L’esclusione dalla gara di un’offerta giudicata inidonea sotto il profilo tecnico non contrasta con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, considerato che tale principio riguarda il mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara privi di base normativa espressa e non l’accertata mancanza dei requisiti tecnici dell’offerta ritenuti necessari che possono essere richiesti direttamente dalla stazione appaltante in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. 36/2023. Da ciò derivano due corollari:
- le caratteristiche indefettibili delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis di gara (i requisiti minimi) costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, con conseguente onere dell’operatore di impugnativa immediata della medesima lex specialis.
- le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto a essi, legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo negoziale. Tali difformità non risultano sanabili nè tramite ricorso al soccorso integrativo ex art. 101 co. 1, applicabile esclusivamente alla domanda o ai documenti di partecipazione alla gara, nè mediante quello correttivo ex art. 101 co. 4 perché tale ipotesi sanante si applica unicamente agli errori materiali stricto sensu che siano facilmente emendabili sulla base degli elementi reperibili nell’offerta e senza un apporto elaborativo o ricostruttivo da parte della stazione appaltante.
La valutazione delle offerte tecniche rappresenta l'espressione di un'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.
Il Codice Appalti non impone alla Stazione Appaltante di reiterare la richiesta già formulata con la nota di avvio della verifica di anomalia, ma anzi prevede che la stessa debba escludere l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti. Il d.lgs. 36/2023, nel solco della disciplina del previgente d. lgs. n. 50 del 2016, prevede per la verifica di anomalia dell’offerta una struttura monofasica del procedimento (non più trifasica) e, pur consentendo alla Stazione Appaltante di fare luogo ad ulteriori approfondimenti istruttori successivi alla presentazione delle “spiegazioni”, non introduce alcun obbligo in tale senso (in tal senso: Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2023 n. 9119 e 10 maggio 2023, n. 4731).
- Il d.lgs. n. 36/2023 ha previsto una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare separatamente, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, sanzionando con l'esclusione la violazione di detto obbligo. Quest’ultimo non è peraltro solo espressione della volontà del legislatore di responsabilizzare gli operatori economici affinché gli stessi formulino il proprio ribasso complessivo a fronte di una ponderata valutazione preventiva delle spese necessarie per la retribuzione della manodopera, ma serve anche a garantire la trasparenza e la tutela delle condizioni di lavoro, escludendo che tali costi possano essere surrettiziamente assorbiti da voci generiche o essere compensati ex post con margini di utile o spese generali.
- Premesso che la regola desunta dal d.lgs. n. 36/2023 richiede l'indicazione scorporata dei costi della manodopera, la possibilità di non valorizzare separatamente e in maniera autonoma i costi del c.d. "personale indiretto" - ossia del personale non impiegato in via esclusiva per l'esecuzione della singola commessa - è prevista in via eccezionale rispetto all'obbligo dichiarativo e presuppone che si tratti effettivamente di risorse chiamate a fornire un'attività marginale (ad esempio, perché figure manageriali di vertice) o del tutto occasionale rispetto alla prestazione cui l'offerente si è obbligato, di modo che le stesse rimangano chiaramente estranee al personale costituente il gruppo di lavoro impiegato nella commessa. In caso contrario, laddove le figure professionali considerate offrano un'attività tendenzialmente continuativa e che concorre all'erogazione della prestazione nei termini in cui la stessa è stata promessa in offerta, i relativi costi devono essere indicati, sia pure tramite imputazione pro quota, tra gli oneri relativi alla "manodopera".
L'interesse al ricorso del terzo classificato sussiste solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata. L’eventuale accoglimento delle sole censure rivolte contro la seconda classificata non sarebbe, infatti, sufficiente a determinare l'aggiudicazione in favore della ricorrente, ma comporterebbe unicamente uno scorrimento della graduatoria a vantaggio della prima classificata, la cui posizione resterebbe consolidata. Parimenti, l'eventuale accoglimento delle sole censure contro la prima classificata determinerebbe l'aggiudicazione in favore della seconda, senza arrecare alcun vantaggio diretto alla ricorrente. Pertanto, la ricorrente è tenuta a dimostrare che l'accoglimento delle proprie doglianze è idoneo a travolgere le posizioni di entrambe le imprese che la precedono in graduatoria.
- L'assunzione da parte del concorrente dell'impegno al mantenimento della stabilità occupazionale e la declinazione delle modalità attraverso cui il medesimo verrà attuato in fase esecutiva, sia pure nel quadro di una possibile armonizzazione con le esigenze produttive e organizzative dell'impresa, costituisce un adempimento obbligatorio per gli operatori economici partecipanti alla gara e non surrogabile attraverso comportamenti postumi, la cui mancanza comporta, correlativamente, l'esclusione dal prosieguo della procedura di gara, senza che ciò possa comportare alcuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
- Nel contesto delineato dal d.lgs. n. 36/2023, il documento esplicante le modalità con cui l'operatore intende adempiere alla clausola sociale (nel caso, alla stabilità occupazione) rappresenta un requisito imprescindibile dell'offerta, alla stessa intrinseco e strutturale, ragion per cui la sua carenza determina una lacuna dell'offerta medesima, non sanabile con il soccorso istruttorio.