L'art. 100, co. 11, del D.lgs. n. 36 del 2023 qualifica espressamente come requisito di capacità tecnico professionale il requisito esperienziale del c.d. fatturato analogo, con la conseguenza che lo stesso deve qualificarsi come avvalimento qualificante rispetto al quale trova applicazione l’art. 104 del D.lgs. n. 36 del 2023. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 104 co. 1, il contratto deve contenere la specificazione delle risorse messe a disposizione dall’operatore economico, pena l'espulsione del concorrente dalla gara.
L'eventuale difformità della campionatura prodotta da un partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta dà luogo ad un'ipotesi di difformità e inadeguatezza del prodotto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Stazione Appaltante. In tale circostanza, la Stazione Appaltante non può utilizzare lo strumento del soccorso istruttorio per consentire all'operatore di sanare la propria posizione tramite la sostituzione dei campioni non conformi, in quanto ciò comporterebbe un'illegittima modifica di elementi tecnici dell’offerta, ma è tenuta a disporre l'esclusione.
I professionisti inseriti nel Gruppo di lavoro costituiscono un requisito di idoneità professionale e un elemento essenziale dell’offerta, sicché la pretesa ridistribuzione dei ruoli tra i professionisti nell’ambito del Gruppo di lavoro si porrebbe in palese contrasto con i principi di immodificabilità dell’offerta e di autoresponsabilità dei partecipanti alla procedura di gara, integrando una modificazione postuma e sostanziale delle dichiarazioni rese nel DGUE circa il possesso dei requisiti di idoneità per la partecipazione alla gara e dell'offerta tecnica così come originariamente presentata dal RTP.
La sostituzione del progettista, cui sono riferite attività espressamente valutate e quotate dalla Commissione di gara, riverbererebbe effetti distorsivi, diretti e immediati sulla procedura di gara, considerata la conseguente modifica dell’offerta tecnica, dovendo poi attribuirsi punteggi premiali a un concorrente che riguardano il progettista sostituito o – viceversa – consentire eventualmente al “nuovo” progettista di dimostrare, a gara conclusa, le progettazioni analoghe valutabili dalla Commissione, con evidente violazione del principio di immodificabilità dell’offerta.