Non può essere accolta la richiesta di oscuramento affidata a un onnicomprensivo richiamo all'esistenza di segreti di natura tecnica e commerciale, inerenti alle procedure operative e alle soluzioni metodologiche che il R.T.I. ha implementato o individuato nel corso degli anni.
Una simile dichiarazione non chiarisce, infatti, l'oggetto concreto delle informazioni che il concorrente assume riservate e non indica se e in quale misura le stesse fossero in grado di garantire un vantaggio concorrenziale nel mercato di riferimento.
Il partecipante a una procedura di gara collocato al primo posto della graduatoria, ancorché destinatario di una mera proposta di aggiudicazione, è legittimato a impugnare l'atto di ritiro della procedura adottato prima dell'aggiudicazione definitiva, che costituisce esercizio di potere discrezionale distinto dall'autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 e richiede la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico. Il termine per l'impugnazione decorre non dalla pubblicazione del provvedimento di annullamento contenente un generico riferimento alle irregolarità, bensì dalla acquisizione della relazione del RUP che ne esplicita le ragioni specifiche.
Risulta ammissibile un ricorso volto a sindacare gli esiti della verifica di anomalia nei casi in cui la ricorrente abbia motivato con ampiezza le ragioni per le quali reputi che il cronoprogramma elaborato dall'aggiudicataria sia irrealistico e le soluzioni proposte per la riduzione della durata dei lavori siano irrealizzabili.
Tali argomentazioni sono infatti dirette a mettere in luce profili di macroscopica inattendibilità delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla Stazione appaltante ed una eventuale statuizione di accoglimento si muoverebbe dunque nel perimetro del sindacato estrinseco c.d. “forte” del Giudice amministrativo. Inoltre, nel caso in cui la ricorrente evidenzi incongruenze ed errori dell'offerta dell'aggiudicataria di immediata evidenza e radicalità tali da minare la credibilità della complessiva offerta, è giustificabile la regressione del procedimento alla fase istruttoria ai fini di una nuova valutazione di anomalia.
Qualora l'offerta lasci obiettivi margini di ambiguità sul reale contenuto della volontà negoziale del concorrente, tale ambiguità non può essere sanata mediante soccorso istruttorio ex art. 101 co. 3 d.lgs. 36/2023, non potendo tale istituto sopperire alle incertezze dell’offerta tecnica o economica, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. È pertanto legittima l'esclusione disposta dalla Stazione Appaltante nel caso in cui il Piano Economico Finanziario (“PEF”) presenti alcuni profili di incongruenza rispetto all'Offerta economica in merito alla determinazione del canone concessorio - qualificato come imprescindibile dalla stessa documentazione di gara - in assenza di ulteriori elementi che consentano aliunde di determinare in modo immediato e inequivoco la volontà negoziale dell’offerente.
Il rito cd. super accelerato previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 trova applicazione anche nell'ipotesi di pubblicazione non contestuale delle decisioni di oscuramento e dell'aggiudicazione di un appalto; in tal caso, il termine di dieci giorni per l'impugnazione delle decisioni assunte dalla Stazione appaltante decorre dalla data della conoscenza della statuizione limitativa dell'accesso.
Il soccorso istruttorio in senso stretto, ai sensi dell'art. 101, comma 3, D.Lgs. 36/2023, legittima la stazione appaltante a richiedere chiarimenti volti a superare ambiguità dell'offerta e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, purché i chiarimenti resi non modifichino il contenuto dell'offerta stessa; la richiesta è legittima quando la difformità tra quanto dichiarato e le schede tecniche allegate è riconducibile a un'imprecisione documentale e non a una diversità sostanziale del prodotto offerto.