Principio di diritto

Le giustificazioni preventive, originariamente previste dall'art. 87, d.lgs. n. 163 del 2006, non devono più essere richieste in sede di presentazione delle offerte, ma vengono in rilievo, solo in via eventuale, nella fase successiva di verifica dell'anomalia, se e in quanto l'offerta ne risulti sospetta, occorrendo quindi un segmento procedimentale successivo per la valutazione di congruità. È evidente come una "vera" e corretta valutazione di anomalia appartenga necessariamente a un segmento procedimentale successivo alla presentazione dell'offerta e debba partire dalle giustificazioni rese dall'impresa dopo la contestazione dei sospetti di anomalia dell'offerta presentata. Tale schema risulta anche espressamente adottato nella stessa gara de qua, che all'art. 21 del Disciplinare prevedeva, in caso di dubbi concreti di anomalia, una successiva fase di verifica tipizzata secondo l'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e basata sugli specifici chiarimenti da darsi da parte dei concorrenti, nonostante le indicazioni già fornite in fase di offerta ai sensi dell'art. 16 del Disciplinare medesimo. In tale quadro l'unica funzione legittimamente attribuibile alla richiesta preventiva della lex di gara di elementi sulla composizione del prezzo risulta l'acquisizione di preliminari dati conoscitivi sulla sostenibilità delle offerte, posto che ove mai si fosse posto un dubbio di anomalia - mai, in realtà, concretizzatosi - a valle del processo di valutazione si sarebbe dovuto dare luogo al normale subprocedimento previsto dall'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023.

Nel documento "composizione del Prezzo" inizialmente depositato con l'offerta, l'aggiudicataria aveva fornito le indicazioni obbligatorie sui costi della manodopera e sugli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre all'articolazione di costi e dettagli delle sottofasi utili "per consentire gli approfondimenti che la Commissione riterrà necessari dando contestuale evidenza dell'importo delle singole Attività/Fasi …" come richiesto dal Disciplinare all'art. 16. Risulta legittimo, allora, che le residue carenze registrate nel documento "composizione del Prezzo" siano state oggetto di una richiesta sussumibile sotto il comma 3 dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Infatti, posta la non assimilabilità del documento sulla composizione del prezzo al distinto atto di espressione dell'offerta, risulta che i chiarimenti resi sull'allegato, funzionali a un'ipotetica verifica di anomalia, non hanno in concreto determinato modifiche nel prezzo offerto, sia in totale che per le singole fasi. È stato rispettato così il paradigma normativo del citato art. 101, comma 3 per cui alla tempestiva presentazione dei documenti dell'offerta può poi seguire -nell'invarianza dei prezzi - un successivo chiarimento sugli allegati, pervenendo, attraverso la fase di soccorso istruttorio, al completamento della documentazione complementare richiesta dal disciplinare. Risulta invero così rispettato, a ben vedere, anche il paradigma della lex di gara che, pur imponendo all'art. 16 del Disciplinare la presentazione di un allegato funzionale alla "valutazione delle anomalie delle offerte, giusta art. 110 del Codice, ovvero per consentire gli approfondimenti che la Commissione riterrà necessari dando contestuale evidenza dell’importo delle singole Attività/Fasi…" non precludeva alla SA il soccorso istruttorio con la richiesta di chiarimenti ex art. 101, comma 3; si è pervenuti così, a partire da un documento già ampiamente rispondente alle prescrizioni di gara, alla completezza formale degli atti prima della valutazione delle offerte, fase nella quale - si ribadisce - l'integrazione de quo era strutturalmente inutile, in quanto funzionale all'eventuale verifica di anomalia (in cui poi sarebbe stata sostanzialmente inutilizzabile).

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Principio di diritto

Qualora la lex specialis richieda il pregresso svolgimento di “almeno due appalti” relativi a lavori riconducibili a più categorie, tale prescrizione, in assenza di un’espressa e inequivoca previsione, non può essere interpretata nel senso di imporre due distinti contratti, uno per ciascuna categoria. Il requisito può essere comprovato anche mediante un unico contratto avente ad oggetto entrambe le categorie, purché siano raggiunti, per ciascuna di esse, gli importi minimi richiesti, dovendosi privilegiare, in caso di ambiguità, un’interpretazione sostanzialistica e conforme ai principi del risultato, del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione.

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Principio di diritto

L’avvalimento prestato da un’impresa stabilita in un Paese terzo non firmatario dell’Accordo sugli appalti pubblici, quale la Repubblica Popolare Cinese, non è di per sé vietato dalla normativa unionale o nazionale. In assenza di una disposizione generale che precluda la partecipazione, anche indiretta, degli operatori economici di tali Paesi, spetta alla singola stazione appaltante stabilire se ammetterli alla procedura, sicché l’operatore economico o la sua ausiliaria possono essere esclusi soltanto in forza di una specifica determinazione dell’amministrazione e non per effetto di un automatismo normativo.

La localizzazione dell’impresa ausiliaria in un Paese terzo non determina neppure un’impossibilità oggettiva di verifica dei requisiti generali e speciali. La verifica deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dalla lex specialis e, per gli operatori non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, nel rispetto degli artt. 40 e 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. È pertanto legittima l’ammissione dell’aggiudicataria quando l’ausiliaria estera abbia prodotto dichiarazioni recanti l’elenco e le caratteristiche dei contratti eseguiti, abbia inserito nel FVOE la documentazione comprovante le forniture e i servizi dichiarati e abbia depositato certificazioni delle competenti autorità straniere, corredate da traduzione giurata, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale.

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Principio di diritto

E' da ritenersi pienamente conforme alla normativa vigente, né inficiata da difetto di istruttoria e/o di motivazione, la valutazione compiuta dalla stazione appaltante laddove ha rilevato «che l'operatore non ha comprovato la sussistenza di segreti tecnici/commerciali ai sensi dell'art. 98 del Codice della proprietà industriale, in quanto le argomentazioni utilizzate appaiono ripetitive, generiche e stereotipate, richiamando elementi quali la manutenzione, l'inventario, la formazione, gli orari, il contact center, che sono ordinari e tipici di qualsiasi offerta tecnica, senza tuttavia dimostrare il vantaggio concreto e attuale che deriverebbe ai concorrenti dalla loro divulgazione e senza dimostrare che l'impresa abbia protetto realmente tali informazioni attraverso, ad esempio, policy interne o accessi limitati». All'Amministrazione, infatti, non è stato consentito individuare e specificare le parti dell'offerta non ritenute coperte da "segreto", stante le generiche argomentazioni formulate dalla concorrente (che, nella sostanza, non va oltre l'indimostrata riconducibilità di una serie di elementi al know how aziendale): a fronte di ciò, la stessa Amministrazione non poteva che determinarsi nel senso di mettere a disposizione l'offerta nella sua integralità.

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Principio di diritto

Ai fini della partecipazione alla gara, è sufficiente il possesso, in alternativa:

  • della qualificazione per la categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, quando il concorrente, singolo o associato, non la possieda anche per le categorie scorporabili (prima parte del primo periodo dell'art. 30, comma 1, dell'All. II.12 al d.lgs. n. 36/2023);
  • della qualificazione per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili, per i rispettivi importi (seconda parte del primo periodo dell’art. 30, comma 1, dell'All. II.12);
  • della qualificazione per la categoria prevalente anche per l'importo dei lavori riconducibili alle categorie scorporabili non coperto dalle relative qualificazioni, quando le stesse siano possedute solo in parte (secondo periodo dell'art. 30, comma 1, dell'All. II.12). Tutte le opere, inoltre, devono oggi ritenersi a qualificazione necessaria, posto che il nuovo Codice Appalti, all'art. 100, non opera più alcuna distinzione e prevede - in via generale - che il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare costituisce condizione necessaria (e sufficiente) per l'esecuzione dell'appalto. Da ciò discende che l'operatore economico non può eseguire direttamente le lavorazioni per le quali non possiede la qualificazione, ma deve subappaltarne l'esecuzione ad imprese provviste delle prescritte attestazioni. Ciò induce a ritenere ancora operante, nel nostro ordinamento, l'istituto del subappalto così detto “necessario” o “qualificante”, nonostante l'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 71 del d.lgs. n. 209/2024 (cd. decreto Correttivo), dell'art. 12 del d.l. n. 47/2014 che - al comma 2, lett. b) - lo aveva introdotto e regolato espressamente, consentendo agli operatori in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente di partecipare alla gara, a condizione di subappaltare l'esecuzione delle altre lavorazioni a qualificazione obbligatoria ad imprese dotate delle relative attestazioni.
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Principio di diritto

In materia di requisiti di accesso alle procedure di evidenza pubblica, in assenza di una puntuale comminatoria di esclusione o di una espressa linea di demarcazione del requisito, deve applicarsi il principio del favor partecipationis, che sottende l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante. Pertanto, in presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della lex specialis deve privilegiarsi l'interpretazione che favorisca l'ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli.

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