Principio di diritto

Nel giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi, la sopravvenuta ostensione, nel corso del processo, di tutta la documentazione detenuta dall’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere. Il diritto di accesso, infatti, può avere ad oggetto esclusivamente documenti esistenti e nella disponibilità dell’Amministrazione, sicché, ove quest’ultima dichiari espressamente, assumendosi la responsabilità della relativa affermazione, di non detenere ulteriori documenti rispetto a quelli già esibiti, il giudice non può ordinarne l’ostensione. In assenza di elementi idonei a dimostrare che ulteriori documenti siano effettivamente detenuti dall’Amministrazione, anche il riscontro negativo circa la loro disponibilità è idoneo a soddisfare l’interesse ostensivo dell’istante, con conseguente cessazione della materia del contendere.

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Nel giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi, la sopravvenuta ostensione, nel corso del processo, di tutta la documentazione detenuta dall’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere. Il diritto di accesso, infatti, può avere ad oggetto esclusivamente documenti esistenti e nella disponibilità dell’Amministrazione, sicché, ove quest’ultima dichiari espressamente, assumendosi la responsabilità della relativa affermazione, di non detenere ulteriori documenti rispetto a quelli già esibiti, il giudice non può ordinarne l’ostensione. In assenza di elementi idonei a dimostrare che ulteriori documenti siano effettivamente detenuti dall’Amministrazione, anche il riscontro negativo circa la loro disponibilità è idoneo a soddisfare l’interesse ostensivo dell’istante, con conseguente cessazione della materia del contendere.

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Principio di diritto

Nelle procedure competitive per l’affidamento di una concessione demaniale, l’inserimento del documento di identità del sottoscrittore o della cauzione provvisoria nella busta contenente l’offerta economica, anziché nella sezione destinata alla documentazione amministrativa, costituisce una mera irregolarità formale e non può determinare l’esclusione del concorrente quando i documenti siano stati tempestivamente prodotti e siano comunque contenuti nel plico dell’offerta. In particolare, qualora la disciplina di gara contenga indicazioni ambigue o imponga una duplicazione non funzionale del documento di identità, l’onere di identificazione deve ritenersi assolto mediante la sua collocazione in una qualsiasi delle buste previste. In tali ipotesi, l’apertura della busta economica al solo fine di verificare la presenza dei documenti non altera la par condicio, né incide sulla segretezza o sull’attendibilità dell’offerta, sicché la stazione concedente è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio. Le clausole escludenti devono infatti essere interpretate secondo i principi di proporzionalità, massima partecipazione e tassatività delle cause di esclusione, evitando che adempimenti meramente organizzativi o ridondanti si traducano in un’irragionevole espulsione dalla procedura.

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Qualora l’operatore economico applichi un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, la verifica prevista dagli artt. 11 e 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 non può limitarsi al raffronto formale dei livelli di inquadramento o delle mansioni del personale, ma deve accertare in modo concreto e motivato l’equivalenza complessiva delle tutele economiche e normative garantite ai lavoratori. La stazione appaltante è pertanto tenuta a esaminare gli istituti contrattuali rilevanti, tra cui la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, del periodo di prova e di preavviso, della malattia, della maternità, dei permessi, della previdenza e della sanità integrativa, esprimendo un giudizio tecnico sull’effettiva equiparabilità delle garanzie offerte dai due contratti collettivi. La verifica meramente formale, priva di un’adeguata istruttoria e di una motivazione sul livello di tutela assicurato da ciascun istituto, è illegittima per difetto di istruttoria, illogicità e contrasto con la finalità di protezione dei lavoratori perseguita dall’art. 11 del Codice dei contratti pubblici. L’accertamento di tali carenze non comporta, tuttavia, l’automatico annullamento dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto, dovendo il giudice disporre la riedizione del subprocedimento di verifica dell’anomalia, riservato alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione.

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Negli appalti aventi a oggetto servizi di natura intellettuale, quale il brokeraggio assicurativo, la verifica di congruità dell’offerta non deve necessariamente essere articolata attraverso la ricostruzione analitica del monte ore, del costo orario o giornaliero e della quota di impiego di ciascuna risorsa, quando l’organizzazione del servizio sia fisiologicamente discontinua, non esclusiva e fondata sulla rotazione del personale tra più commesse e sulle economie di scala dell’operatore. Il giudizio positivo di congruità riguarda l’offerta nel suo complesso e non richiede una motivazione analitica, sicché il concorrente che lo contesti deve indicare elementi puntuali idonei a dimostrare l’insostenibilità tecnico-economica complessiva dell’offerta, non essendo sufficiente denunciare la mancata esposizione dei singoli costi o delle modalità interne di allocazione delle risorse

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Negli appalti di servizi e forniture, l’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 non introduce un principio generale di necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo e la quota di partecipazione o di esecuzione dalla stessa assunta. In assenza di un’espressa previsione della lex specialis che imponga il possesso pro quota o pro parte dei requisiti speciali, il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando la necessità che il singolo esecutore disponga degli specifici requisiti prescritti per la particolare prestazione affidatagli. La clausola del disciplinare che si limiti a riprodurre il contenuto dell’art. 68, comma 11, senza stabilire una misura minima di qualificazione in capo ai singoli raggruppati, non è sufficiente a introdurre una regola di necessaria corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione.

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