Con la pronuncia in esame il TAR ricorda anzitutto che l'art. 110 del nuovo Codice - a differenza del previgente d.lgs. n. 50 del 2016 che fissava la soglia di anomalia al superamento dei quattro/quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri quantitativi e qualitativi - non contempla più alcun valore-soglia al di sopra del quale, nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica di anomalia diviene obbligatoria. La valutazione è interamente rimessa alla discrezionalità della S.A., che può procedere ogniqualvolta elementi specifici inducano a ritenere che l'offerta non sia congrua e sostenibile. Tale principio trova conferma anche nel caso in cui la lex specialis abbia individuato specifici presupposti di anomalia, poichè una simile previsione assolve unicamente alla funzione di garantire trasparenza e prevedibilità nei casi di verifica imposta o automatica, ma non preclude affatto all'Amministrazione di attivare la verifica in via discrezionale in presenza di elementi che inducano a dubitare della sostenibilità dell'offerta. La tutela dell'interesse pubblico alla serietà e affidabilità del contraente costituisce infatti una clausola generale che non può essere limitata a priori dalle previsioni del bando. Sarebbe del resto inesigibile che la S.A. tipizzi ex ante tutti i possibili indici sintomatici di inaffidabilità di un'offerta. L'attivazione discrezionale della verifica è quindi sindacabile in sede giurisdizionale unicamente nei limiti dell'evidente illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
La causa di esclusione non automatica per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, ai sensi dell'art. 95, co. 2, D.Lgs. 36/2023, si considera integrata quando l'importo dell'inadempimento tributario supera il 10% del valore dell'appalto; il pagamento parziale del debito o la pendenza di giudizi fiscali non sono idonei ad escludere la gravità della violazione, la quale deve invece essere integralmente estinta o integralmente oggetto di impegno vincolante di pagamento anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
L'interesse al ricorso del terzo classificato sussiste solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata. L’eventuale accoglimento delle sole censure rivolte contro la seconda classificata non sarebbe, infatti, sufficiente a determinare l'aggiudicazione in favore della ricorrente, ma comporterebbe unicamente uno scorrimento della graduatoria a vantaggio della prima classificata, la cui posizione resterebbe consolidata. Parimenti, l'eventuale accoglimento delle sole censure contro la prima classificata determinerebbe l'aggiudicazione in favore della seconda, senza arrecare alcun vantaggio diretto alla ricorrente. Pertanto, la ricorrente è tenuta a dimostrare che l'accoglimento delle proprie doglianze è idoneo a travolgere le posizioni di entrambe le imprese che la precedono in graduatoria.
- L'assunzione da parte del concorrente dell'impegno al mantenimento della stabilità occupazionale e la declinazione delle modalità attraverso cui il medesimo verrà attuato in fase esecutiva, sia pure nel quadro di una possibile armonizzazione con le esigenze produttive e organizzative dell'impresa, costituisce un adempimento obbligatorio per gli operatori economici partecipanti alla gara e non surrogabile attraverso comportamenti postumi, la cui mancanza comporta, correlativamente, l'esclusione dal prosieguo della procedura di gara, senza che ciò possa comportare alcuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
- Nel contesto delineato dal d.lgs. n. 36/2023, il documento esplicante le modalità con cui l'operatore intende adempiere alla clausola sociale (nel caso, alla stabilità occupazione) rappresenta un requisito imprescindibile dell'offerta, alla stessa intrinseco e strutturale, ragion per cui la sua carenza determina una lacuna dell'offerta medesima, non sanabile con il soccorso istruttorio.
Il possesso di un automezzo conforme ai requisiti tecnici previsti dal capitolato costituisce un requisito di esecuzione, in quanto elemento caratterizzante la fase esecutiva del servizio, e non un requisito di partecipazione alla gara; pertanto, la sua carenza nell'offerta tecnica non preclude il ricorso al soccorso istruttorio né impone l'esclusione del concorrente, essendo sufficiente che il requisito sussista al momento della stipulazione del contratto.
In caso di difformità tra le disposizioni contenute nei documenti che compongono la lex specialis di gara, l'art. 82 del d.lgs. 36/2023 prevede che prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara. La medesima disposizione chiarische che il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte, mentre il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante. Nel caso in cui il Capitolato Tecnico non preveda un determinato requisito del prodotto offerto (nel caso specifico, disponibilità di versione ipoallergenica/anallergica), tale requisito non può essere oggetto di attribuzione di punteggio tabellare dal successivo atto di predeterminazione dei criteri di valutazione. Deve pertanto considerarsi illegittima l'esclusione disposta nei confronti dell'operatore economico che non abbia raggiunto la soglia di sbarramento, essendo stato penalizzato per non avere offerto tale tipologia di prodotti.