Negli appalti di servizi e forniture, l’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 non introduce un principio generale di necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo e la quota di partecipazione o di esecuzione dalla stessa assunta. In assenza di un’espressa previsione della lex specialis che imponga il possesso pro quota o pro parte dei requisiti speciali, il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando la necessità che il singolo esecutore disponga degli specifici requisiti prescritti per la particolare prestazione affidatagli. La clausola del disciplinare che si limiti a riprodurre il contenuto dell’art. 68, comma 11, senza stabilire una misura minima di qualificazione in capo ai singoli raggruppati, non è sufficiente a introdurre una regola di necessaria corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione.
Quando la sentenza annulla gli atti valutativi della commissione con riferimento a un sub-criterio qualitativo, facendo espressamente salva la «rideterminazione con puntuale relativa esplicitazione» del punteggio e demandando all’Amministrazione il compimento delle valutazioni riservate alla commissione giudicatrice, l’effetto conformativo del giudicato non impone la mera integrazione motivazionale del punteggio originariamente assegnato. La stazione appaltante è, invece, tenuta a esercitare nuovamente il potere valutativo entro il perimetro oggettivo delineato dalla pronuncia e può, pertanto, attribuire un punteggio diverso, dal quale consegua la conferma o l’annullamento dell’aggiudicazione. Non ricorre, quindi, la nullità per violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, qualora la commissione proceda a una nuova valutazione dell’offerta nei limiti fissati dalla sentenza
È inammissibile il ricorso di annullamento proposto dinanzi al giudice amministrativo di primo grado avverso atti adottati dall’Amministrazione in dichiarata esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, qualora i medesimi atti siano già stati contestualmente impugnati dalle stesse parti, mediante censure sostanzialmente identiche, nel pendente giudizio di ottemperanza instaurato dinanzi al Consiglio di Stato, con domanda di declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato. In tale ipotesi, la domanda di nullità proposta davanti al giudice dell’ottemperanza presenta carattere necessariamente pregiudiziale rispetto alla domanda di annullamento, poiché il suo eventuale accoglimento costituisce un fatto impeditivo o estintivo della pronuncia richiesta nella causa dipendente; spetta, pertanto, al giudice naturale dell’esecuzione stabilire se e in quale misura l’Amministrazione abbia correttamente adempiuto al vincolo conformativo derivante dal giudicato.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi premiali, la qualifica di impresa a prevalente carattere giovanile richiede che proprietà e controllo siano detenuti in prevalenza da soggetti infra-trentacinquenni, requisito non integrato dalla partecipazione paritaria al 50%. Parimenti, il punteggio per la parità di genere presuppone una certificazione validamente rilasciata sulla base dei parametri UNI/PdR 125:2022 e può essere disconosciuto, anche incidenter tantum, qualora risulti in concreto insussistente il possesso dei relativi requisiti sostanziali. Ne consegue l’annullamento dell’aggiudicazione quando la decurtazione dei punteggi indebitamente attribuiti determini il superamento della prova di resistenza.
Il provvedimento di esclusione fondato sulla mancata allegazione dei curricula del personale in conformità alle modalità previste dalla lex specialis è illegittimo per difetto di istruttoria quando la stazione appaltante non abbia previamente verificato se le informazioni curricolari richieste fossero comunque presenti e leggibili all'interno del documento di offerta tecnica, ancorché non formalizzate in file separati o secondo uno schema predeterminato. L'applicazione formalistica della clausola escludente, senza valorizzare l'effettiva presenza e disponibilità dei dati curricolari, si traduce in un eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto.
Punteggio numerico e sufficienza della motivazione
Nelle gare pubbliche il punteggio numerico attribuito dalla Commissione giudicatrice agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica costituisce di per sé motivazione sufficiente, a condizione che i criteri di valutazione siano definiti con chiarezza e adeguatamente dettagliati nella lex specialis. La sufficienza motivazionale del voto numerico è tanto più evidente quanto più la griglia di criteri e sub-criteri sia stringente e analitica, con coefficienti progressivi che corrispondono a giudizi sintetici predeterminati. In tale ipotesi il mancato corredo di una motivazione discorsiva non integra un vizio del provvedimento valutativo.
Interesse strumentale alla riedizione della gara: carenza in capo al concorrente legittimamente escluso Il concorrente legittimamente escluso dalla gara - in quanto la sua offerta tecnica non ha superato la soglia di sbarramento con valutazione corretta e non viziata da manifesta irragionevolezza - non vanta un interesse strumentale alla riedizione della procedura concorsuale. La posizione di soggetto estraneo alla gara, determinata dall'esclusione legittima, non consente di contestare vizi della lex specialis che, quand'anche fondati, non avrebbero inciso sul risultato finale, essendo l'esclusione causalmente imputabile al mancato superamento della soglia di punteggio e non alla formulazione delle regole di gara.
In un simile quadro giuridico, le violazioni del principio di trasparenza - quali la mancata pubblicazione dei curricula dei commissari e dei verbali di gara - nonché i ritardi nello svolgimento della procedura non possono fondare il ricorso avverso l'esclusione quando tali violazioni non abbiano influenzato il risultato finale della gara e la decisione espulsiva sia riconducibile esclusivamente al mancato superamento della soglia di sbarramento.