L’affidatario in-house ha la facoltà di affidare lo svolgimento di parte delle proprie prestazioni a terzi selezionati tramite gara, non essendo obbligato all'esecuzione della prestazione interamente in proprio.
Al riguardo, l'art. 16 co. 7 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) prevede espressamente che le società in-house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al d.lgs. 50/2016, ciò in quanto le stesse sono configurabili in termini sostanziali come organi dell'amministrazione controllante. Nè un divieto può essere in alcun modo desunto dalle disposizioni in materia di subappalto, la cui inapplicabilità discende dalla mancanza a monte dell'affidamento di un appalto in favore della società in-house. La società in-house non è infatti legata all’Amministrazione da un contratto di appalto, ma è una società-organo (come chiarito dalla sentenza Teckal), degli enti pubblici che ad essa partecipano in via totalitaria.
Alla luce del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, le Instructions for Use (IFU) costituiscono la fonte primaria per individuare i limiti operativi e di sicurezza del dispositivo medico. Pertanto, la Commissione deve attribuire prevalenza al manuale d’uso - in quanto documento che definisce le caratteristiche certificate, i limiti di sicurezza e le prestazioni del dispositivo, non derogabili in sede di gara - rispetto alla scheda tecnica predisposta dall’operatore economico, che non può estendere o modificare tali limiti. In caso di difformità, non risulta applicabile il soccorso istruttorio, afferendo la materia a requisiti minimi dell'offerta.
La volontà di ricorrere al subappalto in relazione a tutte le lavorazioni “consentite dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023” non può che ritenersi riferita anche al subappalto necessario, nei casi in cui esso trovi applicazione, dal momento che il il DGUE è costituito da un modello standard che presenta un'unica dichiarazione per il subappalto (“L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?”), rispetto alla quale è possibile fornire una sola risposta positiva, che non contempla la facoltà di specificare se l'impresa intenda ricorrere ad un subappalto di tipo “facoltativo” ovvero ad uno “necessario/qualificante”.
La previsione della lex specialis che richieda la presenza di figure professionali per l'espletamento del servizio, con rinvio all'art. 113 d.lgs. n. 36/2023 e alla fase esecutiva del contratto, configura un requisito di esecuzione e non un requisito di partecipazione. Ne consegue che l'operatore economico è tenuto in sede di offerta a dichiarare l'impegno ad eseguire il contratto ricorrendo a tali figure, senza necessità di indicarne nominativi, curricula o descrizioni analitiche a pena di esclusione.
L'omissione e la non veridicità delle dichiarazioni rese in gara non costituiscono, di per sé, causa di esclusione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, a meno che non integrino la specifica fattispecie di omissione dichiarativa di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 98, in cui rileva il dolo specifico. Ne segue che, in mancanza del dolo specifico, le patologie dichiarative non danno luogo, di per sé, all'esclusione, pur potendo rilevare ai fini della valutazione di gravità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 98.
L'apprezzamento delle offerte e l'attribuzione alle stesse del punteggio rientra, per giurisprudenza costante e consolidata, nella sfera della valutazione tecnico-discrezionale della Commissione Giudicatrice. Tale valutazione è insindacabile in sede giurisdizionale se non manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria o fondata su un palese e manifesto travisamento dei fatti.