Il termine per impugnare il provvedimento di esclusione decorre dalla seduta pubblica di gara alla quale abbia partecipato un rappresentante dell'impresa esclusa, qualora la motivazione dell'esclusione sia stata integralmente verbalizzata, senza che tale termine possa essere procrastinato fino alla delibera di aggiudicazione. La difformità tra i costi della manodopera indicati nell'offerta e quelli esposti nei giustificativi non è emendabile tramite soccorso istruttorio, trattandosi di un elemento essenziale dell'offerta economica e non di un mero errore materiale (in sede di giustificazioni l'impresa ha quasi triplicato i costi di manodopera facendo emergere un’assoluta incongruenza rispetto al dato indicato in offerta).
L'equivalenza nel sistema degli appalti pubblici è ammessa, quanto ai requisiti minimi previsti nel capitolato, limitatamente a quelli di natura funzionale e deve, viceversa, ritenersi preclusa per quelli di natura strutturale, pena l'emersione di aliud pro alio e del conseguente vulnus al generale principio di par condicio. La natura funzionale del requisito minimo non dipende dalla natura intrinseca del requisito, bensì dalla qualificazione esplicitata dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara.