i parametri previsti dai due diversi contratti collettivi, indicati all’art. 4 dell’allegato I.01) i differenti parametri di valutazione - da un lato, regole tecniche connotate da margini di opinabilità e parametri di prevedibilità e, dall’altro, elementi oggettivi di raffronto delle retribuzioni globali annue e delle tutele normative previste dai due CCNL - e, dunque, dei minori margini di discrezionalità di cui la stazione appaltante dispone della valutazione di equivalenza (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, 325/2025).

Alla luce di queste specificità, non può ritenersi che la stazione appaltante sia obbligata sempre e comunque ad attivare un contraddittorio con l’operatore economico quando non emerga una tale necessità.

La mancanza di equivalenza quanto alle tutele retributive assicurate dal CCNL Aninsei rispetto al CCNL cooperative sociali è sufficiente a sorreggere il provvedimento di esclusione.

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